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Art. 5 - Assunzione.
L'assunzione dei lavoratori sarà effettuata nel rispetto
delle norme di
legge in materia.
L'assunzione dovrà essere comunicata direttamente
al lavoratore con
lettera nella quale verrà specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello e la qualifica (operaio, impiegato) alla quale
il
lavoratore è assegnato a norma degli artt. 2 e 3 e,
in modo sommario, le
mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata del periodo di prova.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare
i seguenti
documenti:
1) carta d'identità o documento equipollente;
2) libretto di lavoro;
3) tessere e libretti di assicurazione, in quanto ne sia già
in
possesso;
4) stato di famiglia, se capo famiglia.
È in facoltà dell'azienda richiedere al lavoratore
il certificato penale
di data non anteriore a 3 mesi.
Il lavoratore dovrà notificare il suo domicilio e
comunicare gli eventuali
successivi mutamenti.
Nota a verbale.
Ai sensi dell'art. 25, comma 2, legge n. 223/91 non concorrono
a
determinare la quota di riserva di cui all'art. 25, comma
1:
- le assunzioni dei lavoratori inquadrati nei livelli Q,
5° super, 5°,
4° super, 4°, 3° super e 3° della scala classificatoria
del personale
dipendente dalle monosale e multisale e nei livelli QA, QB,
F, E e D della
scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex
e megaplex;
- le assunzioni dei lavoratori da adibire a mansioni di custodia
o
sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare
fiducia;
- le assunzioni di lavoratori per i quali operi il diritto
di
precedenza previsto dai presente contratto.
Art. 6 - Visita medica.
Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà
essere sottoposto a
visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell'azienda.
Art. 7 - Periodo di prova.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova:
- non superiore a 6 mesi per i lavoratori di livello Q della
scala
classificatoria del personale dipendente dalle monosale e
multisale nonché
per i lavoratori di livello QA, QB, F ed E della scala classificatoria
del
personale dipendente dai multiplex e dai megaplex;
- non superiore a 4 mesi per i lavoratori di livello 5°S
e 5° della
scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale
e multisale
nonché per i lavoratori di livello D e C della scala
classificatoria del
personale dipendente dai multiplex e dai megaplex;
- non superiore a 3 mesi per i lavoratori di livello 4°S,
4°a), 4°b),
3°Sa), 3°Sb), 3°a) e 3°b) della scala classificatoria
del personale
dipendente dalle monosale e multisale;
- non superiore a 45 giorni per i lavoratori di livello B
della scala
classificatoria del personale dipendente dai multiplex e dai
megaplex;
- non superiore a 1 mese per i lavoratori di livello 2°a),
2°b) e 1°
della scala classificatoria del personale dipendente dalle
monosale e
multisale nonché per i lavoratori di livello A della
scala classificatoria
del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex.
Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera
di assunzione e non è
ammessa né la protrazione né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto
di lavoro
potrà aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa
di ciascuna delle due
parti senza preavviso né relativa indennità
sostitutiva.
Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto a percepire
la
retribuzione corrispondente al livello di appartenenza.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti
i diritti e gli
obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente
disposto dal
contratto stesso.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta,
il
lavoratore si intenderà confermato in servizio e l'assunzione
diverrà
definitiva. In tal caso il periodo di prova sarà considerato
utile a tutti
gli effetti nell'anzianità di servizio.
Art. 8 - Mutamento temporaneo di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può
essere
temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti
al suo
livello purché ciò non comporti alcun peggioramento
economico né mutamento
sostanziale alla sua posizione.
Al lavoratore destinato a compiere mansioni rientranti nel
livello
superiore al suo dovrà essere corrisposto un compenso
non inferiore alla
differenza fra la retribuzione percepita e quella minima del
livello
superiore.
Trascorso un periodo, rispettivamente, di 3 mesi per il personale
impiegatizio e di 2 mesi per il personale operaio nel disimpegno
delle
mansioni superiori avverrà senz'altro il passaggio
del lavoratore, a tutti
gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di
sostituzione di
altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie,
richiamo alle
armi, servizio militare di leva, gravidanza, puerperio, o
per altre cause
che comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione
del posto. In
tal caso, pur rimanendo fermo il diritto al compenso di cui
al comma
precedente per tutta la durata della sostituzione, non si
avrà diritto al
passaggio di livello.
La norma di cui al comma 3 troverà applicazione anche
nel caso in cui
l'esplicazione di mansioni di livello superiore non sia avvenuta
con
continuità ma abbia raggiunto, in un semestre, la durata
complessiva di 3
mesi per il personale impiegatizio e di 2 mesi per il personale
operaio.
Art. 9 - Lavoro dei minori.
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di
legge in vigore.
Art. 10 - Personale addetto ai turni.
Il personale assunto con lo specifico compito di sostituire
altri
lavoratori nei turni settimanali di riposo avrà diritto
al trattamento
economico e normativo stabilito per il livello al quale appartengono
i
lavoratori sostituiti.
A tale personale il TFR, la 13a mensilità o la gratifica
natalizia, il
premio annuale aggiuntivo della 13a mensilità o della
gratifica natalizia
e l'indennità sostitutiva delle ferie potranno essere
corrisposte anziché
alle rispettive scadenze, mediante una maggiorazione del 32%
delle
retribuzioni giornaliere da tenersi distinta dalle retribuzioni
stesse.
Art. 11 - Organizzazione del lavoro.
Flessibilità degli orari di lavoro.
Premesso che la durata dell'orario normale di lavoro è
disciplinata dalle
norme di legge, per far fronte alle variazioni dell'attività
e
nell'intento di realizzare obiettivi di maggior produttività
aziendale e
di salvaguardia dei livelli retributivi ed occupazionali dei
lavoratori,
potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni
di cui all'art.
13, legge n. 196/97 - sistemi di distribuzione dell'orario
di lavoro per
periodi plurisettimanali comunque non superiori all'anno,
preferibilmente
articolati nel periodo 1° settembre-31 agosto - intendendosi
per tali
sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano
settimane
lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore
o minore
orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree
di lavoro,
gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori
fermo
restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali
e il non
superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa
all'orario
settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che
in quelli di
riduzione dell'orario di lavoro contrattuale.
L'adozione della flessibilità e le modalità
applicative dovranno essere
concordate in tempo utile in sede di esame tra direzioni aziendali
ed
organismi rappresentativi aziendali con la partecipazione,
ove richiesto
anche solo da una delle parti, delle rispettive organizzazioni
territoriali. In assenza degli organismi rappresentativi aziendali,
le
predette intese saranno definite in tempo utile tra i rappresentanti
delle
competenti organizzazioni territoriali di ANEC e di SLC-CGIL,
FISTEL-CISL
e UILSIC-UIL, le direzioni aziendali e i lavoratori.
Resta inteso che, qualora a seguito di verifica da effettuarsi
alla
scadenza del periodo di riferimento, come definito ai sensi
del comma 1
del presente articolo, risulti a favore del lavoratore una
eccedenza di
ore di lavoro prestate rispetto all'orario definito, l'azienda
procederà,
entro 30 giorni dalla conclusione della verifica, al pagamento
con la
maggiorazione del lavoro straordinario delle ore eccedenti,
salvo diverse
intese intervenute tra le parti.
Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo.
Le parti convengono sull'opportunità di perseguire
il consolidamento e lo
sviluppo delle strutture aziendali e, conseguentemente, dell'occupazione
attraverso la migliore organizzazione del lavoro con una adeguata
combinazione tra definizione, durata e distribuzione degli
orari di
lavoro, godimento di ferie, riposi e permessi, utilizzo delle
diverse
tipologie di rapporti di lavoro e rispettive entità,
articolazione e
mobilità delle mansioni.
In questo modo, ad avviso delle parti, può darsi risposta
oltreché alle
esigenze di flessibilità delle aziende, alla necessità
di precostituire le
condizioni per il più funzionale utilizzo delle strutture
cinematografiche
anche con riferimento all'articolazione dell'offerta cinematografica
nell'arco dell'anno.
In relazione a quanto sopra le parti convengono che le aziende
o gruppi di
aziende che intendessero avvalersi delle possibilità
operative offerte dal
presente articolo attiveranno una trattativa a livello aziendale
con la
RSA eventualmente assistita dalle OO.SS. territoriali od interaziendale
con la RSA assistita dalle OO.SS. territoriali per il raggiungimento
di
accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda
od a
settori di essa sulle materie concernenti le diverse tipologie
di rapporti
di lavoro nonché l'utilizzo delle prestazioni lavorative
sulla base delle
ore di lavoro annuo complessivamente definite per una media
settimanale
che potrà essere ridotta rispetto all'orario contrattuale.
A tal fine,
nell'intesa fra le parti, potranno essere assorbiti le riduzioni
del monte
ore annuo di cui alle Dichiarazioni a verbale degli artt.
48 e 57 e i
riposi compensativi previsti a fronte delle festività
abolite dalla legge
n. 54/77.
Tali accordi potranno superare i limiti numerici e quantitativi
previsti
dal CCNL per le diverse materie.
Potranno altresì prevedere l'istituzione di una "banca
ore" che consenta
ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi
a
fronte di prestazioni eccedenti l'orario di lavoro contrattuale.
Tali
prestazioni saranno pertanto compensate con la sola maggiorazione
retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un
numero di riposi
compensativi rapportato all'entità di ore di superamento
dell'orario di
lavoro contrattuale, che potranno essere retribuiti o fruiti
compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali,
nelle quote e
con le modalità che saranno concordate.
Situazioni di grave crisi.
In presenza di particolari condizioni di crisi economico-commerciale
dell'azienda che rendessero necessario ridurre l'attività
della sala
cinematografica e conseguentemente contrarre l'orario di lavoro
settimanale al di sotto dei limiti previsti dal presente contratto,
le
aziende informeranno preventivamente, per il tramite della
competente
organizzazione territoriale di ANEC, le OO.SS. dei lavoratori.
A tale comunicazione seguirà entro 7 giorni una riunione
per l'esame della
situazione e per esperire ogni tentativo teso al mantenimento
dei livelli
di attività e quindi dei salari contrattuali, esaminando
la possibilità di
ricorso concordato ad altri istituti contrattuali.
Qualora la situazione risulti tale da non consentire il raggiungimento
del
predetto obiettivo, le parti, anche al fine di salvaguardare
i livelli
occupazionali, potranno esaminare la possibilità dell'adozione
del lavoro
a tempo parziale o di altri strumenti previsti dalla legge
o dal
contratto.
Art. 12 - Contratto a termine.
In applicazione dell'art. 23, comma 1, legge n. 56/87, l'apposizione
di un
termine alla durata del rapporto di lavoro, oltre che nei
casi previsti
dalle vigenti disposizioni legislative, è consentita
nelle seguenti
ulteriori ipotesi:
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato
nel
tempo;
- periodi di più intensa affluenza del pubblico legati
all'andamento
della stagione cinematografica;
- aumento temporaneo dell'attività aziendale indotto
da particolari
esigenze;
- sostituzione di lavoratori in ferie o aspettativa;
- inserimento di figure professionali non esistenti nella
compagine
aziendale, di cui si voglia sperimentare l'utilità.
Per le ipotesi di cui sopra è consentita l'assunzione
di un numero di
lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari
al 25% dei
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento
all'unità
superiore nelle imprese che hanno fino ad 8 dipendenti a tempo
indeterminato e con arrotondamento all'unità inferiore
per le imprese che
hanno più di 8 dipendenti a tempo indeterminato.
Per la disciplina dei contratti a tempo determinato si applicano
le
disposizioni della legge 18.4.62 n. 230 e successive modificazioni
e
integrazioni.
Ai lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo
fino a 30 giorni
sarà dovuta una maggiorazione del 32% della retribuzione
giornaliera, da
tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione
del TFR, della
gratifica natalizia o 13a mensilità, del premio annuale
aggiuntivo della
gratifica natalizia o 13a mensilità nonché dell'indennità
sostitutiva
delle ferie.
L'azienda, nell'assunzione a termine del personale, darà
la precedenza al
personale già utilizzato a tempo determinato per un
periodo complessivo
non inferiore a 6 mesi nell'arco di 2 anni che conservi i
requisiti per
l'espletamento della specifica mansione e che non abbia dato
luogo a
rilievi disciplinari.
Nelle assunzioni di personale a tempo indeterminato l'azienda
darà la
precedenza ai lavoratori già utilizzati con almeno
tre contratti a tempo
determinato e per un periodo complessivo non inferiore a 12
mesi nell'arco
di tre anni che conservino i requisiti per l'espletamento
della specifica
mansione e che non abbiano dato luogo a rilievi disciplinari.
Sono fatte salve le pattuizioni eventualmente già
convenute in merito ad
ulteriori casistiche e diverse modalità nonché
a diverse proporzioni
numeriche che garantiscano più ampie opportunità
di lavoro a termine.
Art. 13 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato
dalla legge n.
196/97 può essere concluso, oltre che nei casi previsti
dalla legge
stessa, nelle seguenti fattispecie:
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato
nel
tempo;
- periodi di più intensa affluenza del pubblico legati
all'andamento
della stagione cinematografica;
- aumento temporaneo dell'attività aziendale indotto
da particolari
esigenze;
- temporanea utilizzazione di professionalità non presenti
in azienda.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali
è vietato il
ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al 1°
e 2° livello della
scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale
e multisale
- fatta eccezione per le maschere - e al livello A della scala
classificatoria del personale dipendente dai multiplex e megaplex.
Nelle aziende con almeno 8 dipendenti a tempo indeterminato
e fino a 17
dipendenti a tempo indeterminato può essere utilizzato
un prestatore di
lavoro temporaneo. Nelle aziende con oltre 17 dipendenti a
tempo
indeterminato è consentita l'utilizzazione di un ulteriore
prestatore di
lavoro temporaneo ogni 10 dipendenti a tempo indeterminato.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può
essere prorogato con
il consenso del lavoratore e con atto scritto per una durata
non superiore
a quella inizialmente concordata.
Al prestatore di lavoro temporaneo spetta un trattamento
economico non
inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari
livello
dell'impresa utilizzatrice per effetto dei diversi livelli
di
contrattazione.
L'azienda utilizzatrice comunicherà preventivamente
alla RSA o, in
mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni
sindacali
firmatarie del CCNL il numero, le qualifiche dei lavoratori
utilizzati con
contratto di lavoro temporaneo nonché le durate. Ove
ricorrano motivate
ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione
sarà effettuata
entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta l'anno, anche per il tramite della competente
Sezione
territoriale di ANEC, l'azienda utilizzatrice fornirà
ai destinatari di
cui al comma precedente il numero dei contratti di fornitura
di lavoro
temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la
qualifica dei
lavoratori interessati.
Art. 14 - Contratto di lavoro a tempo parziale.
Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro
prestato ad
orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal
presente
contratto.
È altresì da considerarsi a tempo parziale
il rapporto di lavoro che
preveda una prestazione nell'arco della settimana, del mese
o dell'anno
ridotta rispetto alla normale durata dell'orario nei suddetti
periodi di
riferimento.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare
da atto
sottoscritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione
lavorativa ridotta e le relative modalità.
Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo
i seguenti criteri:
1) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza
per tutte le
qualifiche e mansioni previste dal presente contratto;
2) volontarietà di entrambe le parti;
3) reversibilità della prestazione da tempo parziale
a tempo pieno,
tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive,
compatibilmente
con le mansioni svolte o da svolgere ferma restando la reciproca
volontarietà;
4) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale
o viceversa
dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali
nuove assunzioni, per
identiche mansioni;
5) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto
di clausole
elastiche di modifica della durata e della distribuzione dell'orario
di
lavoro previo accordo tra gli interessati;
6) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto
di un termine di
conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo
pieno.
Le parti convengono che in presenza di specifiche esigenze
organizzative,
è consentita, previo accordo tra gli interessati, la
prestazione di lavoro
supplementare rispetto a quello concordato.
Il lavoro supplementare - fatte salve eventuali diverse pattuizioni
già
convenute in materia - non potrà superare il 50% dell'orario
ridotto
pattuito e verrà compensato con la maggiorazione del
15% per le ore svolte
nel limite delle 40 ore settimanali; per le ore svolte oltre
tale limite
verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione
pari a quella
prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro
straordinario.
L'applicabilità delle norme del presente contratto,
per quanto compatibile
con il rapporto di lavoro a tempo parziale, avverrà
secondo criteri di
proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa.
Sono pertanto
esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente
previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura
il
rapporto a tempo parziale.
Art. 15 - Apprendistato.
Le parti, avuto riguardo all'evoluzione della disciplina
legale
dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante
strumento
per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento
del lavoro
nell'ambito delle aziende di esercizio cinematografico.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità
di valorizzare il
momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione
anche
esterni all'azienda.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani
di età non
inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni
nelle aree di
cui agli obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio
del 20.7.93 e successive modificazioni.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata
in relazione alla
qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:
livello di inquadramento durata in mesi
monosale e multisale
- Quadro, 5° super e 5° 36 mesi
- 4a, 3a, 3b, 3 super a 24 mesi, ridotti a 18 mesi in caso
di
possesso di attestato di qualifica
professionale idoneo rispetto al profilo
professionale da conseguire
- 2° livello 18 mesi
Multiplex e megaplex
- Quadro A, Quadro B, F 36 mesi
24 mesi, ridotti a 18 mesi in caso di
- E, D, C e B possesso di attestato di qualifica
professionale idoneo rispetto al profilo
professionale da conseguire
La retribuzione dell'apprendista viene determinata dalle
percentuali di
seguito riportate del minimo tabellare, degli importi a titolo
di EDR, di
EAR e dell'indennità di contingenza del livello di
appartenenza: 1°
semestre: 70; 2° semestre: 80; 3° semestre: 85; 4°
semestre: 90; 5°
semestre 95.
L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in
relazione all'eventuale
possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni
da svolgere,
con le seguenti modalità.
titolo di studio ore di formazione
scuola dell'obbligo 120
attestato di qualifica
e diploma di scuola media 100
superiore
diploma universitario
e diploma di laurea 80
La contrattazione integrativa territoriale può stabilire
un diverso
impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento
della formazione
interna ed esterna.
Le attività formative svolte presso più datori
di lavoro, così come quelle
svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini
dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Il periodo di prova ha la durata di 1 mese, prorogabile d'intesa
per un
altro mese. Durante tale periodo ciascuna delle parti può
recedere senza
preavviso. Il periodo di prova seguito da conferma è
computato ai fini del
periodo di apprendistato.
Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che
venga
confermato in servizio viene attribuita la medesima qualifica
per la quale
si è svolto l'apprendistato.
L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia
ha diritto alla
conservazione del posto per tutta la durata della malattia,
sino ad un
massimo di 7 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato
viene
prorogata per un tempo equivalente all'assenza nel caso di
malattie di
durata superiore a 30 giorni lavorativi.
In caso di più assenze il periodo di conservazione
del posto si intende
riferito ad un arco temporale di 36 mesi.
All'apprendista assente per malattia spetta, nell'ambito
del periodo
contrattuale di conservazione del posto di cui ai commi precedenti,
il
trattamento previsto dal CCNL.
Agli effetti del trattamento di cui sopra è considerata
malattia anche la
infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché
esso non sia
determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro
trattamento che per
lo stesso titolo sia in atto o venga istituito in avvenire.
L'apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro
ha diritto al
seguente trattamento:
1) conservazione del posto per un periodo pari a quello per
il quale
viene corrisposta da INAIL l'indennità temporanea;
2) corresponsione, da parte dell'azienda, oltre all'intera
retribuzione
per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio,
di un'integrazione, a
partire dal giorno seguente l'infortunio e fino alla scadenza
dell'anzidetto periodo di conservazione del posto, dell'indennità
erogata
da INAIL fino a raggiungere il 100% della sua normale retribuzione
giornaliera netta.
Per tutto quanto non è previsto nel presente articolo
si fa riferimento
alla normativa contrattuale.
Art. 16 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Per la disciplina del CFL si fa riferimento alle norme di
legge e agli
accordi interconfederali vigenti in materia.
Art. 17 - Riposo settimanale.
Ai lavoratori spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla
domenica in base a
turni di servizio stabiliti dalla direzione possibilmente
all'inizio di
ciascun mese e comunicati agli interessati con apposita tabella
esposta in
luogo loro accessibile. I turni di servizio dovranno essere
organizzati in
modo da assicurare ai lavoratori nell'ambito dell'anno la
coincidenza di 9
giornate di riposo settimanale con la domenica o con una delle
festività
indicate negli artt. 53 e 59.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato
festivo a tutti gli
effetti.
In caso di modificazione dei turni di riposo il lavoratore
dovrà essere
informato della modificazione stessa almeno 48 ore prima del
nuovo giorno
fissato per il riposo.
Art. 18 - Lavoro domenicale.
In riferimento a quanto previsto dall'art. 5, legge 22.2.34
n. 370 circa
la legittimità del godimento del riposo settimanale
in giornata diversa
dalla domenica nelle attività per le quali il funzionamento
domenicale
corrisponde ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica
utilità, quali
appunto quelle delle imprese di esercizio di sale cinematografiche,
le
parti confermano e ribadiscono che la specifica connotazione
strutturale
dell'attività svolta da tali imprese richiede necessariamente
l'impiego di
tutti i lavoratori in tutte le giornate di domenica.
Confermano pertanto che, in sede di definizione dei CCNL
succedutisi nel
tempo, lo svolgimento del lavoro domenicale nell'ambito degli
esercizi
cinematografici è stato sempre tenuto presente ed adeguatamente
valutato,
quale presupposto, nella regolamentazione contrattuale nei
suoi aspetti
economici e normativi.
Nel darsi atto di quanto sopra, le parti convengono, peraltro,
di
enucleare dal complesso dei trattamenti economici e normativi
nel quale è
stato finora conglobato quanto riferibile al lavoro domenicale,
conferendo
ad esso autonoma connotazione.
A tal fine resta stabilito che a decorrere dal 9.5.90 per
ciascuna ora di
lavoro effettivamente prestata in giornata di domenica, salvo
che la
domenica coincida con una delle ricorrenze di cui ai commi
2 e 9, art. 53,
verrà corrisposto al lavoratore un importo pari al
10% della quota oraria
del minimo tabellare nazionale e dell'indennità di
contingenza.
In relazione alla consensuale definizione di cui sopra SLC-CGIL,
FISTEL-CISL, e UILSIC-UIL confermano che la materia relativa
al lavoro
domenicale non formerà oggetto di rivendicazione ad
alcun livello.
Art. 19 - Ferie.
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di anzianità
di servizio presso
l'azienda ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione,
pari
a:
dal 1° agosto 1999:
- 26 giorni di calendario per anzianità di servizio
fino a 1 anno;
- 28 giorni di calendario per anzianità di servizio
oltre 1 anno;
dal 1° agosto 2000:
- 28 giorni di calendario.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni,
al lavoratore,
qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, sarà
corrisposto il
compenso delle ferie stesse. Qualora il diritto alle ferie
intere non sia
maturato saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi
delle ferie
stesse quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computandosi
come
mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
In caso di ferie collettive, al lavoratore che non ha maturato
il diritto
alle ferie intere spetterà il godimento di tanti dodicesimi
delle ferie
stesse quanti sono i mesi interi di anzianità maturata.
Il periodo di preavviso non può essere considerato
periodo di ferie.
L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo
tra le parti,
compatibilmente con le esigenze di lavoro.
Il periodo feriale dovrà avere normalmente carattere
continuativo e non
potrà avere inizio in giorni festivi.
Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto
il periodo di
ferie sarà ridotto in proporzione al minor orario di
servizio prestato.
Art. 20 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
In occasione delle feste di Natale sarà corrisposta
ai lavoratori una
mensilità di importo pari, per gli impiegati all'intera
retribuzione
mensile percepita e, per gli operai, a 173 ore di retribuzione
globale di
fatto.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto nel corso
dell'anno, il
lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi
dell'ammontare
della 13a mensilità o della gratifica natalizia per
quanti sono i mesi
interi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata,
a tali
effetti, come mese intero.
Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto
l'ammontare
della 13a mensilità o della gratifica natalizia, sarà
ridotto in
proporzione al minor orario di servizio prestato.
Art. 21 - Premio annuale.
Al 1° luglio di ciascun anno sarà corrisposto
ai lavoratori un premio
annuale aggiuntivo della 13a mensilità o della gratifica
natalizia per un
importo pari a quello previsto per la 13a mensilità
o gratifica natalizia.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro
nel corso
dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti
tanti dodicesimi
del premio per quanti sono i mesi interi di effettivo servizio
prestato
presso l'azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni
sarà
considerata, a tali effetti, come mese intero.
Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto
l'ammontare del
premio annuale sarà ridotto in proporzione al minor
orario di servizio
prestato.
Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità.
I lavoratori assunti a partire dal 6.12.80 per l'anzianità
di servizio
maturata dopo il 21° anno d'età presso la stessa
azienda o gruppo
aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale
facente capo
alla stessa società) e nel medesimo livello di appartenenza,
avranno
diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito,
ad una
maggiorazione biennale della retribuzione per 5 bienni nella
misura fissa
di £. 7.000 più un importo, del 5% calcolato
sul solo minimo tabellare di
retribuzione del livello di appartenenza.
Per i lavoratori dipendenti da esercizi ad attività
saltuaria o il cui
rapporto di lavoro sia costituito per prestazioni di durata
inferiore ai 5
giorni settimanali ai fini della maturazione del diritto alle
maggiorazioni biennali si terrà conto, anziché
dell'anzianità di servizio,
dell'anzianità di appartenenza all'azienda in dipendenza
di un unico
rapporto di lavoro. In tale ipotesi peraltro, la maggiorazione
biennale
della retribuzione è stabilita nella misura fissa di
£. 5.600 più un
importo del 4% calcolato sul solo minimo tabellare di retribuzione
del
livello di appartenenza.
Le maggiorazioni biennali decorrono dal 1° giorno del
mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Esse non
potranno comunque essere assorbite da precedenti o successivi
aumenti di
merito né i futuri aumenti di merito potranno essere
assorbiti dalle
maggiorazioni biennali maturate o da maturare.
Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi per lo
stesso titolo.
Le maggiorazioni percentuali biennali già maturate
devono essere
ricalcolate percentualmente sui minimi tabellari di retribuzione
in atto
alle singole scadenze mensili.
Nel caso di passaggio dell'impiegato, a livello superiore,
la cifra
corrispondente alle maggiorazioni biennali già maturate
sarà riportata
nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione,
e l'anzianità ai
fini delle maggiorazioni biennali nonché il numero
di esse decorreranno
nuovamente a partire dal giorno di assegnazione al nuovo livello.
Comunque
la retribuzione di fatto (compreso l'importo delle eventuali
maggiorazioni
biennali già maturate) resterà invariata qualora
risulti pari o superiore
al minimo del nuovo livello, maggiorato del riporto del 50%
delle
maggiorazioni biennali già maturate.
Nel caso di passaggio dell'operaio a livello superiore, le
maggiorazioni
biennali già maturate saranno ricalcolate percentualmente
sul minimo
tabellare del nuovo livello. Fermo restando il numero massimo
di
maggiorazioni biennali della retribuzione, l'anzianità
maturata dopo
l'ultima maggiorazione biennale nel livello di provenienza
sarà
considerata utile ai fini della maturazione della successiva
maggiorazione
biennale nel nuovo livello di appartenenza.
Dichiarazione a verbale.
Gli importi di £. 7.000 e di £. 5.600 di cui
ai commi 1 e 2 del presente
articolo saranno proporzionalmente ridotti per i lavoratori
che effettuano
un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale.
Norme transitorie per gli impiegati.
Per gli impiegati già in forza alle aziende al 6.12.80
verrà mantenuto
sino al 31.12.80 il sistema in atto ai sensi del CCNL 10.12.77,
mentre
dall'1.1.81 si opererà nei seguenti termini:
1) in luogo dell'importo percepito alla predetta data del
31.12.80 a
titolo di aumenti periodici di anzianità maturati successivamente
al
14.2.54 si corrisponderà:
a) un importo corrispondente alla percentuale complessiva
di aumenti
periodici di anzianità maturati successivamente al
14.2.54 calcolata sul
minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza
e, per quanto
concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore
all'1.1.80
escluso il valore dei 34 punti maturati al 31.1.77 e conglobati
dall'1.1.81 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi
dell'Accordo
6.12.80; (1)
b) la somma di £. 6.000 per ciascun aumento periodico
già maturato al
31.12.80 che sia stato calcolato nella percentuale del 5%.
Per gli impiegati dipendenti dagli esercizi ad attività
saltuaria o il cui
rapporto di lavoro sia costituito per prestazioni di durata
inferiore ai 5
giorni settimanali la somma è fissata in £. 4.800
per ciascun aumento
periodico già maturato al 31.12.80 che sia stato calcolato
nella
percentuale del 4%.
Gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti
per gli
impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore
a quello
contrattuale.
Resta altresì acquisito agli impiegati l'importo eventualmente
già
percepito e consolidato in cifra per aumenti periodici di
anzianità
maturati entro il 14.2.54, secondo le modalità previste
dalla norma
transitoria di cui all'art. 11, parte III, CCNL 10.12.77.
2) Gli impiegati proseguiranno nella maturazione degli aumenti
periodici
d'anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva
e finale del 60%
(48% per gli impiegati dipendenti dagli esercizi ad attività
saltuaria o
il cui rapporto di lavoro sia costituito per prestazioni di
durata
inferiore ai 5 giorni settimanali) a tal fine computando anche
gli aumenti
periodici di anzianità maturati entro il 14.2.54. Tali
ulteriori aumenti
periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione,
né
si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta
all'importo cosi
determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento
periodico
d'anzianità maturato successivamente al 31.12.80 che
sia calcolato nella
misura del 5% la somma fissa di £. 13.000 e una somma
proporzionalmente
ridotta per gli aumenti periodici di anzianità che
siano calcolati in una
percentuale inferiore al 5%. Tali somme saranno altresì
proporzionalmente
ridotte per gli impiegati che effettuano un orario normale
di lavoro
inferiore a quello contrattuale.
Pertanto le parti s'impegnano a non effettuare a decorrere
dall'1.1.81
calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità
sull'indennità di
contingenza.
(1) L'importo della contingenza in vigore all'1.1.80, escluso
il valore
dei 34 punti conglobati, è pari a £.172.008 mensili.
Norme transitorie per gli operatori.
Per gli operatori già in forza alle aziende al 6.12.80
verrà mantenuto
sino al 31.12.80 il sistema in atto ai sensi del CCNL 10.12.77,
mentre
dall'1.1.81 si opererà nei seguenti termini:
1) in luogo dell'importo percepito alla predetta data del
31.12.80 a
titolo di aumenti periodici d'anzianità maturati successivamente
all'1.7.54 si corrisponderà:
a) un importo corrispondente alla percentuale complessiva
di aumenti
periodici di anzianità maturati successivamente all'1.7.54
calcolata sul
minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza
e, per quanto
concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore
all'1.1.80
escluso il valore dei 34 punti maturati al 31.1.77 e conglobati
dall'1.1.81 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi
dell'Accordo
6.12.80; (1)
b) la somma di £. 4.800 per ciascun aumento periodico
già maturato al
31.12.80 che sia stato calcolato nella percentuale del 4%
e di £. 6.000
per ciascun aumento periodico già maturato al 31.12.80
che sia stato
calcolato nella percentuale del 5%.
Per gli operatori dipendenti dagli esercizi ad attività
saltuaria o il cui
rapporto di lavoro sia costituito per prestazioni di durata
inferiore ai 5
giorni settimanali, la somma è fissata in £.
3.600 per ciascun aumento
periodico già maturato al 31.12.80 che sia stato calcolato
nella
percentuale del 3% e di £. 4.800 per ciascun aumento
periodico già
maturato al 31.12.80 che sia stato calcolato nella percentuale
del 4%.
Gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti
per gli
operatori che effettuano un orario normale di lavoro inferiore
a quello
contrattuale.
Resta altresì acquisito agli operatori l'importo eventualmente
già
percepito e consolidato in cifra per aumenti periodici di
anzianità,
maturati entro l'1.7.54, secondo le modalità previste
dalla norma
transitoria di cui all'art. 15, parte II, CCNL 10.12.77.
2) Gli operatori proseguiranno nella maturazione degli aumenti
periodici
di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva
e finale del
59% (47% per gli operatori dipendenti dagli esercizi ad attività
saltuaria
o il cui rapporto di lavoro sia costituito per prestazioni
di durata
inferiore ai 5 giorni settimanali) a tal fine computando anche
gli aumenti
periodici di anzianità maturati entro l'1.7.54.
Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo
minimo
tabellare di retribuzione, né si darà luogo
a ricalcoli sulla contingenza.
In aggiunta all'importo così determinato sarà
peraltro corrisposta per
ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente
al
31.12.80 che sia calcolato nella misura del 5% la somma fissa
di £. 13.000
e una somma proporzionalmente ridotta per gli aumenti periodici
di
anzianità che siano calcolati in una percentuale inferiore
al 5%. Tali
somme saranno altresì proporzionalmente ridotte per
gli operatori che
effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello
contrattuale.
Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere
dall'1.1.81
calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità
sull'indennità di
contingenza.
(1) L'importo della contingenza in vigore all'1.1.80, escluso
il valore
dei 34 punti conglobati, è pari a £. 172.008
mensili.
Norme transitorie per gli operai.
Per gli operai già in forza alle aziende al 6.12.80
verrà mantenuto sino
al 31.12.80 il sistema in atto ai sensi del CCNL 10.12.77,
mentre
dall'1.1.81 si opererà nei seguenti termini:
1) in luogo dell'importo a titolo di aumenti periodici di
anzianità
percepito alla predetta data del 31.12.80 si corrisponderà:
a) un importo corrispondente alla percentuale complessiva
di aumenti
periodici di anzianità maturati calcolata sul minimo
tabellare di
retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne
l'indennità di contingenza, su quella in vigore all'1.1.80
escluso il
valore dei 34 punti maturati al 31.1.77 e conglobati dall'1.1.81
nei
minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'Accordo 6.12.80;
(1)
b) la somma di £. 3.600 per ciascun aumento periodico
già maturato al
31.12.80 che sia stato calcolato nella percentuale del 3%
e di £. 6.000
per ciascun aumento periodico già maturato al 31.12.80
che sia stato
calcolato nella percentuale del 5%.
Per gli operai dipendenti dagli esercizi ad attività
saltuaria o il cui
rapporto di lavoro sia costituito per prestazioni di durata
inferiore ai 5
giorni settimanali, la somma è fissata in £.
2.400 per ciascun aumento
periodico già maturato al 31.12.80 che sia stato calcolato
nella
percentuale del 2% e di £. 4.800 per ciascun aumento
periodico già
maturato al 31.12.80 che sia stato calcolato nella percentuale
del 4%.
Gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti
per gli operai
che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello
contrattuale.
Resta altresì acquisito agli operai l'importo eventualmente
già percepito
e consolidato in cifra ai sensi del CCNL, 11.1.72 per aumenti
periodici
d'anzianità triennali maturati entro il 29.2.72.
2) Calcolato a quale percentuale complessiva corrispondono
gli aumenti
periodici di anzianità maturati al 31.12.80, si corrisponderanno
ulteriori
aumenti periodici biennali di anzianità, nella percentuale
del 5% o
frazione di 5% fino a raggiungere la percentuale complessiva
e finale del
25% (20% per il personale dipendente dagli esercizi ad attività
saltuaria
o il cui rapporto di lavoro sia costituito per prestazioni
di durata
inferiore ai 5 giorni settimanali).
Tali ulteriori aumenti periodici d'anzianità saranno
calcolati sul solo
minimo tabellare di retribuzione, né si darà
luogo a ricalcoli sulla
contingenza. In aggiunta all'importo così determinato
sarà peraltro
corrisposta la somma fissa di £. 13.000 per gli aumenti
periodici
d'anzianità maturati successivamente al 31.12.80 che
siano calcolati nella
percentuale del 5% e una somma proporzionalmente ridotta per
gli aumenti
periodici di anzianità che siano calcolati in una percentuale
inferiore al
5%. Tali somme saranno altresì proporzionalmente ridotte
per gli operai
che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello
contrattuale.
Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere
dall'1.1.81
calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità
sull'indennità di
contingenza.
(1) L'importo della contingenza in vigore all'1.1.80, escluso
il valore
dei 34 punti conglobati, è pari a £. 172.008
mensili.
Art. 23 - Congedo matrimoniale.
Al lavoratore sarà concesso, in occasione del matrimonio,
un periodo di
congedo di 15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione.
Tale trattamento è comprensivo, per gli aventi diritto,
di quanto erogato
allo stesso titolo da INPS, fermo restando il diritto dell'azienda
di
detrarre l'importo corrisposto dal predetto Istituto.
Il congedo non potrà essere computato nel periodo
di ferie annuali.
La richiesta del congedo dovrà essere avanzata dal
lavoratore con un
preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
La
celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata
entro i 30 giorni
successivi all'inizio del periodo di congedo.
Art. 24 - Tutela della maternità.
Per il trattamento delle lavoratrici durante il periodo di
gravidanza e
puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
Art. 25 - Divise.
L'azienda che ritenga di fare indossare al personale una
divisa dovrà
fornirla a sue spese.
Al personale di pulizia l'azienda fornirà i necessari
indumenti di lavoro.
Art. 26 - Missioni temporanee.
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, oltre
alle spese di
viaggio, sarà corrisposta una diaria giornaliera da
determinarsi d'accordo
fra le parti.
Art. 27 - Permessi.
Al lavoratore che ne faccia richiesta l'azienda può
accordare brevi
congedi, per giustificati motivi, con facoltà di non
corrispondere la
retribuzione.
Tali permessi potranno anche, su richiesta del lavoratore,
essere
computati in conto dell'annuale periodo di ferie.
Al lavoratore saranno concessi tre giorni di permesso retribuito
in caso
di gravissimo lutto di famiglia.
Art. 28 - Servizio militare.
Per il trattamento dei lavoratori durante il periodo di chiamata
e di
richiamo alle armi si applicano le norme di legge e gli accordi
a
carattere generale vigenti in materia.
Art. 29 - Assenze.
Salvo giustificato motivo di impedimento, tutte le assenze
dovranno essere
comunicate e giustificate entro la stessa giornata in cui
si verificano e
comunque con la massima sollecitudine per consentire il regolare
svolgimento delle programmazioni.
Art. 30 - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri
inerenti
all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle formalità
prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo
delle mansioni
assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto,
nonché le
istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda,
non
trarre profitto con danno dell'imprenditore da quanto forma
oggetto delle
sue funzioni nell'azienda né svolgere attività
contraria agli interessi
dell'azienda. Non abusare, in forma di concorrenza sleale,
dopo risolto il
rapporto di lavoro delle notizie attinte durante il servizio;
4) avere cura dei locali dei mobili, oggetti, macchinari e
strumenti a
lui affidati.
Art. 31 - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto
ed a quelle
aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità
della mancanza, ai
seguenti provvedimenti disciplinari:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
5) licenziamento senza preavviso.
La punizione di cui al punto 3) sarà inflitta al lavoratore:
a) che ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi
la
cessazione;
b) che esegua negligentemente, o con soverchia lentezza, il
lavoro
affidatogli;
c) che rechi offesa ai compagni di lavoro ed in genere al
personale
addetto al locale;
d) che dia disposizioni contrastanti con quelle predisposte
dalla
direzione;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del
presente
contratto.
La punizione di cui al punto 4) sarà inflitta al lavoratore:
a) che fumi o introduca bevande alcoliche nel locale senza
il permesso
della direzione;
b) che sia trovato addormentato;
c) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina,
alla
morale, all'igiene, alla sicurezza del locale, al normale
e puntuale
andamento del lavoro;
d) nei casi in cui, per le mansioni svolte dall'interessato,
le
infrazioni indicate al comma 1 del presente articolo rivestano
carattere
di particolare gravità;
e) nei casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui
al punto 3).
Il licenziamento di cui al punto 5) potrà essere adottato
nei confronti
del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri richiamati
nel
presente contratto o che compia azioni cosi gravi da non consentire
la
prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro,
considerando
tali anche i casi di recidiva in qualunque delle mancanze
di cui al punto
4).
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero
verbale, salvo il
caso di infrazioni di gravità tali che non consentano
la prosecuzione
neanche provvisoria del rapporto di lavoro, non possono essere
applicati
prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per
iscritto del
fatto che vi ha dato causa.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi
due anni dalla loro applicazione.
Art. 32 - Cessione o trasformazione di azienda.
La cessione o trasformazione d'azienda non risolve di per
sé il rapporto
di lavoro ed il lavoratore conserva nei confronti del nuovo
titolare i
diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente
alla
trasformazione.
Il cessionario è obbligato in solido con il cedente,
nei termini di legge,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo della
trasformazione
in dipendenza del lavoro prestato.
Qualora il cessionario provveda ad assumere 'ex novo' tutto
o parte del
personale già liquidato dal precedente gestore, dovrà
essere riconosciuta
al personale medesimo ai limitati effetti degli aumenti periodici
di
anzianità e delle ferie una anzianità convenzionale
pari a quella maturata
nel corso del risolto rapporto di lavoro.
Nota a verbale.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, nell'ipotesi
di
cessione di azienda il cessionario informerà preventivamente
le
organizzazioni di categoria dell'eventualità di non
poter procedere alla
riassunzione del personale.
A tale comunicazione potrà seguire, a richiesta, un
esame congiunto della
situazione da parte delle organizzazioni territoriali competenti,
alla
presenza dell'impresa interessata, per esaminare la possibilità
di
salvaguardare i livelli di occupazione, ferma restando l'autonomia
dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte
responsabilità
degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori.
Art. 33 - Rappresentanze sindacali.
Per quanto riguarda il riconoscimento, le attribuzioni e
il funzionamento
delle Commissioni interne, nonché la tutela dei lavoratori
che rivestono
cariche sindacali, saranno applicati gli accordi interconfederali
vigenti
in materia.
È recepito l'accordo interconfederale 1.12.93 per
la costituzione delle
RSU.
Art. 34 - Diritti sindacali.
Assemblea.
In applicazione dell'art. 20, legge 20.5.70 n. 300, tenuto
conto delle
particolari caratteristiche del settore cinematografico e
delle difficoltà
obiettive per l'esercizio da parte dei lavoratori del diritto
di assemblea
durante l'orario di lavoro, le parti concordano che le assemblee
del
personale saranno effettuate fuori di tale orario.
A tale personale, che dimostri l'effettiva partecipazione
all'assemblea,
sarà corrisposto il trattamento economico per le ore
di durata
dell'assemblea stessa fino ad un massimo di 10 ore all'anno.
In via eccezionale e senza che ciò possa costituire
precedente altrimenti
invocabile, ai lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione
dell'art. 20, legge 20.5.70 n. 300 e dipendenti da esercizi
cinematografici siti in città capoluogo di provincia
- e, per quanto
riguarda le multisale con almeno 3 schermi, anche per gli
esercizi siti in
Comuni non capoluogo di provincia - sarà corrisposto
il trattamento
economico per le ore di durata delle assemblee, cui dimostrino
di aver
partecipato, fino ad un massimo di 5 ore all'anno.
A richiesta dei lavoratori l'azienda provvederà a
mettere a loro
disposizione un locale per lo svolgimento delle assemblee
del personale
dell'azienda medesima al di fuori delle ore di lavoro. Le
convocazioni
delle riunioni devono essere comunicate all'azienda con un
preavviso di 24
ore.
Per quanto invece concerne le assemblee di tutto il personale
dipendente
dagli esercizi cinematografici cittadini le organizzazioni
provinciali dei
lavoratori si rivolgeranno direttamente alle Sezioni territoriali
di ANEC
che si adopereranno perché venga messo a loro disposizione
un locale
idoneo per lo svolgimento delle assemblee.
Permessi per cariche sindacali e aspettativa.
I lavoratori che rivestano cariche sindacali in seno alle
organizzazioni
firmatarie del presente contratto hanno diritto di usufruire,
compatibilmente con le esigenze del servizio, di permessi
retribuiti per
l'espletamento del loro mandato in misura non superiore a
7 giorni
all'anno. Il lavoratore che intende esercitare il diritto
di cui sopra
deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola
almeno 24
ore prima tramite la O.S. di appartenenza.
Sempre in relazione alle esigenze del servizio, il datore
di lavoro può
peraltro esaminare la possibilità di concedere, in
aggiunta, altri 3
giorni di permesso retribuito all'anno.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali
o
nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa
non
retribuita e non comportante alcun altro effetto contrattuale,
per la
durata massima di 6 mesi. Le qualifiche sopra menzionate e
le relative
variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni
dei lavoratori alle Sezioni territoriali di ANEC che provvederanno
a
comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Contributi sindacali.
Le aziende opereranno la trattenuta dei contributi sindacali
nella misura
dell'1% della retribuzione base tabellare più indennità
di contingenza del
lavoratore interessato previo rilascio di deleghe individuali
firmate
dagli interessati e consegnate o fatte pervenire all'azienda.
Ogni delega
dovrà specificare le generalità del lavoratore
e, ove esista, il numero di
cartellino nonché il sindacato o l'organismo da questo
all'uopo indicato
al quale deve essere devoluto il contributo, nonché
l'importo del
contributo.
Le trattenute saranno effettuate ogni mese sulle competenze
del
lavoratore.
Le quote trattenute dalle aziende saranno versate su conti
correnti
bancari indicati dai Sindacati interessati.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo
si fa
riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 35 - Relazioni sindacali.
ANEC e le OO.SS. nazionali concordano sull'opportunità
di incontri
periodici e, comunque, di regola annuali per l'esame della
situazione
generale del settore e dei relativi problemi legislativi,
economici e
produttivi anche in relazione alle trasformazioni strutturali
nell'ambito
della produzione e diffusione della comunicazione audiovisiva,
per
indicazioni e consultazioni sugli strumenti che possono contribuire
al
risanamento e al rilancio del settore a salvaguardia delle
strutture e
dell'occupazione, nonché per l'individuazione di eventuali
linee di
intervento in tale direzione, per le quali comunque resta
necessaria ed
opportuna l'iniziativa autonoma di ANEC e delle OO.SS.. Nel
corso
dell'incontro saranno fornite indicazioni in merito all'andamento
dell'occupazione femminile, in relazione a quanto previsto
dalla legge n.
903/77, dalla Raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.85 e dalla
legge n.
125/91.
I temi di cui sopra costituiranno altresì oggetto
di esame da parte delle
Organizzazioni territoriali di categoria, con riferimento
al comprensorio
di competenza, nel corso di un incontro annuale da tenersi
di norma entro
il 1° quadrimestre. In tale sede le situazioni territoriali
e le possibili
linee di intervento saranno in particolare esaminate anche
nella
prospettiva di iniziative da parte degli enti locali a sostegno
e rilancio
del settore. Nel corso di tale incontro costituiranno oggetto
di
informazione e consultazione, con riferimento alle aziende
presenti nel
territorio di competenza, le questioni relative all'utilizzazione,
alla
qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei
lavoratori in
rapporto agli sviluppi tecnologici ed all'organizzazione produttiva
e del
lavoro.
Ferma restando la piena autonomia di potere decisionale e
di
responsabilità delle imprese nel conseguimento degli
obiettivi aziendali e
la piena autonomia di azione delle OO.SS. nella sfera di propria
competenza, oggetto di informazione, consultazione e confronto
saranno,
nel corso dello stesso incontro, lo stato applicativo delle
forme di
organizzazione del lavoro concordate nei termini di cui all'art.
11 con
l'intento di contemperare le esigenze occupazionali e retributive
dei
lavoratori con le condizioni di produttività aziendale,
gli eventuali
processi di trasformazione e diversificazione delle strutture
di pubblico
spettacolo - anche in rapporto alle specificità economiche
e
socio-culturali delle diverse aree, alla introduzione di nuove
tecnologie,
alla formazione e aggiornamento dei lavoratori - nell'ipotesi
in cui tali
iniziative possano produrre alterazioni dei livelli occupazionali
oppure
avere implicazioni sulla qualificazione professionale dei
lavoratori, i
dati globali dell'occupazione disaggregati, per singole aziende.
Nelle
stesse sedi territoriali, su richiesta di una delle parti
oltre ai temi di
cui sopra, potranno costituire oggetto di informazione, consultazione
e
confronto le questioni attinenti alla migliore qualificazione
dell'offerta
di cinema in pubblica sala, dalla funzionalità del
servizio alla
qualificazione professionale dei lavoratori tenuto conto della
specificità
dei vari segmenti di esercizio dal punto di vista produttivo,
economico,
organizzativo e di dimensione occupazionale.
Stagione cinematografica.
ANEC, SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILSIC-UIL, rilevato che rientra
negli
obiettivi comuni la realizzazione di condizioni di sempre
maggiore
efficienza e competitività delle aziende di esercizio
cinematografico,
dichiarano attenzione e interesse per le problematiche connesse
all'ampliamento dell'offerta cinematografica nell'arco dell'anno,
valutando positivamente le iniziative assunte ed i risultati
finora
conseguiti per il "prolungamento della stagione".
Riconoscono l'importanza di realizzare su tale materia un
maggiore
sviluppo delle relazioni sindacali in essere, organizzando
momenti di
esame e confronto, che, pur nel rispetto dei reciproci ruoli
e delle
distinte prerogative e responsabilità, contribuiscano
ad individuare
possibili linee di azione ed intervento - da attuare congiuntamente
alle
altre organizzazioni imprenditoriali di categoria - volte
alla promozione
dell'offerta cinematografica, in generale, e nei mesi primaverili
ed
estivi, in particolare. Obiettivo, questo di cui ANEC, SLC-CGIL,
FISTEL-CISL e UILSIC-UIL sottolineano il particolare rilievo
non solo
nell'interesse del tessuto economico complessivo del settore
- lavoratori,
imprese di esercizio, di distribuzione e di produzione - ma
anche per
l'allineamento agli standard europei dell'offerta di cultura
e
intrattenimento attraverso il cinema.
Art. 36 - Osservatorio nazionale.
Le parti convengono sull'esigenza di rafforzare il sistema
di relazioni
sindacali in essere di organizzare con regolarità e
sistematicità l'esame
e il confronto su temi d'interesse comune.
A tal fine viene costituito un Osservatorio nazionale, formato
da 6
componenti, dei quali 3 designati da ANEC e 3 designati da
SLC-CGIL,
FISTEL-CISL e UILSIC-UIL.
L'Osservatorio, ferma restando l'autonomia dell'attività
imprenditoriale e
le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori
e delle OO.SS.
dei lavoratori, fornirà alle parti supporto tecnico
e di conoscenza
attraverso l'acquisizione, l'esame e l'elaborazione di tutti
i dati che,
non rivestendo carattere di riservatezza, possano risultare
utili agli
effetti del quadro informativo complessivo del settore.
Costituiranno in particolare oggetto di esame ed attenzione
da parte
dell'Osservatorio nazionale:
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale, le
questioni
comunque suscettibili di aver incidenza sulla situazione dell'esercizio
cinematografico, le prospettive produttive settoriali e i
relativi
prevedibili effetti sull'occupazione;
- gli effetti dell'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi
modelli
di offerta al pubblico sull'organizzazione del lavoro, sulla
professionalità degli addetti e sull'assetto in genere
dell'esercizio
cinematografico anche in relazione alla possibilità
di realizzare
programmi formativi e di riqualificazione professionale dei
lavoratori, a
tal fine monitorando e valutando i lavori della Commissione
di cui
all'art. 37 del presente contratto;
- l'analisi delle possibili linee di intervento legislativo
di sostegno
al settore;
- i temi concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro, secondo
le
linee operative di cui al Protocollo 3.11.99.
Art. 37 - Formazione professionale.
Le parti attribuiscono alla formazione, all'aggiornamento
e alla
riqualificazione professionali dei lavoratori un ruolo strategico
per
l'elevazione degli standard qualitativi dell'offerta cinematografica
in
sala pubblica, anche in relazione ai processi attualmente
in corso di
trasformazione e diversificazione dell'attività delle
sale
cinematografiche.
Dichiarano pertanto il loro impegno ad attivarsi sia in sede
nazionale che
territoriale per:
- l'individuazione degli opportuni strumenti finalizzati
alla
formazione, alla riqualificazione ed all'arricchimento professionale
dei
lavoratori, in particolare nei casi di ristrutturazioni aziendali
e di
rilevanti innovazioni tecnologiche;
- la definizione dei criteri di svolgimento delle attività
formative,
sia in orario di lavoro che fuori orario di lavoro;
- la realizzazione di ogni possibile intesa volta ad agevolare
la
concessione di finanziamenti comunitari e nazionali nell'ambito
delle
risorse destinate alla formazione.
In questo quadro le parti, considerata la competenza primaria
delle
Regioni in materia di formazione professionale, impegnano
in particolare
le proprie strutture territoriali ad attivare e sviluppare
il confronto
con gli Assessorati regionali al lavoro ed alla formazione
al fine di
realizzare opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
Le parti procederanno alla costituzione di un'apposita Commissione
composta da 3 rappresentanti di ANEC e 3 rappresentanti delle
OO.SS.
firmatarie del presente accordo per attività di studio,
documentazione,
acquisizione dati e, comunque, per ogni approfondimento della
materia
formativa nonché per la formulazione di indirizzi e
di progetti anche
attraverso organismi bilaterali.
Art. 38 - Previdenza complementare.
Le parti condividono l'obiettivo di perseguire la costituzione
per i
lavoratori dipendenti dalle aziende di esercizio cinematografico
di un
Fondo di previdenza complementare.
Preso atto delle prospettive emergenti per l'avvio di un
tavolo di
confronto intercategoriale in tema di previdenza complementare
nel
comparto dello spettacolo, le parti si danno atto che, qualora
il
confronto produca una intesa quadro di riferimento sulla materia,
si
incontreranno per riassumere i contenuti dell'intesa nell'ambito
del CCNL
del personale dipendente dalle aziende di esercizio cinematografico.
Nel caso in cui il tavolo negoziale non produca intese entro
il 31.12.00,
le parti si incontreranno per ogni conseguente determinazione.
In previsione di quanto sopra, resta fin d'ora inteso che:
1) saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo
di previdenza
complementare tutti i lavoratori quadri, impiegati e operai
non in prova,
dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che volontariamente
vi
aderiscano, riservandosi le parti di valutare la possibilità
di adesione
al fondo anche dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo
determinato.
2) L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione
mensile per 12
mensilità annue a carico dell'azienda pari all'1% e
una contribuzione
mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore
pari all'1%,
entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione:
minimo
tabellare, indennità di contingenza, EDR, EAR, aumenti
periodici
d'anzianità.
3) L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sarà
assunto
dalle aziende nei confronti dei lavoratori che aderiranno
al Fondo e,
pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà
dovuta né si convertirà
in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa
natura,
sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che,
per effetto
della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio
del Fondo,
ovvero la perdano successivamente.
4) Per i lavoratori di 1a occupazione successiva al 28.4.93
è prevista,
in caso di adesione al Fondo, l'integrale destinazione del
TFR maturando
nell'anno. Per tutti gli altri lavoratori è previsto
il versamento al
Fondo di una quota pari al 25% del TFR maturando nell'anno.
5) I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori decorreranno
dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito
e
operante.
Art. 39 - Disciplina dei licenziamenti.
In caso di licenziamento individuale, effettuato al di fuori
delle ipotesi
previste dall'art. 31, in violazione dei diritti derivanti
al lavoratore
dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente contratto,
il
lavoratore medesimo può chiedere alla O.S. territoriale
a cui è iscritto o
a cui conferisca speciale mandato di promuovere il tentativo
di
conciliazione secondo le regole che seguono.
A) La O.S. dei lavoratori, ricevuta la richiesta di cui alla
lettera
precedente, inviterà ad esperire il tentativo di conciliazione
la
corrispondente Sezione territoriale di ANEC. Questa deve,
insieme alla
O.S. richiedente, interporre i suoi uffici per la conciliazione
fra le
parti.
B) Ove il tentativo non riesca, o comunque trascorsi i termini
per la
richiesta e per l'espletamento di esso, il lavoratore può
richiedere
l'intervento del Collegio di conciliazione e arbitrato. Tale
richiesta,
diretta all'azienda, verrà inoltrata dal lavoratore
alla O.S. alla quale è
iscritto o conferisca speciale mandato; questa ultima la trasmetterà,
mediante lettera raccomandata, alla Sezione territoriale di
ANEC che ne
curerà l'inoltro all'azienda.
C) La richiesta per l'intervento conciliativo delle organizzazioni
deve
essere avanzata entro 5 giorni dalla data di comunicazione
del
licenziamento ed il tentativo di conciliazione deve esaurirsi
entro i
successivi 5 giorni. La richiesta di intervento del Collegio
di
conciliazione ed arbitrato deve essere avanzata, a pena di
decadenza, nel
termine di 20 giorni dalla data di comunicazione del licenziamento.
D) Il Collegio di conciliazione e arbitrato è composto
da un
rappresentante del datore di lavoro, da un rappresentante
del lavoratore e
da un presidente. I rappresentanti delle parti sono nominati
da ANEC e
dalle OO.SS. dei lavoratori.
Il presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato, ove
nominato
consensualmente, è scelto mediante sorteggio tra i
nominativi compresi
in una lista di nomi non superiore a 6 formata di comune accordo
tra le
OO.SS. territoriali interessate dei lavoratori e la Sezione
ANEC
competente.
E) Il presidente, appena ricevuto l'incarico, provvede a
fissare nel più
breve termine possibile la data di convocazione del Collegio
e delle parti
al fine di esperire un tentativo di conciliazione.
Il Collegio, quando lo ritenga opportuno, può fissare
entro 10 giorni
una seconda convocazione delle parti per il completamento
o la
rinnovazione del tentativo di conciliazione.
Qualora il tentativo non riesca, si redige il verbale negativo
e dalla
firma di questo cominciano a decorrere i 10 giorni entro i
quali il
Collegio deve emettere la sua decisione.
Qualora debbano essere assunti mezzi di prova, il Collegio,
con il
provvedimento con cui li dispone, può prorogare per
una sola volta il
termine per la decisione e per non più di 15 giorni.
F) Il Collegio pronuncia secondo equità e senza obbligo
di formalità
procedurali di sorta.
G) Il Collegio - qualora ritenga ingiustificato il licenziamento
-
emette la sua motivata decisione relativa al ripristino del
rapporto di
lavoro.
Nel caso di decisione negativa dell'azienda circa il ripristino
del
rapporto, che deve essere comunicata entro il termine massimo
di 3
giorni, il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione
o
comunque non appena decorso l'anzidetto termine di 3 giorni
senza che
l'azienda abbia manifestato l'intendimento di ripristinare
il rapporto,
provvede alla determinazione della penale.
Il Collegio, giudicando secondo equità, stabilisce
una penale a carico
del datore di lavoro in aggiunta al trattamento previsto dalle
leggi e
dai contratti.
L'importo di detta penale non può essere inferiore
a 3 né superiore a 6
mensilità di retribuzione.
La misura della penale si intende ridotta a 1 mensilità
e mezza e a 3
mensilità per lavoratori che abbiano anzianità
di servizio inferiore a
12 mesi.
H) La procedura prevista dal presente accordo non si applica
nei
confronti dei lavoratori che hanno superato l'età pensionabile
e nei
confronti delle aziende che occupano meno di 5 dipendenti
o che non
svolgono attività continuativa settimanale.
Art. 40 - Piccolo esercizio.
S'intendono piccoli esercizi quelli inquadrati in tale categoria
al
22.7.99 e quelli che, in relazione all'attività svolta,
al prezzo
praticato, alla categoria e all'ordine di visione, saranno
successivamente
riconosciuti tali per accordi intervenuti tra le organizzazioni
territoriali di ANEC e di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILSIC-UIL.
Per detti esercizi:
1) le organizzazioni territoriali concorderanno opportune
riduzioni
retributive e le eventuali deroghe al presente contratto.
In caso di mancato accordo il contrasto sarà deferito
alle
organizzazioni nazionali che lo risolveranno entro un mese
dalla data
del deferimento.
Nel frattempo le aziende corrisponderanno ai lavoratori acconti
sulle
loro future spettanze;
2) la gratifica natalizia, l'indennità sostitutiva
delle ferie ed il
trattamento economico previsto per le festività nazionali
ed
infrasettimanali potranno essere corrisposti dalle aziende
agli aventi
diritto, anziché alle rispettive scadenze, mediante
una maggiorazione del
25% delle retribuzioni giornaliere da tenersi distinta dalle
retribuzioni
stesse.
Art. 41 - Preavviso.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non potrà
essere risolto da
nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono
stabiliti come
segue:
A) livello Q livello 5°S livello 4°a, 3°Sa,
impiegati ex art. 2 e 5° ex art. 2 3°a, 2°a, ex
art. 2
livello QA, QB, livello D e C livello B e A
F, E ex art. 3 ex art. 3 ex art. 3
anni di servizio
fino a 5 anni 2 mesi 1 mese 15 giorni
oltre i 5 anni
e fino a 10 3 mesi 45 giorni 30 giorni
oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi 45 giorni
B) Operai: 2 settimane.
I termini di disdetta decorrono dalla metà e dalla
fine di ciascun mese.
La comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini
di
preavviso di cui sopra deve corrispondere all'altra una indennità
pari
alla normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso sarà computato nell'anzianità
agli effetti dei
diversi istituti contrattuali. Non sarà considerato
utile a questi fini
ove sostituito dalla corrispondente indennità.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta
ai sensi del primo comma
del presente articolo di troncare il rapporto sia all'inizio
che nel corso
del preavviso senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo
per il periodo
di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro sarà
tenuto a
concedere al lavoratore permessi per la ricerca di nuove occupazioni.
La
distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti
dal datore
di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Art. 42 - Indennità di anzianità - Trattamento
di fine rapporto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano
le seguenti
norme:
1) fino al 31.5.82 è dovuta al lavoratore un'indennità
di anzianità pari
a:
Impiegati:
tanti 30/30 della retribuzione mensile in godimento al 31.5.82
per quanti
sono gli anni di effettivo servizio prestato a tale data.
A tali effetti sono compresi nella retribuzione oltre le
provvigioni, i
premi di produzione, la partecipazione agli utili anche tutti
gli altri
elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo
e
che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con
provvigioni, premi di
produzione o partecipazioni questi saranno commisurati sulla
media
dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non abbia compiuto
3 anni di
servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon
fine conclusi
prima del 31.5.82 anche se devono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione s'intendono riferiti alla produzione
già effettuata
e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già
chiusi al
31.5.82.
Agli effetti della liquidazione dell'indennità di
anzianità le frazioni di
anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come
mese intero le
frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Per gli impiegati che prestano servizio saltuario o ridotto,
la misura
dell'indennità di anzianità sarà diminuita
in proporzione al minor orario
di servizio prestato.
Operai:
a) per l'anzianità maturata successivamente all'1.3.47
e sino a tutto il
31.1.70 l'indennità di anzianità verrà
liquidata nella misura di:
- 9 giorni di retribuzione per ciascuno dei primi 5 anni
di effettivo
servizio prestato successivamente all'1.3.47;
- 10 giorni per il 6° e 7° anno;
- 12 giorni per ciascuno degli anni oltre il 7° e fino
al 10° anno;
- 14 giorni per ciascuno dei successivi anni oltre il 10°
compiuto;
b) per l'anzianità maturata successivamente all'1.2.70
l'indennità di
anzianità verrà liquidata nella misura di:
- 13 giorni di retribuzione per ciascuno dei primi 5 anni
di effettivo
servizio prestato successivamente all'1.2.70;
- 14 giorni per il 6° e 7° anno;
- 16 giorni per ciascuno degli anni oltre il 7° e fino
al 10° anno;
- 18 giorni per ciascuno dei successivi anni oltre il 10°
compiuto.
L'anzianità maturata dall'operaio successivamente
all'1.3.47 e sino al
31.1.70 verrà peraltro calcolata ai limitati effetti
dell'applicazione dei
maggiori scaglionamenti d'anzianità di cui al punto
c);
c) per l'anzianità maturata successivamente all'1.3.75
l'indennità di
anzianità verrà liquidata nella misura di:
- 20 giorni di retribuzione per un anno intero di servizio
prestato;
d) per l'anzianità maturata successivamente all'1.3.76
l'indennità di
anzianità verrà liquidata nella misura di:
- 22 giorni di retribuzione per un anno intero di servizio
prestato;
e) per l'anzianità maturata successivamente all'1.3.77
l'indennità di
anzianità verrà liquidata nella misura di:
- 26 giorni di retribuzione per ogni anno intero di servizio
prestato.
Sono fatte salve le condizioni individuali di miglior favore
eventualmente
già acquisite dai singoli lavoratori.
Agli effetti della liquidazione della indennità di
anzianità le frazioni
di anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come
mese intero
le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
L'importo dell'indennità di anzianità dovrà
essere maggiorato
dell'incidenza della gratifica natalizia.
Per il personale sospeso, il periodo di sosta stagionale
estiva è
considerato utile ai fini della decorrenza dell'anzianità.
Per gli operai che, eventualmente, in relazione ad un orario
normale di
lavoro inferiore a quello previsto dal presente contratto
percepiscano una
retribuzione inferiore commisurata a tale minor orario, la
misura
dell'indennità di anzianità sarà ridotta
in proporzione.
Operatori.
Fermo restando quanto sopra disposto per gli altri operai
per il 1° e 2°
operatore la misura dell'indennità di anzianità
resta fissata come segue:
a) per l'anzianità maturata successivamente all'1.3.47
e fino a tutto il
31.1.70 l'indennità di anzianità verrà
liquidata nella misura di:
- 13 giorni di retribuzione per ciascuno dei primi 7 anni
di effettivo
servizio prestato successivamente all'1.3.47;
- 17 giorni per ciascuno degli anni oltre il 7° e fino
al 12° anno;
- 20 giorni per ciascuno dei successivi anni oltre il 12°
compiuto;
b) per l'anzianità maturata successivamente all'1.2.70
l'indennità di
anzianità verrà liquidata nella misura di:
- 17 giorni di retribuzione per ciascuno dei primi 7 anni
di effettivo
servizio prestato successivamente all'1.2.70;
- 21 giorni per ciascuno degli anni oltre il 7° e fino
al 12° anno;
- 24 giorni per ciascuno dei successivi anni oltre il 12°
compiuto.
L'anzianità maturata dall'operatore successivamente
all'1.3.47 e sino al
31.1.70 verrà peraltro calcolata ai limitati effetti
dell'applicazione dei
maggiori scaglionamenti di anzianità di cui al punto
c);
c) per l'anzianità maturata successivamente all'1.3.75
l'indennità di
anzianità verrà liquidata nella misura di:
- 20 giorni di retribuzione per un anno intero di servizio
prestato;
d) per l'anzianità maturata successivamente all'1.3.76
l'indennità di
anzianità verrà liquidata nella misura di:
- 22 giorni di retribuzione per un anno intero di servizio
prestato;
e) per l'anzianità maturata successivamente all'1.3.77
l'indennità di
anzianità verrà liquidata nella misura di:
- 26 giorni di retribuzione per ogni anno intero di servizio
prestato.
Per i dipendenti che prestano servizio saltuario o ridotto
la misura
dell'indennità di anzianità sarà diminuita
in proporzione al minor
servizio prestato.
Norma transitoria.
Per i lavoratori in servizio al 10.12.77 l'indennità
di anzianità sarà
costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione
delle
norme previste nel presente articolo e dall'importo già
eventualmente
corrisposto in forza della lett. B) Parte economica, Accordo
nazionale
10.12.77 a titolo di acconto sull'indennità di anzianità.
Per i lavoratori in servizio al 6.12.80 l'indennità
di anzianità sarà
costituita da quanto di loro competenza a seguito delle norme
previste nel
presente articolo e dall'importo - se dovuto - di cui al comma
1 della
presente norma transitoria nonché dall'importo già
eventualmente
corrisposto in forza della lett. D), Parte economica, Accordo
nazionale
6.12.80 a titolo di acconto sull'indennità di anzianità.
Con decorrenza dall'1.6.82 trova applicazione la legge 29.5.82
n. 297.
Art. 43 - Indennità in caso di morte.
In caso di morte del lavoratore spetterà al coniuge,
ai figli e, se
vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo
grado ed agli
affini entro il 2° grado l'indennità di anzianità,
il TFR e l'indennità
sostitutiva del preavviso, fatta deduzione di quanto essi
percepiscono per
eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda.
La ripartizione dell'indennità, se non vi è
accordo tra gli aventi
diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel comma 1, le indennità
sono
attribuite secondo le norme della successione legittima.
Il datore di lavoro potrà richiedere che la vivenza
a carico sia provata
mediante atto di notorietà a norma di legge.
Art. 44 - Norme speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le
disposizioni
legislative vigenti.
Oltre al presente CCNL il lavoratore deve uniformarsi a tutte
le altre
norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell'azienda,
purché
non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti
dal
presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni
del datore di
lavoro.
Nelle aziende che abbiano più di 20 dipendenti, copia
degli eventuali
regolamenti interni sarà consegnata a cura dell'azienda
stessa a ciascun
lavoratore.
Art. 45 - Condizioni di miglior favore.
Le parti contraenti concordano che con il presente contratto
non hanno
inteso modificare le condizioni di miglior favore.
Art. 46 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ciascun
istituto
sono correlative e inscindibili fra loro.
Art. 47 - Decorrenza e durata del contratto.
Salvo quanto diversamente stabilito dalle singole disposizioni,
il
presente contratto decorre dal 1° febbraio 1998 e resterà
in vigore fino
al 30 giugno 2002 per la materia normativa e fino al 30 giugno
2000 per la
materia retributiva.
S'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno
qualora non venga
disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno
3 mesi prima
della sua scadenza.
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