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Contratto Collettivo Nazionale - CCNL

Titolo II - REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI IMPIEGATI E AGLI OPERAI

 

Art. 5 - Assunzione.

L'assunzione dei lavoratori sarà effettuata nel rispetto delle norme di
legge in materia.

L'assunzione dovrà essere comunicata direttamente al lavoratore con
lettera nella quale verrà specificato:

1) la data di assunzione;
2) il livello e la qualifica (operaio, impiegato) alla quale il
lavoratore è assegnato a norma degli artt. 2 e 3 e, in modo sommario, le
mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata del periodo di prova.

All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti
documenti:

1) carta d'identità o documento equipollente;
2) libretto di lavoro;
3) tessere e libretti di assicurazione, in quanto ne sia già in
possesso;
4) stato di famiglia, se capo famiglia.

È in facoltà dell'azienda richiedere al lavoratore il certificato penale
di data non anteriore a 3 mesi.

Il lavoratore dovrà notificare il suo domicilio e comunicare gli eventuali
successivi mutamenti.


Nota a verbale.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, legge n. 223/91 non concorrono a
determinare la quota di riserva di cui all'art. 25, comma 1:

- le assunzioni dei lavoratori inquadrati nei livelli Q, 5° super, 5°,
4° super, 4°, 3° super e 3° della scala classificatoria del personale
dipendente dalle monosale e multisale e nei livelli QA, QB, F, E e D della
scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e megaplex;
- le assunzioni dei lavoratori da adibire a mansioni di custodia o
sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia;
- le assunzioni di lavoratori per i quali operi il diritto di
precedenza previsto dai presente contratto.


Art. 6 - Visita medica.

Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a
visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell'azienda.


Art. 7 - Periodo di prova.

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova:

- non superiore a 6 mesi per i lavoratori di livello Q della scala
classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale nonché
per i lavoratori di livello QA, QB, F ed E della scala classificatoria del
personale dipendente dai multiplex e dai megaplex;
- non superiore a 4 mesi per i lavoratori di livello 5°S e 5° della
scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale
nonché per i lavoratori di livello D e C della scala classificatoria del
personale dipendente dai multiplex e dai megaplex;
- non superiore a 3 mesi per i lavoratori di livello 4°S, 4°a), 4°b),
3°Sa), 3°Sb), 3°a) e 3°b) della scala classificatoria del personale
dipendente dalle monosale e multisale;
- non superiore a 45 giorni per i lavoratori di livello B della scala
classificatoria del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex;
- non superiore a 1 mese per i lavoratori di livello 2°a), 2°b) e 1°
della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e
multisale nonché per i lavoratori di livello A della scala classificatoria
del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex.

Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione e non è
ammessa né la protrazione né la rinnovazione.

Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro
potrà aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due
parti senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.

Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto a percepire la
retribuzione corrispondente al livello di appartenenza.

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli
obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal
contratto stesso.

Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, il
lavoratore si intenderà confermato in servizio e l'assunzione diverrà
definitiva. In tal caso il periodo di prova sarà considerato utile a tutti
gli effetti nell'anzianità di servizio.


Art. 8 - Mutamento temporaneo di mansioni.

Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere
temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti al suo
livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento
sostanziale alla sua posizione.

Al lavoratore destinato a compiere mansioni rientranti nel livello
superiore al suo dovrà essere corrisposto un compenso non inferiore alla
differenza fra la retribuzione percepita e quella minima del livello
superiore.

Trascorso un periodo, rispettivamente, di 3 mesi per il personale
impiegatizio e di 2 mesi per il personale operaio nel disimpegno delle
mansioni superiori avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti
gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di
altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle
armi, servizio militare di leva, gravidanza, puerperio, o per altre cause
che comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto. In
tal caso, pur rimanendo fermo il diritto al compenso di cui al comma
precedente per tutta la durata della sostituzione, non si avrà diritto al
passaggio di livello.

La norma di cui al comma 3 troverà applicazione anche nel caso in cui
l'esplicazione di mansioni di livello superiore non sia avvenuta con
continuità ma abbia raggiunto, in un semestre, la durata complessiva di 3
mesi per il personale impiegatizio e di 2 mesi per il personale operaio.


Art. 9 - Lavoro dei minori.

Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di legge in vigore.


Art. 10 - Personale addetto ai turni.

Il personale assunto con lo specifico compito di sostituire altri
lavoratori nei turni settimanali di riposo avrà diritto al trattamento
economico e normativo stabilito per il livello al quale appartengono i
lavoratori sostituiti.

A tale personale il TFR, la 13a mensilità o la gratifica natalizia, il
premio annuale aggiuntivo della 13a mensilità o della gratifica natalizia
e l'indennità sostitutiva delle ferie potranno essere corrisposte anziché
alle rispettive scadenze, mediante una maggiorazione del 32% delle
retribuzioni giornaliere da tenersi distinta dalle retribuzioni stesse.


Art. 11 - Organizzazione del lavoro.

Flessibilità degli orari di lavoro.

Premesso che la durata dell'orario normale di lavoro è disciplinata dalle
norme di legge, per far fronte alle variazioni dell'attività e
nell'intento di realizzare obiettivi di maggior produttività aziendale e
di salvaguardia dei livelli retributivi ed occupazionali dei lavoratori,
potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art.
13, legge n. 196/97 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per
periodi plurisettimanali comunque non superiori all'anno, preferibilmente
articolati nel periodo 1° settembre-31 agosto - intendendosi per tali
sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane
lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore
orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro,
gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori fermo
restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali e il non
superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario
settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di
riduzione dell'orario di lavoro contrattuale.

L'adozione della flessibilità e le modalità applicative dovranno essere
concordate in tempo utile in sede di esame tra direzioni aziendali ed
organismi rappresentativi aziendali con la partecipazione, ove richiesto
anche solo da una delle parti, delle rispettive organizzazioni
territoriali. In assenza degli organismi rappresentativi aziendali, le
predette intese saranno definite in tempo utile tra i rappresentanti delle
competenti organizzazioni territoriali di ANEC e di SLC-CGIL, FISTEL-CISL
e UILSIC-UIL, le direzioni aziendali e i lavoratori.

Resta inteso che, qualora a seguito di verifica da effettuarsi alla
scadenza del periodo di riferimento, come definito ai sensi del comma 1
del presente articolo, risulti a favore del lavoratore una eccedenza di
ore di lavoro prestate rispetto all'orario definito, l'azienda procederà,
entro 30 giorni dalla conclusione della verifica, al pagamento con la
maggiorazione del lavoro straordinario delle ore eccedenti, salvo diverse
intese intervenute tra le parti.


Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo.

Le parti convengono sull'opportunità di perseguire il consolidamento e lo
sviluppo delle strutture aziendali e, conseguentemente, dell'occupazione
attraverso la migliore organizzazione del lavoro con una adeguata
combinazione tra definizione, durata e distribuzione degli orari di
lavoro, godimento di ferie, riposi e permessi, utilizzo delle diverse
tipologie di rapporti di lavoro e rispettive entità, articolazione e
mobilità delle mansioni.

In questo modo, ad avviso delle parti, può darsi risposta oltreché alle
esigenze di flessibilità delle aziende, alla necessità di precostituire le
condizioni per il più funzionale utilizzo delle strutture cinematografiche
anche con riferimento all'articolazione dell'offerta cinematografica
nell'arco dell'anno.

In relazione a quanto sopra le parti convengono che le aziende o gruppi di
aziende che intendessero avvalersi delle possibilità operative offerte dal
presente articolo attiveranno una trattativa a livello aziendale con la
RSA eventualmente assistita dalle OO.SS. territoriali od interaziendale
con la RSA assistita dalle OO.SS. territoriali per il raggiungimento di
accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda od a
settori di essa sulle materie concernenti le diverse tipologie di rapporti
di lavoro nonché l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle
ore di lavoro annuo complessivamente definite per una media settimanale
che potrà essere ridotta rispetto all'orario contrattuale. A tal fine,
nell'intesa fra le parti, potranno essere assorbiti le riduzioni del monte
ore annuo di cui alle Dichiarazioni a verbale degli artt. 48 e 57 e i
riposi compensativi previsti a fronte delle festività abolite dalla legge
n. 54/77.

Tali accordi potranno superare i limiti numerici e quantitativi previsti
dal CCNL per le diverse materie.

Potranno altresì prevedere l'istituzione di una "banca ore" che consenta
ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a
fronte di prestazioni eccedenti l'orario di lavoro contrattuale. Tali
prestazioni saranno pertanto compensate con la sola maggiorazione
retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un numero di riposi
compensativi rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario di
lavoro contrattuale, che potranno essere retribuiti o fruiti
compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nelle quote e
con le modalità che saranno concordate.


Situazioni di grave crisi.

In presenza di particolari condizioni di crisi economico-commerciale
dell'azienda che rendessero necessario ridurre l'attività della sala
cinematografica e conseguentemente contrarre l'orario di lavoro
settimanale al di sotto dei limiti previsti dal presente contratto, le
aziende informeranno preventivamente, per il tramite della competente
organizzazione territoriale di ANEC, le OO.SS. dei lavoratori.

A tale comunicazione seguirà entro 7 giorni una riunione per l'esame della
situazione e per esperire ogni tentativo teso al mantenimento dei livelli
di attività e quindi dei salari contrattuali, esaminando la possibilità di
ricorso concordato ad altri istituti contrattuali.

Qualora la situazione risulti tale da non consentire il raggiungimento del
predetto obiettivo, le parti, anche al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali, potranno esaminare la possibilità dell'adozione del lavoro
a tempo parziale o di altri strumenti previsti dalla legge o dal
contratto.


Art. 12 - Contratto a termine.

In applicazione dell'art. 23, comma 1, legge n. 56/87, l'apposizione di un
termine alla durata del rapporto di lavoro, oltre che nei casi previsti
dalle vigenti disposizioni legislative, è consentita nelle seguenti
ulteriori ipotesi:

- esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel
tempo;
- periodi di più intensa affluenza del pubblico legati all'andamento
della stagione cinematografica;
- aumento temporaneo dell'attività aziendale indotto da particolari
esigenze;
- sostituzione di lavoratori in ferie o aspettativa;
- inserimento di figure professionali non esistenti nella compagine
aziendale, di cui si voglia sperimentare l'utilità.

Per le ipotesi di cui sopra è consentita l'assunzione di un numero di
lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari al 25% dei
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità
superiore nelle imprese che hanno fino ad 8 dipendenti a tempo
indeterminato e con arrotondamento all'unità inferiore per le imprese che
hanno più di 8 dipendenti a tempo indeterminato.

Per la disciplina dei contratti a tempo determinato si applicano le
disposizioni della legge 18.4.62 n. 230 e successive modificazioni e
integrazioni.

Ai lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo fino a 30 giorni
sarà dovuta una maggiorazione del 32% della retribuzione giornaliera, da
tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione del TFR, della
gratifica natalizia o 13a mensilità, del premio annuale aggiuntivo della
gratifica natalizia o 13a mensilità nonché dell'indennità sostitutiva
delle ferie.

L'azienda, nell'assunzione a termine del personale, darà la precedenza al
personale già utilizzato a tempo determinato per un periodo complessivo
non inferiore a 6 mesi nell'arco di 2 anni che conservi i requisiti per
l'espletamento della specifica mansione e che non abbia dato luogo a
rilievi disciplinari.

Nelle assunzioni di personale a tempo indeterminato l'azienda darà la
precedenza ai lavoratori già utilizzati con almeno tre contratti a tempo
determinato e per un periodo complessivo non inferiore a 12 mesi nell'arco
di tre anni che conservino i requisiti per l'espletamento della specifica
mansione e che non abbiano dato luogo a rilievi disciplinari.

Sono fatte salve le pattuizioni eventualmente già convenute in merito ad
ulteriori casistiche e diverse modalità nonché a diverse proporzioni
numeriche che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine.


Art. 13 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge n.
196/97 può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge
stessa, nelle seguenti fattispecie:

- esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel
tempo;
- periodi di più intensa affluenza del pubblico legati all'andamento
della stagione cinematografica;
- aumento temporaneo dell'attività aziendale indotto da particolari
esigenze;
- temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda.

Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il
ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al 1° e 2° livello della
scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale
- fatta eccezione per le maschere - e al livello A della scala
classificatoria del personale dipendente dai multiplex e megaplex.

Nelle aziende con almeno 8 dipendenti a tempo indeterminato e fino a 17
dipendenti a tempo indeterminato può essere utilizzato un prestatore di
lavoro temporaneo. Nelle aziende con oltre 17 dipendenti a tempo
indeterminato è consentita l'utilizzazione di un ulteriore prestatore di
lavoro temporaneo ogni 10 dipendenti a tempo indeterminato.

Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con
il consenso del lavoratore e con atto scritto per una durata non superiore
a quella inizialmente concordata.

Al prestatore di lavoro temporaneo spetta un trattamento economico non
inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello
dell'impresa utilizzatrice per effetto dei diversi livelli di
contrattazione.

L'azienda utilizzatrice comunicherà preventivamente alla RSA o, in
mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali
firmatarie del CCNL il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con
contratto di lavoro temporaneo nonché le durate. Ove ricorrano motivate
ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata
entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.

Inoltre, 1 volta l'anno, anche per il tramite della competente Sezione
territoriale di ANEC, l'azienda utilizzatrice fornirà ai destinatari di
cui al comma precedente il numero dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.


Art. 14 - Contratto di lavoro a tempo parziale.

Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro prestato ad
orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente
contratto.

È altresì da considerarsi a tempo parziale il rapporto di lavoro che
preveda una prestazione nell'arco della settimana, del mese o dell'anno
ridotta rispetto alla normale durata dell'orario nei suddetti periodi di
riferimento.

L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto
sottoscritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione
lavorativa ridotta e le relative modalità.

Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:

1) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le
qualifiche e mansioni previste dal presente contratto;
2) volontarietà di entrambe le parti;
3) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno,
tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente
con le mansioni svolte o da svolgere ferma restando la reciproca
volontarietà;
4) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa
dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per
identiche mansioni;
5) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di clausole
elastiche di modifica della durata e della distribuzione dell'orario di
lavoro previo accordo tra gli interessati;
6) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di un termine di
conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno.

Le parti convengono che in presenza di specifiche esigenze organizzative,
è consentita, previo accordo tra gli interessati, la prestazione di lavoro
supplementare rispetto a quello concordato.

Il lavoro supplementare - fatte salve eventuali diverse pattuizioni già
convenute in materia - non potrà superare il 50% dell'orario ridotto
pattuito e verrà compensato con la maggiorazione del 15% per le ore svolte
nel limite delle 40 ore settimanali; per le ore svolte oltre tale limite
verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella
prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario.

L'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile
con il rapporto di lavoro a tempo parziale, avverrà secondo criteri di
proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa. Sono pertanto
esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente
previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il
rapporto a tempo parziale.


Art. 15 - Apprendistato.

Le parti, avuto riguardo all'evoluzione della disciplina legale
dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento
per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro
nell'ambito delle aziende di esercizio cinematografico.

Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il
momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione anche
esterni all'azienda.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non
inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di
cui agli obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio
del 20.7.93 e successive modificazioni.

La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla
qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:

livello di inquadramento durata in mesi

monosale e multisale
- Quadro, 5° super e 5° 36 mesi
- 4a, 3a, 3b, 3 super a 24 mesi, ridotti a 18 mesi in caso di
possesso di attestato di qualifica
professionale idoneo rispetto al profilo
professionale da conseguire
- 2° livello 18 mesi

Multiplex e megaplex
- Quadro A, Quadro B, F 36 mesi
24 mesi, ridotti a 18 mesi in caso di
- E, D, C e B possesso di attestato di qualifica
professionale idoneo rispetto al profilo
professionale da conseguire

La retribuzione dell'apprendista viene determinata dalle percentuali di
seguito riportate del minimo tabellare, degli importi a titolo di EDR, di
EAR e dell'indennità di contingenza del livello di appartenenza: 1°
semestre: 70; 2° semestre: 80; 3° semestre: 85; 4° semestre: 90; 5°
semestre 95.

L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale
possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere,
con le seguenti modalità.

titolo di studio ore di formazione

scuola dell'obbligo 120
attestato di qualifica
e diploma di scuola media 100
superiore
diploma universitario
e diploma di laurea 80

La contrattazione integrativa territoriale può stabilire un diverso
impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione
interna ed esterna.

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle
svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini
dell'assolvimento degli obblighi formativi.

Il periodo di prova ha la durata di 1 mese, prorogabile d'intesa per un
altro mese. Durante tale periodo ciascuna delle parti può recedere senza
preavviso. Il periodo di prova seguito da conferma è computato ai fini del
periodo di apprendistato.

Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che venga
confermato in servizio viene attribuita la medesima qualifica per la quale
si è svolto l'apprendistato.

L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla
conservazione del posto per tutta la durata della malattia, sino ad un
massimo di 7 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene
prorogata per un tempo equivalente all'assenza nel caso di malattie di
durata superiore a 30 giorni lavorativi.

In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si intende
riferito ad un arco temporale di 36 mesi.

All'apprendista assente per malattia spetta, nell'ambito del periodo
contrattuale di conservazione del posto di cui ai commi precedenti, il
trattamento previsto dal CCNL.

Agli effetti del trattamento di cui sopra è considerata malattia anche la
infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché esso non sia
determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista.

Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento che per
lo stesso titolo sia in atto o venga istituito in avvenire.

L'apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro ha diritto al
seguente trattamento:

1) conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale
viene corrisposta da INAIL l'indennità temporanea;
2) corresponsione, da parte dell'azienda, oltre all'intera retribuzione
per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di un'integrazione, a
partire dal giorno seguente l'infortunio e fino alla scadenza
dell'anzidetto periodo di conservazione del posto, dell'indennità erogata
da INAIL fino a raggiungere il 100% della sua normale retribuzione
giornaliera netta.

Per tutto quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento
alla normativa contrattuale.


Art. 16 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).

Per la disciplina del CFL si fa riferimento alle norme di legge e agli
accordi interconfederali vigenti in materia.


Art. 17 - Riposo settimanale.

Ai lavoratori spetta una giornata di riposo settimanale.

Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica in base a
turni di servizio stabiliti dalla direzione possibilmente all'inizio di
ciascun mese e comunicati agli interessati con apposita tabella esposta in
luogo loro accessibile. I turni di servizio dovranno essere organizzati in
modo da assicurare ai lavoratori nell'ambito dell'anno la coincidenza di 9
giornate di riposo settimanale con la domenica o con una delle festività
indicate negli artt. 53 e 59.

Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli
effetti.

In caso di modificazione dei turni di riposo il lavoratore dovrà essere
informato della modificazione stessa almeno 48 ore prima del nuovo giorno
fissato per il riposo.


Art. 18 - Lavoro domenicale.

In riferimento a quanto previsto dall'art. 5, legge 22.2.34 n. 370 circa
la legittimità del godimento del riposo settimanale in giornata diversa
dalla domenica nelle attività per le quali il funzionamento domenicale
corrisponde ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità, quali
appunto quelle delle imprese di esercizio di sale cinematografiche, le
parti confermano e ribadiscono che la specifica connotazione strutturale
dell'attività svolta da tali imprese richiede necessariamente l'impiego di
tutti i lavoratori in tutte le giornate di domenica.

Confermano pertanto che, in sede di definizione dei CCNL succedutisi nel
tempo, lo svolgimento del lavoro domenicale nell'ambito degli esercizi
cinematografici è stato sempre tenuto presente ed adeguatamente valutato,
quale presupposto, nella regolamentazione contrattuale nei suoi aspetti
economici e normativi.

Nel darsi atto di quanto sopra, le parti convengono, peraltro, di
enucleare dal complesso dei trattamenti economici e normativi nel quale è
stato finora conglobato quanto riferibile al lavoro domenicale, conferendo
ad esso autonoma connotazione.

A tal fine resta stabilito che a decorrere dal 9.5.90 per ciascuna ora di
lavoro effettivamente prestata in giornata di domenica, salvo che la
domenica coincida con una delle ricorrenze di cui ai commi 2 e 9, art. 53,
verrà corrisposto al lavoratore un importo pari al 10% della quota oraria
del minimo tabellare nazionale e dell'indennità di contingenza.

In relazione alla consensuale definizione di cui sopra SLC-CGIL,
FISTEL-CISL, e UILSIC-UIL confermano che la materia relativa al lavoro
domenicale non formerà oggetto di rivendicazione ad alcun livello.


Art. 19 - Ferie.

Il lavoratore ha diritto per ogni anno di anzianità di servizio presso
l'azienda ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari
a:

dal 1° agosto 1999:

- 26 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 1 anno;
- 28 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre 1 anno;

dal 1° agosto 2000:

- 28 giorni di calendario.

In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, al lavoratore,
qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, sarà corrisposto il
compenso delle ferie stesse. Qualora il diritto alle ferie intere non sia
maturato saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi delle ferie
stesse quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computandosi come
mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

In caso di ferie collettive, al lavoratore che non ha maturato il diritto
alle ferie intere spetterà il godimento di tanti dodicesimi delle ferie
stesse quanti sono i mesi interi di anzianità maturata.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo tra le parti,
compatibilmente con le esigenze di lavoro.

Il periodo feriale dovrà avere normalmente carattere continuativo e non
potrà avere inizio in giorni festivi.

Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto il periodo di
ferie sarà ridotto in proporzione al minor orario di servizio prestato.


Art. 20 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

In occasione delle feste di Natale sarà corrisposta ai lavoratori una
mensilità di importo pari, per gli impiegati all'intera retribuzione
mensile percepita e, per gli operai, a 173 ore di retribuzione globale di
fatto.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, il
lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare
della 13a mensilità o della gratifica natalizia per quanti sono i mesi
interi di servizio prestati presso l'azienda.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a tali
effetti, come mese intero.

Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto l'ammontare
della 13a mensilità o della gratifica natalizia, sarà ridotto in
proporzione al minor orario di servizio prestato.


Art. 21 - Premio annuale.

Al 1° luglio di ciascun anno sarà corrisposto ai lavoratori un premio
annuale aggiuntivo della 13a mensilità o della gratifica natalizia per un
importo pari a quello previsto per la 13a mensilità o gratifica natalizia.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi
del premio per quanti sono i mesi interi di effettivo servizio prestato
presso l'azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà
considerata, a tali effetti, come mese intero.

Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto l'ammontare del
premio annuale sarà ridotto in proporzione al minor orario di servizio
prestato.


Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità.

I lavoratori assunti a partire dal 6.12.80 per l'anzianità di servizio
maturata dopo il 21° anno d'età presso la stessa azienda o gruppo
aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo
alla stessa società) e nel medesimo livello di appartenenza, avranno
diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una
maggiorazione biennale della retribuzione per 5 bienni nella misura fissa
di £. 7.000 più un importo, del 5% calcolato sul solo minimo tabellare di
retribuzione del livello di appartenenza.

Per i lavoratori dipendenti da esercizi ad attività saltuaria o il cui
rapporto di lavoro sia costituito per prestazioni di durata inferiore ai 5
giorni settimanali ai fini della maturazione del diritto alle
maggiorazioni biennali si terrà conto, anziché dell'anzianità di servizio,
dell'anzianità di appartenenza all'azienda in dipendenza di un unico
rapporto di lavoro. In tale ipotesi peraltro, la maggiorazione biennale
della retribuzione è stabilita nella misura fissa di £. 5.600 più un
importo del 4% calcolato sul solo minimo tabellare di retribuzione del
livello di appartenenza.

Le maggiorazioni biennali decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Esse non
potranno comunque essere assorbite da precedenti o successivi aumenti di
merito né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dalle
maggiorazioni biennali maturate o da maturare.

Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi per lo stesso titolo.

Le maggiorazioni percentuali biennali già maturate devono essere
ricalcolate percentualmente sui minimi tabellari di retribuzione in atto
alle singole scadenze mensili.

Nel caso di passaggio dell'impiegato, a livello superiore, la cifra
corrispondente alle maggiorazioni biennali già maturate sarà riportata
nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione, e l'anzianità ai
fini delle maggiorazioni biennali nonché il numero di esse decorreranno
nuovamente a partire dal giorno di assegnazione al nuovo livello. Comunque
la retribuzione di fatto (compreso l'importo delle eventuali maggiorazioni
biennali già maturate) resterà invariata qualora risulti pari o superiore
al minimo del nuovo livello, maggiorato del riporto del 50% delle
maggiorazioni biennali già maturate.

Nel caso di passaggio dell'operaio a livello superiore, le maggiorazioni
biennali già maturate saranno ricalcolate percentualmente sul minimo
tabellare del nuovo livello. Fermo restando il numero massimo di
maggiorazioni biennali della retribuzione, l'anzianità maturata dopo
l'ultima maggiorazione biennale nel livello di provenienza sarà
considerata utile ai fini della maturazione della successiva maggiorazione
biennale nel nuovo livello di appartenenza.


Dichiarazione a verbale.

Gli importi di £. 7.000 e di £. 5.600 di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo saranno proporzionalmente ridotti per i lavoratori che effettuano
un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale.


Norme transitorie per gli impiegati.

Per gli impiegati già in forza alle aziende al 6.12.80 verrà mantenuto
sino al 31.12.80 il sistema in atto ai sensi del CCNL 10.12.77, mentre
dall'1.1.81 si opererà nei seguenti termini:

1) in luogo dell'importo percepito alla predetta data del 31.12.80 a
titolo di aumenti periodici di anzianità maturati successivamente al
14.2.54 si corrisponderà:

a) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti
periodici di anzianità maturati successivamente al 14.2.54 calcolata sul
minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto
concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore all'1.1.80
escluso il valore dei 34 punti maturati al 31.1.77 e conglobati
dall'1.1.81 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'Accordo
6.12.80; (1)
b) la somma di £. 6.000 per ciascun aumento periodico già maturato al
31.12.80 che sia stato calcolato nella percentuale del 5%.

Per gli impiegati dipendenti dagli esercizi ad attività saltuaria o il cui
rapporto di lavoro sia costituito per prestazioni di durata inferiore ai 5
giorni settimanali la somma è fissata in £. 4.800 per ciascun aumento
periodico già maturato al 31.12.80 che sia stato calcolato nella
percentuale del 4%.

Gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti per gli
impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello
contrattuale.

Resta altresì acquisito agli impiegati l'importo eventualmente già
percepito e consolidato in cifra per aumenti periodici di anzianità
maturati entro il 14.2.54, secondo le modalità previste dalla norma
transitoria di cui all'art. 11, parte III, CCNL 10.12.77.


2) Gli impiegati proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici
d'anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 60%
(48% per gli impiegati dipendenti dagli esercizi ad attività saltuaria o
il cui rapporto di lavoro sia costituito per prestazioni di durata
inferiore ai 5 giorni settimanali) a tal fine computando anche gli aumenti
periodici di anzianità maturati entro il 14.2.54. Tali ulteriori aumenti
periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, né
si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo cosi
determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico
d'anzianità maturato successivamente al 31.12.80 che sia calcolato nella
misura del 5% la somma fissa di £. 13.000 e una somma proporzionalmente
ridotta per gli aumenti periodici di anzianità che siano calcolati in una
percentuale inferiore al 5%. Tali somme saranno altresì proporzionalmente
ridotte per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro
inferiore a quello contrattuale.

Pertanto le parti s'impegnano a non effettuare a decorrere dall'1.1.81
calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di
contingenza.

(1) L'importo della contingenza in vigore all'1.1.80, escluso il valore
dei 34 punti conglobati, è pari a £.172.008 mensili.


Norme transitorie per gli operatori.

Per gli operatori già in forza alle aziende al 6.12.80 verrà mantenuto
sino al 31.12.80 il sistema in atto ai sensi del CCNL 10.12.77, mentre
dall'1.1.81 si opererà nei seguenti termini:

1) in luogo dell'importo percepito alla predetta data del 31.12.80 a
titolo di aumenti periodici d'anzianità maturati successivamente
all'1.7.54 si corrisponderà:

a) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti
periodici di anzianità maturati successivamente all'1.7.54 calcolata sul
minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto
concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore all'1.1.80
escluso il valore dei 34 punti maturati al 31.1.77 e conglobati
dall'1.1.81 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'Accordo
6.12.80; (1)
b) la somma di £. 4.800 per ciascun aumento periodico già maturato al
31.12.80 che sia stato calcolato nella percentuale del 4% e di £. 6.000
per ciascun aumento periodico già maturato al 31.12.80 che sia stato
calcolato nella percentuale del 5%.

Per gli operatori dipendenti dagli esercizi ad attività saltuaria o il cui
rapporto di lavoro sia costituito per prestazioni di durata inferiore ai 5
giorni settimanali, la somma è fissata in £. 3.600 per ciascun aumento
periodico già maturato al 31.12.80 che sia stato calcolato nella
percentuale del 3% e di £. 4.800 per ciascun aumento periodico già
maturato al 31.12.80 che sia stato calcolato nella percentuale del 4%.

Gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti per gli
operatori che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello
contrattuale.

Resta altresì acquisito agli operatori l'importo eventualmente già
percepito e consolidato in cifra per aumenti periodici di anzianità,
maturati entro l'1.7.54, secondo le modalità previste dalla norma
transitoria di cui all'art. 15, parte II, CCNL 10.12.77.

2) Gli operatori proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici
di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del
59% (47% per gli operatori dipendenti dagli esercizi ad attività saltuaria
o il cui rapporto di lavoro sia costituito per prestazioni di durata
inferiore ai 5 giorni settimanali) a tal fine computando anche gli aumenti
periodici di anzianità maturati entro l'1.7.54.

Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo
tabellare di retribuzione, né si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza.
In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per
ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al
31.12.80 che sia calcolato nella misura del 5% la somma fissa di £. 13.000
e una somma proporzionalmente ridotta per gli aumenti periodici di
anzianità che siano calcolati in una percentuale inferiore al 5%. Tali
somme saranno altresì proporzionalmente ridotte per gli operatori che
effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale.

Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dall'1.1.81
calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di
contingenza.

(1) L'importo della contingenza in vigore all'1.1.80, escluso il valore
dei 34 punti conglobati, è pari a £. 172.008 mensili.


Norme transitorie per gli operai.

Per gli operai già in forza alle aziende al 6.12.80 verrà mantenuto sino
al 31.12.80 il sistema in atto ai sensi del CCNL 10.12.77, mentre
dall'1.1.81 si opererà nei seguenti termini:

1) in luogo dell'importo a titolo di aumenti periodici di anzianità
percepito alla predetta data del 31.12.80 si corrisponderà:

a) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti
periodici di anzianità maturati calcolata sul minimo tabellare di
retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne
l'indennità di contingenza, su quella in vigore all'1.1.80 escluso il
valore dei 34 punti maturati al 31.1.77 e conglobati dall'1.1.81 nei
minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'Accordo 6.12.80; (1)
b) la somma di £. 3.600 per ciascun aumento periodico già maturato al
31.12.80 che sia stato calcolato nella percentuale del 3% e di £. 6.000
per ciascun aumento periodico già maturato al 31.12.80 che sia stato
calcolato nella percentuale del 5%.

Per gli operai dipendenti dagli esercizi ad attività saltuaria o il cui
rapporto di lavoro sia costituito per prestazioni di durata inferiore ai 5
giorni settimanali, la somma è fissata in £. 2.400 per ciascun aumento
periodico già maturato al 31.12.80 che sia stato calcolato nella
percentuale del 2% e di £. 4.800 per ciascun aumento periodico già
maturato al 31.12.80 che sia stato calcolato nella percentuale del 4%.

Gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti per gli operai
che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello
contrattuale.

Resta altresì acquisito agli operai l'importo eventualmente già percepito
e consolidato in cifra ai sensi del CCNL, 11.1.72 per aumenti periodici
d'anzianità triennali maturati entro il 29.2.72.


2) Calcolato a quale percentuale complessiva corrispondono gli aumenti
periodici di anzianità maturati al 31.12.80, si corrisponderanno ulteriori
aumenti periodici biennali di anzianità, nella percentuale del 5% o
frazione di 5% fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del
25% (20% per il personale dipendente dagli esercizi ad attività saltuaria
o il cui rapporto di lavoro sia costituito per prestazioni di durata
inferiore ai 5 giorni settimanali).

Tali ulteriori aumenti periodici d'anzianità saranno calcolati sul solo
minimo tabellare di retribuzione, né si darà luogo a ricalcoli sulla
contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro
corrisposta la somma fissa di £. 13.000 per gli aumenti periodici
d'anzianità maturati successivamente al 31.12.80 che siano calcolati nella
percentuale del 5% e una somma proporzionalmente ridotta per gli aumenti
periodici di anzianità che siano calcolati in una percentuale inferiore al
5%. Tali somme saranno altresì proporzionalmente ridotte per gli operai
che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello
contrattuale.

Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dall'1.1.81
calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di
contingenza.

(1) L'importo della contingenza in vigore all'1.1.80, escluso il valore
dei 34 punti conglobati, è pari a £. 172.008 mensili.


Art. 23 - Congedo matrimoniale.

Al lavoratore sarà concesso, in occasione del matrimonio, un periodo di
congedo di 15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione.

Tale trattamento è comprensivo, per gli aventi diritto, di quanto erogato
allo stesso titolo da INPS, fermo restando il diritto dell'azienda di
detrarre l'importo corrisposto dal predetto Istituto.

Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali.

La richiesta del congedo dovrà essere avanzata dal lavoratore con un
preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali. La
celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni
successivi all'inizio del periodo di congedo.


Art. 24 - Tutela della maternità.

Per il trattamento delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e
puerperio si fa riferimento alle norme di legge.


Art. 25 - Divise.

L'azienda che ritenga di fare indossare al personale una divisa dovrà
fornirla a sue spese.

Al personale di pulizia l'azienda fornirà i necessari indumenti di lavoro.


Art. 26 - Missioni temporanee.

Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, oltre alle spese di
viaggio, sarà corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi d'accordo
fra le parti.


Art. 27 - Permessi.

Al lavoratore che ne faccia richiesta l'azienda può accordare brevi
congedi, per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la
retribuzione.

Tali permessi potranno anche, su richiesta del lavoratore, essere
computati in conto dell'annuale periodo di ferie.

Al lavoratore saranno concessi tre giorni di permesso retribuito in caso
di gravissimo lutto di famiglia.


Art. 28 - Servizio militare.

Per il trattamento dei lavoratori durante il periodo di chiamata e di
richiamo alle armi si applicano le norme di legge e gli accordi a
carattere generale vigenti in materia.


Art. 29 - Assenze.

Salvo giustificato motivo di impedimento, tutte le assenze dovranno essere
comunicate e giustificate entro la stessa giornata in cui si verificano e
comunque con la massima sollecitudine per consentire il regolare
svolgimento delle programmazioni.


Art. 30 - Doveri del lavoratore.

Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:

1) rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle formalità
prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le
istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non
trarre profitto con danno dell'imprenditore da quanto forma oggetto delle
sue funzioni nell'azienda né svolgere attività contraria agli interessi
dell'azienda. Non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il
rapporto di lavoro delle notizie attinte durante il servizio;
4) avere cura dei locali dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a
lui affidati.


Art. 31 - Provvedimenti disciplinari.

Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle
aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai
seguenti provvedimenti disciplinari:

1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
5) licenziamento senza preavviso.

La punizione di cui al punto 3) sarà inflitta al lavoratore:

a) che ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la
cessazione;
b) che esegua negligentemente, o con soverchia lentezza, il lavoro
affidatogli;
c) che rechi offesa ai compagni di lavoro ed in genere al personale
addetto al locale;
d) che dia disposizioni contrastanti con quelle predisposte dalla
direzione;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente
contratto.

La punizione di cui al punto 4) sarà inflitta al lavoratore:

a) che fumi o introduca bevande alcoliche nel locale senza il permesso
della direzione;
b) che sia trovato addormentato;
c) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla
morale, all'igiene, alla sicurezza del locale, al normale e puntuale
andamento del lavoro;
d) nei casi in cui, per le mansioni svolte dall'interessato, le
infrazioni indicate al comma 1 del presente articolo rivestano carattere
di particolare gravità;
e) nei casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 3).

Il licenziamento di cui al punto 5) potrà essere adottato nei confronti
del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri richiamati nel
presente contratto o che compia azioni cosi gravi da non consentire la
prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, considerando
tali anche i casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto
4).

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, salvo il
caso di infrazioni di gravità tali che non consentano la prosecuzione
neanche provvisoria del rapporto di lavoro, non possono essere applicati
prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del
fatto che vi ha dato causa.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi
due anni dalla loro applicazione.


Art. 32 - Cessione o trasformazione di azienda.

La cessione o trasformazione d'azienda non risolve di per sé il rapporto
di lavoro ed il lavoratore conserva nei confronti del nuovo titolare i
diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla
trasformazione.

Il cessionario è obbligato in solido con il cedente, nei termini di legge,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo della trasformazione
in dipendenza del lavoro prestato.

Qualora il cessionario provveda ad assumere 'ex novo' tutto o parte del
personale già liquidato dal precedente gestore, dovrà essere riconosciuta
al personale medesimo ai limitati effetti degli aumenti periodici di
anzianità e delle ferie una anzianità convenzionale pari a quella maturata
nel corso del risolto rapporto di lavoro.


Nota a verbale.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, nell'ipotesi di
cessione di azienda il cessionario informerà preventivamente le
organizzazioni di categoria dell'eventualità di non poter procedere alla
riassunzione del personale.
A tale comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto della
situazione da parte delle organizzazioni territoriali competenti, alla
presenza dell'impresa interessata, per esaminare la possibilità di
salvaguardare i livelli di occupazione, ferma restando l'autonomia
dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità
degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori.


Art. 33 - Rappresentanze sindacali.

Per quanto riguarda il riconoscimento, le attribuzioni e il funzionamento
delle Commissioni interne, nonché la tutela dei lavoratori che rivestono
cariche sindacali, saranno applicati gli accordi interconfederali vigenti
in materia.

È recepito l'accordo interconfederale 1.12.93 per la costituzione delle
RSU.


Art. 34 - Diritti sindacali.

Assemblea.

In applicazione dell'art. 20, legge 20.5.70 n. 300, tenuto conto delle
particolari caratteristiche del settore cinematografico e delle difficoltà
obiettive per l'esercizio da parte dei lavoratori del diritto di assemblea
durante l'orario di lavoro, le parti concordano che le assemblee del
personale saranno effettuate fuori di tale orario.

A tale personale, che dimostri l'effettiva partecipazione all'assemblea,
sarà corrisposto il trattamento economico per le ore di durata
dell'assemblea stessa fino ad un massimo di 10 ore all'anno.

In via eccezionale e senza che ciò possa costituire precedente altrimenti
invocabile, ai lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione
dell'art. 20, legge 20.5.70 n. 300 e dipendenti da esercizi
cinematografici siti in città capoluogo di provincia - e, per quanto
riguarda le multisale con almeno 3 schermi, anche per gli esercizi siti in
Comuni non capoluogo di provincia - sarà corrisposto il trattamento
economico per le ore di durata delle assemblee, cui dimostrino di aver
partecipato, fino ad un massimo di 5 ore all'anno.

A richiesta dei lavoratori l'azienda provvederà a mettere a loro
disposizione un locale per lo svolgimento delle assemblee del personale
dell'azienda medesima al di fuori delle ore di lavoro. Le convocazioni
delle riunioni devono essere comunicate all'azienda con un preavviso di 24
ore.

Per quanto invece concerne le assemblee di tutto il personale dipendente
dagli esercizi cinematografici cittadini le organizzazioni provinciali dei
lavoratori si rivolgeranno direttamente alle Sezioni territoriali di ANEC
che si adopereranno perché venga messo a loro disposizione un locale
idoneo per lo svolgimento delle assemblee.


Permessi per cariche sindacali e aspettativa.

I lavoratori che rivestano cariche sindacali in seno alle organizzazioni
firmatarie del presente contratto hanno diritto di usufruire,
compatibilmente con le esigenze del servizio, di permessi retribuiti per
l'espletamento del loro mandato in misura non superiore a 7 giorni
all'anno. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui sopra
deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola almeno 24
ore prima tramite la O.S. di appartenenza.

Sempre in relazione alle esigenze del servizio, il datore di lavoro può
peraltro esaminare la possibilità di concedere, in aggiunta, altri 3
giorni di permesso retribuito all'anno.

I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o
nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non
retribuita e non comportante alcun altro effetto contrattuale, per la
durata massima di 6 mesi. Le qualifiche sopra menzionate e le relative
variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni
dei lavoratori alle Sezioni territoriali di ANEC che provvederanno a
comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.


Contributi sindacali.

Le aziende opereranno la trattenuta dei contributi sindacali nella misura
dell'1% della retribuzione base tabellare più indennità di contingenza del
lavoratore interessato previo rilascio di deleghe individuali firmate
dagli interessati e consegnate o fatte pervenire all'azienda. Ogni delega
dovrà specificare le generalità del lavoratore e, ove esista, il numero di
cartellino nonché il sindacato o l'organismo da questo all'uopo indicato
al quale deve essere devoluto il contributo, nonché l'importo del
contributo.

Le trattenute saranno effettuate ogni mese sulle competenze del
lavoratore.

Le quote trattenute dalle aziende saranno versate su conti correnti
bancari indicati dai Sindacati interessati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa
riferimento alle vigenti disposizioni di legge.


Art. 35 - Relazioni sindacali.

ANEC e le OO.SS. nazionali concordano sull'opportunità di incontri
periodici e, comunque, di regola annuali per l'esame della situazione
generale del settore e dei relativi problemi legislativi, economici e
produttivi anche in relazione alle trasformazioni strutturali nell'ambito
della produzione e diffusione della comunicazione audiovisiva, per
indicazioni e consultazioni sugli strumenti che possono contribuire al
risanamento e al rilancio del settore a salvaguardia delle strutture e
dell'occupazione, nonché per l'individuazione di eventuali linee di
intervento in tale direzione, per le quali comunque resta necessaria ed
opportuna l'iniziativa autonoma di ANEC e delle OO.SS.. Nel corso
dell'incontro saranno fornite indicazioni in merito all'andamento
dell'occupazione femminile, in relazione a quanto previsto dalla legge n.
903/77, dalla Raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.85 e dalla legge n.
125/91.

I temi di cui sopra costituiranno altresì oggetto di esame da parte delle
Organizzazioni territoriali di categoria, con riferimento al comprensorio
di competenza, nel corso di un incontro annuale da tenersi di norma entro
il 1° quadrimestre. In tale sede le situazioni territoriali e le possibili
linee di intervento saranno in particolare esaminate anche nella
prospettiva di iniziative da parte degli enti locali a sostegno e rilancio
del settore. Nel corso di tale incontro costituiranno oggetto di
informazione e consultazione, con riferimento alle aziende presenti nel
territorio di competenza, le questioni relative all'utilizzazione, alla
qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei lavoratori in
rapporto agli sviluppi tecnologici ed all'organizzazione produttiva e del
lavoro.

Ferma restando la piena autonomia di potere decisionale e di
responsabilità delle imprese nel conseguimento degli obiettivi aziendali e
la piena autonomia di azione delle OO.SS. nella sfera di propria
competenza, oggetto di informazione, consultazione e confronto saranno,
nel corso dello stesso incontro, lo stato applicativo delle forme di
organizzazione del lavoro concordate nei termini di cui all'art. 11 con
l'intento di contemperare le esigenze occupazionali e retributive dei
lavoratori con le condizioni di produttività aziendale, gli eventuali
processi di trasformazione e diversificazione delle strutture di pubblico
spettacolo - anche in rapporto alle specificità economiche e
socio-culturali delle diverse aree, alla introduzione di nuove tecnologie,
alla formazione e aggiornamento dei lavoratori - nell'ipotesi in cui tali
iniziative possano produrre alterazioni dei livelli occupazionali oppure
avere implicazioni sulla qualificazione professionale dei lavoratori, i
dati globali dell'occupazione disaggregati, per singole aziende. Nelle
stesse sedi territoriali, su richiesta di una delle parti oltre ai temi di
cui sopra, potranno costituire oggetto di informazione, consultazione e
confronto le questioni attinenti alla migliore qualificazione dell'offerta
di cinema in pubblica sala, dalla funzionalità del servizio alla
qualificazione professionale dei lavoratori tenuto conto della specificità
dei vari segmenti di esercizio dal punto di vista produttivo, economico,
organizzativo e di dimensione occupazionale.


Stagione cinematografica.

ANEC, SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILSIC-UIL, rilevato che rientra negli
obiettivi comuni la realizzazione di condizioni di sempre maggiore
efficienza e competitività delle aziende di esercizio cinematografico,
dichiarano attenzione e interesse per le problematiche connesse
all'ampliamento dell'offerta cinematografica nell'arco dell'anno,
valutando positivamente le iniziative assunte ed i risultati finora
conseguiti per il "prolungamento della stagione".

Riconoscono l'importanza di realizzare su tale materia un maggiore
sviluppo delle relazioni sindacali in essere, organizzando momenti di
esame e confronto, che, pur nel rispetto dei reciproci ruoli e delle
distinte prerogative e responsabilità, contribuiscano ad individuare
possibili linee di azione ed intervento - da attuare congiuntamente alle
altre organizzazioni imprenditoriali di categoria - volte alla promozione
dell'offerta cinematografica, in generale, e nei mesi primaverili ed
estivi, in particolare. Obiettivo, questo di cui ANEC, SLC-CGIL,
FISTEL-CISL e UILSIC-UIL sottolineano il particolare rilievo non solo
nell'interesse del tessuto economico complessivo del settore - lavoratori,
imprese di esercizio, di distribuzione e di produzione - ma anche per
l'allineamento agli standard europei dell'offerta di cultura e
intrattenimento attraverso il cinema.


Art. 36 - Osservatorio nazionale.

Le parti convengono sull'esigenza di rafforzare il sistema di relazioni
sindacali in essere di organizzare con regolarità e sistematicità l'esame
e il confronto su temi d'interesse comune.

A tal fine viene costituito un Osservatorio nazionale, formato da 6
componenti, dei quali 3 designati da ANEC e 3 designati da SLC-CGIL,
FISTEL-CISL e UILSIC-UIL.

L'Osservatorio, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e
le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS.
dei lavoratori, fornirà alle parti supporto tecnico e di conoscenza
attraverso l'acquisizione, l'esame e l'elaborazione di tutti i dati che,
non rivestendo carattere di riservatezza, possano risultare utili agli
effetti del quadro informativo complessivo del settore.

Costituiranno in particolare oggetto di esame ed attenzione da parte
dell'Osservatorio nazionale:

- l'andamento del mercato nazionale e internazionale, le questioni
comunque suscettibili di aver incidenza sulla situazione dell'esercizio
cinematografico, le prospettive produttive settoriali e i relativi
prevedibili effetti sull'occupazione;
- gli effetti dell'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi modelli
di offerta al pubblico sull'organizzazione del lavoro, sulla
professionalità degli addetti e sull'assetto in genere dell'esercizio
cinematografico anche in relazione alla possibilità di realizzare
programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori, a
tal fine monitorando e valutando i lavori della Commissione di cui
all'art. 37 del presente contratto;
- l'analisi delle possibili linee di intervento legislativo di sostegno
al settore;
- i temi concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro, secondo le
linee operative di cui al Protocollo 3.11.99.


Art. 37 - Formazione professionale.

Le parti attribuiscono alla formazione, all'aggiornamento e alla
riqualificazione professionali dei lavoratori un ruolo strategico per
l'elevazione degli standard qualitativi dell'offerta cinematografica in
sala pubblica, anche in relazione ai processi attualmente in corso di
trasformazione e diversificazione dell'attività delle sale
cinematografiche.

Dichiarano pertanto il loro impegno ad attivarsi sia in sede nazionale che
territoriale per:

- l'individuazione degli opportuni strumenti finalizzati alla
formazione, alla riqualificazione ed all'arricchimento professionale dei
lavoratori, in particolare nei casi di ristrutturazioni aziendali e di
rilevanti innovazioni tecnologiche;
- la definizione dei criteri di svolgimento delle attività formative,
sia in orario di lavoro che fuori orario di lavoro;
- la realizzazione di ogni possibile intesa volta ad agevolare la
concessione di finanziamenti comunitari e nazionali nell'ambito delle
risorse destinate alla formazione.

In questo quadro le parti, considerata la competenza primaria delle
Regioni in materia di formazione professionale, impegnano in particolare
le proprie strutture territoriali ad attivare e sviluppare il confronto
con gli Assessorati regionali al lavoro ed alla formazione al fine di
realizzare opportune sinergie tra le rispettive iniziative.

Le parti procederanno alla costituzione di un'apposita Commissione
composta da 3 rappresentanti di ANEC e 3 rappresentanti delle OO.SS.
firmatarie del presente accordo per attività di studio, documentazione,
acquisizione dati e, comunque, per ogni approfondimento della materia
formativa nonché per la formulazione di indirizzi e di progetti anche
attraverso organismi bilaterali.


Art. 38 - Previdenza complementare.

Le parti condividono l'obiettivo di perseguire la costituzione per i
lavoratori dipendenti dalle aziende di esercizio cinematografico di un
Fondo di previdenza complementare.

Preso atto delle prospettive emergenti per l'avvio di un tavolo di
confronto intercategoriale in tema di previdenza complementare nel
comparto dello spettacolo, le parti si danno atto che, qualora il
confronto produca una intesa quadro di riferimento sulla materia, si
incontreranno per riassumere i contenuti dell'intesa nell'ambito del CCNL
del personale dipendente dalle aziende di esercizio cinematografico.

Nel caso in cui il tavolo negoziale non produca intese entro il 31.12.00,
le parti si incontreranno per ogni conseguente determinazione.

In previsione di quanto sopra, resta fin d'ora inteso che:

1) saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo di previdenza
complementare tutti i lavoratori quadri, impiegati e operai non in prova,
dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che volontariamente vi
aderiscano, riservandosi le parti di valutare la possibilità di adesione
al fondo anche dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato.
2) L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile per 12
mensilità annue a carico dell'azienda pari all'1% e una contribuzione
mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore pari all'1%,
entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione: minimo
tabellare, indennità di contingenza, EDR, EAR, aumenti periodici
d'anzianità.
3) L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sarà assunto
dalle aziende nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo e,
pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà
in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura,
sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto
della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo,
ovvero la perdano successivamente.
4) Per i lavoratori di 1a occupazione successiva al 28.4.93 è prevista,
in caso di adesione al Fondo, l'integrale destinazione del TFR maturando
nell'anno. Per tutti gli altri lavoratori è previsto il versamento al
Fondo di una quota pari al 25% del TFR maturando nell'anno.
5) I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori decorreranno
dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito e
operante.


Art. 39 - Disciplina dei licenziamenti.

In caso di licenziamento individuale, effettuato al di fuori delle ipotesi
previste dall'art. 31, in violazione dei diritti derivanti al lavoratore
dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente contratto, il
lavoratore medesimo può chiedere alla O.S. territoriale a cui è iscritto o
a cui conferisca speciale mandato di promuovere il tentativo di
conciliazione secondo le regole che seguono.

A) La O.S. dei lavoratori, ricevuta la richiesta di cui alla lettera
precedente, inviterà ad esperire il tentativo di conciliazione la
corrispondente Sezione territoriale di ANEC. Questa deve, insieme alla
O.S. richiedente, interporre i suoi uffici per la conciliazione fra le
parti.

B) Ove il tentativo non riesca, o comunque trascorsi i termini per la
richiesta e per l'espletamento di esso, il lavoratore può richiedere
l'intervento del Collegio di conciliazione e arbitrato. Tale richiesta,
diretta all'azienda, verrà inoltrata dal lavoratore alla O.S. alla quale è
iscritto o conferisca speciale mandato; questa ultima la trasmetterà,
mediante lettera raccomandata, alla Sezione territoriale di ANEC che ne
curerà l'inoltro all'azienda.

C) La richiesta per l'intervento conciliativo delle organizzazioni deve
essere avanzata entro 5 giorni dalla data di comunicazione del
licenziamento ed il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro i
successivi 5 giorni. La richiesta di intervento del Collegio di
conciliazione ed arbitrato deve essere avanzata, a pena di decadenza, nel
termine di 20 giorni dalla data di comunicazione del licenziamento.

D) Il Collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un
rappresentante del datore di lavoro, da un rappresentante del lavoratore e
da un presidente. I rappresentanti delle parti sono nominati da ANEC e
dalle OO.SS. dei lavoratori.
Il presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato, ove nominato
consensualmente, è scelto mediante sorteggio tra i nominativi compresi
in una lista di nomi non superiore a 6 formata di comune accordo tra le
OO.SS. territoriali interessate dei lavoratori e la Sezione ANEC
competente.

E) Il presidente, appena ricevuto l'incarico, provvede a fissare nel più
breve termine possibile la data di convocazione del Collegio e delle parti
al fine di esperire un tentativo di conciliazione.
Il Collegio, quando lo ritenga opportuno, può fissare entro 10 giorni
una seconda convocazione delle parti per il completamento o la
rinnovazione del tentativo di conciliazione.
Qualora il tentativo non riesca, si redige il verbale negativo e dalla
firma di questo cominciano a decorrere i 10 giorni entro i quali il
Collegio deve emettere la sua decisione.
Qualora debbano essere assunti mezzi di prova, il Collegio, con il
provvedimento con cui li dispone, può prorogare per una sola volta il
termine per la decisione e per non più di 15 giorni.

F) Il Collegio pronuncia secondo equità e senza obbligo di formalità
procedurali di sorta.

G) Il Collegio - qualora ritenga ingiustificato il licenziamento -
emette la sua motivata decisione relativa al ripristino del rapporto di
lavoro.
Nel caso di decisione negativa dell'azienda circa il ripristino del
rapporto, che deve essere comunicata entro il termine massimo di 3
giorni, il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione o
comunque non appena decorso l'anzidetto termine di 3 giorni senza che
l'azienda abbia manifestato l'intendimento di ripristinare il rapporto,
provvede alla determinazione della penale.
Il Collegio, giudicando secondo equità, stabilisce una penale a carico
del datore di lavoro in aggiunta al trattamento previsto dalle leggi e
dai contratti.
L'importo di detta penale non può essere inferiore a 3 né superiore a 6
mensilità di retribuzione.
La misura della penale si intende ridotta a 1 mensilità e mezza e a 3
mensilità per lavoratori che abbiano anzianità di servizio inferiore a
12 mesi.

H) La procedura prevista dal presente accordo non si applica nei
confronti dei lavoratori che hanno superato l'età pensionabile e nei
confronti delle aziende che occupano meno di 5 dipendenti o che non
svolgono attività continuativa settimanale.


Art. 40 - Piccolo esercizio.

S'intendono piccoli esercizi quelli inquadrati in tale categoria al
22.7.99 e quelli che, in relazione all'attività svolta, al prezzo
praticato, alla categoria e all'ordine di visione, saranno successivamente
riconosciuti tali per accordi intervenuti tra le organizzazioni
territoriali di ANEC e di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILSIC-UIL.

Per detti esercizi:

1) le organizzazioni territoriali concorderanno opportune riduzioni
retributive e le eventuali deroghe al presente contratto.
In caso di mancato accordo il contrasto sarà deferito alle
organizzazioni nazionali che lo risolveranno entro un mese dalla data
del deferimento.
Nel frattempo le aziende corrisponderanno ai lavoratori acconti sulle
loro future spettanze;
2) la gratifica natalizia, l'indennità sostitutiva delle ferie ed il
trattamento economico previsto per le festività nazionali ed
infrasettimanali potranno essere corrisposti dalle aziende agli aventi
diritto, anziché alle rispettive scadenze, mediante una maggiorazione del
25% delle retribuzioni giornaliere da tenersi distinta dalle retribuzioni
stesse.


Art. 41 - Preavviso.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non potrà essere risolto da
nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come
segue:

A) livello Q livello 5°S livello 4°a, 3°Sa,
impiegati ex art. 2 e 5° ex art. 2 3°a, 2°a, ex art. 2
livello QA, QB, livello D e C livello B e A
F, E ex art. 3 ex art. 3 ex art. 3

anni di servizio

fino a 5 anni 2 mesi 1 mese 15 giorni
oltre i 5 anni
e fino a 10 3 mesi 45 giorni 30 giorni
oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi 45 giorni


B) Operai: 2 settimane.

I termini di disdetta decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun mese.

La comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di
preavviso di cui sopra deve corrispondere all'altra una indennità pari
alla normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il periodo di preavviso sarà computato nell'anzianità agli effetti dei
diversi istituti contrattuali. Non sarà considerato utile a questi fini
ove sostituito dalla corrispondente indennità.

È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma
del presente articolo di troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso
del preavviso senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo
di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro sarà tenuto a
concedere al lavoratore permessi per la ricerca di nuove occupazioni. La
distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore
di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.


Art. 42 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano le seguenti
norme:

1) fino al 31.5.82 è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pari
a:

Impiegati:

tanti 30/30 della retribuzione mensile in godimento al 31.5.82 per quanti
sono gli anni di effettivo servizio prestato a tale data.

A tali effetti sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i
premi di produzione, la partecipazione agli utili anche tutti gli altri
elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e
che siano di ammontare determinato.

Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di
produzione o partecipazioni questi saranno commisurati sulla media
dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non abbia compiuto 3 anni di
servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.

Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi
prima del 31.5.82 anche se devono avere esecuzione posteriormente.

I premi di produzione s'intendono riferiti alla produzione già effettuata
e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al
31.5.82.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di anzianità le frazioni di
anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero le
frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Per gli impiegati che prestano servizio saltuario o ridotto, la misura
dell'indennità di anzianità sarà diminuita in proporzione al minor orario
di servizio prestato.


Operai:

a) per l'anzianità maturata successivamente all'1.3.47 e sino a tutto il
31.1.70 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:

- 9 giorni di retribuzione per ciascuno dei primi 5 anni di effettivo
servizio prestato successivamente all'1.3.47;
- 10 giorni per il 6° e 7° anno;
- 12 giorni per ciascuno degli anni oltre il 7° e fino al 10° anno;
- 14 giorni per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° compiuto;

b) per l'anzianità maturata successivamente all'1.2.70 l'indennità di
anzianità verrà liquidata nella misura di:

- 13 giorni di retribuzione per ciascuno dei primi 5 anni di effettivo
servizio prestato successivamente all'1.2.70;
- 14 giorni per il 6° e 7° anno;
- 16 giorni per ciascuno degli anni oltre il 7° e fino al 10° anno;
- 18 giorni per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° compiuto.

L'anzianità maturata dall'operaio successivamente all'1.3.47 e sino al
31.1.70 verrà peraltro calcolata ai limitati effetti dell'applicazione dei
maggiori scaglionamenti d'anzianità di cui al punto c);

c) per l'anzianità maturata successivamente all'1.3.75 l'indennità di
anzianità verrà liquidata nella misura di:

- 20 giorni di retribuzione per un anno intero di servizio prestato;

d) per l'anzianità maturata successivamente all'1.3.76 l'indennità di
anzianità verrà liquidata nella misura di:

- 22 giorni di retribuzione per un anno intero di servizio prestato;

e) per l'anzianità maturata successivamente all'1.3.77 l'indennità di
anzianità verrà liquidata nella misura di:

- 26 giorni di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato.

Sono fatte salve le condizioni individuali di miglior favore eventualmente
già acquisite dai singoli lavoratori.

Agli effetti della liquidazione della indennità di anzianità le frazioni
di anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero
le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

L'importo dell'indennità di anzianità dovrà essere maggiorato
dell'incidenza della gratifica natalizia.

Per il personale sospeso, il periodo di sosta stagionale estiva è
considerato utile ai fini della decorrenza dell'anzianità.

Per gli operai che, eventualmente, in relazione ad un orario normale di
lavoro inferiore a quello previsto dal presente contratto percepiscano una
retribuzione inferiore commisurata a tale minor orario, la misura
dell'indennità di anzianità sarà ridotta in proporzione.


Operatori.

Fermo restando quanto sopra disposto per gli altri operai per il 1° e 2°
operatore la misura dell'indennità di anzianità resta fissata come segue:

a) per l'anzianità maturata successivamente all'1.3.47 e fino a tutto il
31.1.70 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:

- 13 giorni di retribuzione per ciascuno dei primi 7 anni di effettivo
servizio prestato successivamente all'1.3.47;
- 17 giorni per ciascuno degli anni oltre il 7° e fino al 12° anno;
- 20 giorni per ciascuno dei successivi anni oltre il 12° compiuto;

b) per l'anzianità maturata successivamente all'1.2.70 l'indennità di
anzianità verrà liquidata nella misura di:

- 17 giorni di retribuzione per ciascuno dei primi 7 anni di effettivo
servizio prestato successivamente all'1.2.70;
- 21 giorni per ciascuno degli anni oltre il 7° e fino al 12° anno;
- 24 giorni per ciascuno dei successivi anni oltre il 12° compiuto.

L'anzianità maturata dall'operatore successivamente all'1.3.47 e sino al
31.1.70 verrà peraltro calcolata ai limitati effetti dell'applicazione dei
maggiori scaglionamenti di anzianità di cui al punto c);

c) per l'anzianità maturata successivamente all'1.3.75 l'indennità di
anzianità verrà liquidata nella misura di:

- 20 giorni di retribuzione per un anno intero di servizio prestato;

d) per l'anzianità maturata successivamente all'1.3.76 l'indennità di
anzianità verrà liquidata nella misura di:

- 22 giorni di retribuzione per un anno intero di servizio prestato;

e) per l'anzianità maturata successivamente all'1.3.77 l'indennità di
anzianità verrà liquidata nella misura di:

- 26 giorni di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato.

Per i dipendenti che prestano servizio saltuario o ridotto la misura
dell'indennità di anzianità sarà diminuita in proporzione al minor
servizio prestato.


Norma transitoria.

Per i lavoratori in servizio al 10.12.77 l'indennità di anzianità sarà
costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle
norme previste nel presente articolo e dall'importo già eventualmente
corrisposto in forza della lett. B) Parte economica, Accordo nazionale
10.12.77 a titolo di acconto sull'indennità di anzianità.
Per i lavoratori in servizio al 6.12.80 l'indennità di anzianità sarà
costituita da quanto di loro competenza a seguito delle norme previste nel
presente articolo e dall'importo - se dovuto - di cui al comma 1 della
presente norma transitoria nonché dall'importo già eventualmente
corrisposto in forza della lett. D), Parte economica, Accordo nazionale
6.12.80 a titolo di acconto sull'indennità di anzianità.

Con decorrenza dall'1.6.82 trova applicazione la legge 29.5.82 n. 297.


Art. 43 - Indennità in caso di morte.

In caso di morte del lavoratore spetterà al coniuge, ai figli e, se
vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli
affini entro il 2° grado l'indennità di anzianità, il TFR e l'indennità
sostitutiva del preavviso, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per
eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda.

La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo tra gli aventi
diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel comma 1, le indennità sono
attribuite secondo le norme della successione legittima.

Il datore di lavoro potrà richiedere che la vivenza a carico sia provata
mediante atto di notorietà a norma di legge.


Art. 44 - Norme speciali.

Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni
legislative vigenti.

Oltre al presente CCNL il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre
norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell'azienda, purché
non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal
presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di
lavoro.

Nelle aziende che abbiano più di 20 dipendenti, copia degli eventuali
regolamenti interni sarà consegnata a cura dell'azienda stessa a ciascun
lavoratore.


Art. 45 - Condizioni di miglior favore.

Le parti contraenti concordano che con il presente contratto non hanno
inteso modificare le condizioni di miglior favore.


Art. 46 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.

Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ciascun istituto
sono correlative e inscindibili fra loro.


Art. 47 - Decorrenza e durata del contratto.

Salvo quanto diversamente stabilito dalle singole disposizioni, il
presente contratto decorre dal 1° febbraio 1998 e resterà in vigore fino
al 30 giugno 2002 per la materia normativa e fino al 30 giugno 2000 per la
materia retributiva.

S'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga
disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima
della sua scadenza.

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