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Contratto Collettivo Nazionale - CCNL

Titolo III - REGOLAMENTAZIONE PER I LAVORATORI CON QUALIFICA OPERAIA

 

Art. 48 - Orario di lavoro.

La durata dell'orario normale di lavoro, disciplinata dalle nonne di
legge, è di 40 ore settimanali.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia
l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere. Per
tali lavoratori l'ora di lavoro oltre la 9a e fino alla 10a sarà
retribuita con la paga oraria ridotta del 37%.

Le norme di cui sopra non modificano le condizioni in atto per i portieri
e i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.

Il personale di cabina cinematografica, qualora l'orario di lavoro superi
le 6 ore consecutive giornaliere, avrà diritto, per la cena, ad una sosta
della prestazione non inferiore ad 1 ora, da escludersi dal computo
dell'orario, di lavoro.

Se l'azienda, per esigenze di lavoro, richiederà all'operatore di
rinunciare, col suo consenso, alla suddetta sosta, la prestazione
effettuata in tale ora verrà retribuita con una quota oraria di
retribuzione normale maggiorata del 30%.

Le prestazioni complementari e preparatorie quali la pulizia degli
apparecchi, la manutenzione ordinaria e il montaggio e smontaggio delle
pellicole, ove siano effettuate oltre l'orario normale, saranno compensate
con la retribuzione maggiorata delle percentuali di cui all'art. 52.


Dichiarazione a verbale.

Fermo restando l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, è
concordata una riduzione del monte ore annuo di 8 ore in ragione d'anno a
decorrere dall'1.1.88, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere
dall'1.1.89, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.6.91,
di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.6.92, di ulteriori
6 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.1.95 e di ulteriori 6 ore in
ragione d'anno a decorrere dall'1.7.95. La riduzione di cui sopra sarà
attuata secondo criteri da concordare in sede aziendale.


Art. 49 - Sospensioni e interruzioni del lavoro.

In caso di sospensione eccezionale dello spettacolo per ordine di autorità
o per altre cause di forza maggiore, ai lavoratori che si trovino sul
posto di lavoro sarà corrisposta, sempreché lo spettacolo abbia avuto già
inizio, la normale retribuzione per la prima giornata di sospensione.

Nel caso in cui lo spettacolo non abbia avuto ancora inizio, sempre
limitatamente alla prima giornata di sospensione, ai lavoratori che si
trovino sul posto di lavoro sarà corrisposta la metà della retribuzione
giornaliera.

In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni il lavoratore
potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione di
tutte le indennità, salvo eventuali accordi tra le organizzazioni locali
per il prolungamento di tale termine.

In caso di interruzioni di lavoro di breve durata dovute a cause di forza
maggiore dal conteggio delle paghe non saranno detratte le interruzioni
stesse, quando queste nel loro complesso non superino i 60 minuti nella
giornata.


Art. 50 - Recuperi.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 49 è ammesso il recupero a regime
normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le
interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia
contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni
immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.


Art. 51 - Chiusure stagionali.

In caso di soste stagionali connesse all'effettuazione di lavori di
restauro o ristrutturazione del locale le aziende ad attività continuativa
corrispondemmo agli operai, per un periodo massimo di 25 giorni,
un'indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera da essi
normalmente percepita prima dell'inizio della sosta.

Lo stesso trattamento compete in caso di soste stagionali diverse dai casi
di effettuazione di lavori di restauro o ristrutturazione del locale.

Tuttavia, in presenza di situazioni legate a fattori economici e
commerciali di segno negativo che determinino la necessità di attuare
soste stagionali nelle attività aziendali di durata superiore al periodo
per il quale i lavoratori hanno diritto a percepire la normale
retribuzione ed il trattamento indennitario, le aziende si incontreranno
in tempo utile con gli organismi rappresentativi aziendali o, in mancanza
di questi, con le organizzazioni territoriali ANEC e SLC-CGIL,
FISTEL-CISL, UILSIC-UIL allo scopo di esaminare le possibilità di
procedere all'adozione di meccanismi di flessibilità degli orari di lavoro
e di ricercare ogni eventuale soluzione alternativa alle soste stagionali
anche attraverso diretti interventi degli enti locali. Nel corso dello
stesso incontro le imprese che gestiscono locali facenti parte di una
struttura qualificabile come circuito cinematografico esamineranno altresì
le possibilità di utilizzazione del personale in altri locali del circuito
medesimo.

Il periodo di sosta stagionale sarà computato agli effetti dei vari
istituti contrattuali.


Art. 52 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Nessun lavoratore potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario,
notturno e festivo, salvo giustificati motivi d'impedimento.

Ferme restando le norme di cui all'art. 11 del presente contratto, si
considera lavoro straordinario quello compiuto oltre le 8 ore giornaliere
o le 40 ore settimanali.

Si considera lavoro supplementare quello compiuto oltre l'orario pattuito
nelle ipotesi di cui all'art. 14.

Si considera lavoro notturno quello effettuato dalle ore 1 alle ore 7;
straordinario notturno quello compiuto in tali ore in eccedenza alle 8 ore
giornaliere o alle 40 ore settimanali.

Si considera lavoro festivo quello effettuato nelle giornate indicate
nell'art. 53 e nel giorno del riposo settimanale; straordinario festivo
quello compiuto nelle festività di cui all'art. 53 in eccedenza alle 8 ore
giornaliere o alle 40 ore settimanali e, nel giorno di riposo settimanale,
in eccedenza alle 8 ore giornaliere.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo è retribuito con le
maggiorazioni appresso stabilite da applicarsi sulle retribuzioni orarie:

a) lavoro straordinario diurno: 30%
b) lavoro supplementare: 15%
c) lavoro notturno: 20%
d) lavoro straordinario notturno: 40%
e) lavoro festivo: 80%
f) lavoro straordinario festivo: 100%
g) lavoro festivo compiuto nelle giornate di cui all'art. 53: 55%
h) lavoro straordinario festivo compiuto nelle giornate di cui all'art.
53: 65%

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore
assorbe la minore.


Art. 53 - Festività.

Ai sensi della legge 27.5.49 n. 260 modificata con la legge 31.3.54 n. 90
e con la legge 5.3.77 n. 54, nonché del DPR 28.12.85 n. 792 nelle seguenti
festività sarà corrisposta agli operai retribuiti non in misura fissa ma
in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione
globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.

Per retribuzione giornaliera si intende la retribuzione corrispondente ad
un sesto dell'orario settimanale che, contrattualmente, il lavoratore è
tenuto ad osservare o, in difetto di pattuizioni, a 1/6 dell'orario
settimanale di legge:

- 1° giorno dell'anno;
- Epifania;
- Pasqua;
- lunedì dopo Pasqua;
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), limitatamente al Comune di Roma;
- Assunzione;
- Ognissanti;
- Immacolata Concezione;
- S. Natale;
- 26 dicembre;
- ricorrenza del S. Patrono locale;
- altra giornata da determinarsi dalle organizzazioni territoriali.

Il trattamento economico innanzi precisato sarà corrisposto per intero al
lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:

a) ferie, permessi, periodo di assenza facoltativa seguente al
puerperio, congedo matrimoniale e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell'orario giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente
dalla volontà del lavoratore;
d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro
domenicale;
e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la
domenica o altro giorno festivo considerato tale dal CCNL.

In caso di assenza dovuta a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio,
nei giorni festivi innanzi elencati l'azienda integrerà il trattamento
economico corrisposto dagli istituti assistenziali ed assicurativi fino a
raggiungere l'intera retribuzione giornaliera prevista dal comma 2 del
presente articolo.

Rimane fermo quanto disposto dall'art. 3, legge 31.3.54 n. 90 per le
domeniche e per i periodi di sospensione dal lavoro in atto da oltre 2
settimane.

Agli operai di cui al comma 1 del presente articolo che prestino la loro
opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre la retribuzione innanzi
prevista, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate,
calcolata e maggiorata ai sensi dell'art. 52.

Qualora per la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa
del patrono locale il lavoratore perda il trattamento economico a questa
relativo, il datore di lavoro, in sostituzione, prolungherà di un giorno
il periodo di ferie spettantegli.

In riferimento alla legge 5.3.77 n. 54 contenente disposizioni in materia
di giorni festivi e al DPR 28.12.85 n. 792 al lavoratore che ha Prestato
attività lavorativa nelle giornate di S. Giuseppe, Ascensione, Corpus
Domini e, per i comuni diversi da Roma, il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo)
ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno
aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire
di comune accordo secondo le esigenze aziendali.

Al lavoratore che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di
giugno e di novembre, rispettivamente giorni di celebrazione della Festa
nazionale della Repubblica e della festa dell'Unità nazionale, spetterà,
oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore
di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro
festivo.

Al lavoratore che sia stato assente in tali 2 giornate per riposo
settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera.

Il 2 giugno e il 4 novembre sono da considerare normali giorni feriali a
tutti gli effetti.


Art. 54 - Corresponsione ed elementi della retribuzione.

Fermo restando che il lavoro prestato dagli operai e dagli operatori è
compensato in base alle ore effettivamente lavorate, la retribuzione sarà
agli stessi corrisposta a scadenze mensili.

Ai lavoratori potrà essere corrisposto, alla scadenza della prima
quindicina, secondo le consuetudini aziendali, un acconto pari al 90%
della retribuzione globale spettante per tale periodo.

In base alle vigenti disposizioni legislative, il pagamento della
retribuzione verrà effettuato mediante buste paga o prospetti equivalenti
in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale
dell'azienda, il nome, cognome e la qualifica professionale del
lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce nonché le
singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e
l'elencazione delle trattenute.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella
indicata sulla busta paga, nonché sulla quantità della moneta dovrà essere
fatto all'atto del pagamento.

Gli eventuali errori di pura contabilità dovranno essere contestati
dall'operaio entro 5 giorni da quello della corresponsione della
retribuzione affinché il datore di lavoro possa provvedere immediatamente
a regolarizzare le differenze.

Trascorso tale periodo di 5 giorni le differenze segnalate in ritardo
saranno comprese nella busta del periodo di paga successivo.

In caso di contestazione sulla paga o sugli altri elementi costitutivi
della retribuzione all'operaio dovrà essere comunque corrisposta la parte
di retribuzione non contestata.

Qualora l'azienda ritardi di oltre 10 giorni dalla data stabilita il
pagamento delle competenze di cui sopra, decorreranno suda somma di
spettanza del lavoratore gli interessi commerciali.

Ai fini del presente contratto per retribuzione si intende:

a) minimo tabellare previsto per il livello cui il lavoratore è
assegnato;
b) aumenti periodici d'anzianità;
c) indennità di contingenza;
d) eventuali aumenti di merito e terzi elementi.


Dichiarazione a verbale.

Per il personale con qualifica operaia - sia esso occupato per un orario
normale di lavoro giornaliero e settimanale corrispondente a quello
normale e contrattuale, sia esso occupato per un orario normale di lavoro
giornaliero e settimanale inferiore a quello normale contrattuale -
dipendente da aziende che effettuano attività di durata non inferiore al
normale orario di lavoro contrattuale la retribuzione oraria si ottiene
dividendo quella mensile per il coefficiente 173.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.
Per il personale con qualifica operaia occupato per un orario normale di
lavoro giornaliero e settimanale inferiore a quello normale contrattuale
presso aziende che effettuano attività di durata inferiore al normale
orario di lavoro contrattuale la retribuzione oraria si ottiene dividendo
quella mensile per 208. Ai fini del pagamento delle ore di lavoro
straordinario dallo stesso eventualmente prestate in eccedenza all'orario
normale contrattuale di cui all'art. 49 la retribuzione oraria si ottiene
dividendo quella mensile per 173.


Art. 55 - Malattia e infortunio.

L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere
comunicata dall'operaio all'azienda entro la giornata in cui si verifica
l'assenza stessa. In mancanza della comunicazione, salvo il caso di
giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

L'operaio dovrà far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno
dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o
l'infortunio.

L'azienda può effettuare il controllo delle assenze per infermità del
dipendente nel rispetto dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300. L'azienda ha
inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da
parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

L'operaio assente per malattia o infortunio è tenuto, fin dal primo giorno
e per l'intero periodo di assenza, a trovarsi nel proprio domicilio dalle
ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 per consentire il controllo della
incapacità lavorativa, anche in giornata festiva o di riposo settimanale.

L'operaio che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal
proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o
per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio durante
le suddette fasce orarie o quelle diverse eventualmente stabilite da
disposizioni amministrative, incorre nella perdita del trattamento
economico contrattuale di malattia ai sensi della legge 11.11.83 n. 638.
L'operaio non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di
reperibilità è considerato assente ingiustificato.

In caso d'interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul
lavoro, l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto
con il riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti per un
periodo di:

a) 7 mesi se questi abbia un'anzianità non superiore a 5 anni;
b) 9 mesi se questi abbia un'anzianità superiore a 5 anni ma non
superiore a 10 anni;
c) 12 mesi se questi abbia un'anzianità superiore a 10 anni compiuti.

In caso di infortunio sul lavoro, la conservazione del posto è garantita
fino alla guarigione clinica, ma non può comunque essere superiore a 18
mesi.

Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui al comma 6 qualora l'operaio
raggiunga in complesso, durante 14 mesi, il limite previsto dalla lett.
a), durante 18 mesi il limite previsto dalla lett. b) e durante 2 anni il
limite previsto dalla lett. c), anche se si tratta d'infermità di natura
diversa.

Trascorsi i termini di cui sopra, qualora l'operaio non sia in grado di
riprendere il lavoro per il perdurare della infermità o dei suoi postumi,
il rapporto di lavoro sarà risolto di pieno diritto con la corresponsione
di tutte le indennità spettanti all'operaio in caso di licenziamento, ivi
compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

L'operaio in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra
indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.

Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia e infortunio
valgono le norme generali regolanti la materia.

Tuttavia, in caso di malattia di durata superiore a 3 giorni, l'azienda
corrisponderà all'operaio una indennità integrativa il cui importo,
aggiunto al trattamento economico erogato dall'Istituto assicuratore,
consenta di raggiungere il 100% della normale retribuzione netta dal 1° al
180° giorno.

In caso di malattia di durata pari o inferiore a 3 giorni, il periodo di
carenza stabilito da INPS è a carico del lavoratore per il 1° giorno e a
carico dell'azienda per gli altri 2 giorni nella misura del 50% per il 2°
giorno e del 100% per il 3° giorno della normale retribuzione netta.

In caso di infortunio sul lavoro, l'azienda corrisponderà all'operaio una
indennità integrativa il cui importo, aggiunto al trattamento economico
erogato dall'istituto assicuratore, consenta di raggiungere il 100% della
normale retribuzione netta dal 1° al 270° giorno.

Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri trattamenti
aziendali o locali o comunque derivanti da norme generali in atto o future
con conseguente assorbimento fino a concorrenza.

Il diritto a percepire il suddetto trattamento indennitario integrativo a
carico dell'azienda è subordinato al riconoscimento della malattia da
parte dell'Istituto assicuratore nonché alla presentazione
dell'attestazione medica rilasciata al lavoratore ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative in materia.

L'azienda anticiperà all'operaio alle normali scadenze di pagamento della
retribuzione il trattamento economico complessivo di malattia e infortunio
di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo.

È diritto dell'azienda rivalersi sulla retribuzione dell'operaio delle
quote anticipate per conto dell'istituto assicuratore, e correlativamente,
per conto proprio, quando le quote stesse non siano, per qualsiasi causa,
dovute dall'istituto assicuratore medesimo.


Art. 56 - Trasferimenti.

All'operaio che nell'ambito della stessa azienda sia trasferito in diversa
località, che comporti come conseguenza l'effettivo trasferimento del
domicilio, sarà corrisposto l'importo, previamente concordato con
l'azienda, delle spese di trasporto per sé, per la famiglia e per le
masserizie ed una speciale indennità di trasferta nella misura
corrispondente al rimborso delle spese personali di vitto e alloggio per
la durata di 10 giorni.

L'operaio ha diritto, inoltre, al rimborso delle spese sopportate per
anticipata risoluzione del contratto di locazione, se dovute, per un
massimo, comunque, di 3 mesi.

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