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Art. 48 - Orario di lavoro.
La durata dell'orario normale di lavoro, disciplinata dalle
nonne di
legge, è di 40 ore settimanali.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa
e custodia
l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore
giornaliere. Per
tali lavoratori l'ora di lavoro oltre la 9a e fino alla 10a
sarà
retribuita con la paga oraria ridotta del 37%.
Le norme di cui sopra non modificano le condizioni in atto
per i portieri
e i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate
vicinanze.
Il personale di cabina cinematografica, qualora l'orario
di lavoro superi
le 6 ore consecutive giornaliere, avrà diritto, per
la cena, ad una sosta
della prestazione non inferiore ad 1 ora, da escludersi dal
computo
dell'orario, di lavoro.
Se l'azienda, per esigenze di lavoro, richiederà all'operatore
di
rinunciare, col suo consenso, alla suddetta sosta, la prestazione
effettuata in tale ora verrà retribuita con una quota
oraria di
retribuzione normale maggiorata del 30%.
Le prestazioni complementari e preparatorie quali la pulizia
degli
apparecchi, la manutenzione ordinaria e il montaggio e smontaggio
delle
pellicole, ove siano effettuate oltre l'orario normale, saranno
compensate
con la retribuzione maggiorata delle percentuali di cui all'art.
52.
Dichiarazione a verbale.
Fermo restando l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali,
è
concordata una riduzione del monte ore annuo di 8 ore in ragione
d'anno a
decorrere dall'1.1.88, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno
a decorrere
dall'1.1.89, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere
dall'1.6.91,
di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.6.92,
di ulteriori
6 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.1.95 e di ulteriori
6 ore in
ragione d'anno a decorrere dall'1.7.95. La riduzione di cui
sopra sarà
attuata secondo criteri da concordare in sede aziendale.
Art. 49 - Sospensioni e interruzioni del lavoro.
In caso di sospensione eccezionale dello spettacolo per ordine
di autorità
o per altre cause di forza maggiore, ai lavoratori che si
trovino sul
posto di lavoro sarà corrisposta, sempreché
lo spettacolo abbia avuto già
inizio, la normale retribuzione per la prima giornata di sospensione.
Nel caso in cui lo spettacolo non abbia avuto ancora inizio,
sempre
limitatamente alla prima giornata di sospensione, ai lavoratori
che si
trovino sul posto di lavoro sarà corrisposta la metà
della retribuzione
giornaliera.
In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni
il lavoratore
potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla
corresponsione di
tutte le indennità, salvo eventuali accordi tra le
organizzazioni locali
per il prolungamento di tale termine.
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata dovute
a cause di forza
maggiore dal conteggio delle paghe non saranno detratte le
interruzioni
stesse, quando queste nel loro complesso non superino i 60
minuti nella
giornata.
Art. 50 - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 49 è ammesso
il recupero a regime
normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore
e per le
interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate
purché esso sia
contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro
i 60 giorni
immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta
l'interruzione.
Art. 51 - Chiusure stagionali.
In caso di soste stagionali connesse all'effettuazione di
lavori di
restauro o ristrutturazione del locale le aziende ad attività
continuativa
corrispondemmo agli operai, per un periodo massimo di 25 giorni,
un'indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera
da essi
normalmente percepita prima dell'inizio della sosta.
Lo stesso trattamento compete in caso di soste stagionali
diverse dai casi
di effettuazione di lavori di restauro o ristrutturazione
del locale.
Tuttavia, in presenza di situazioni legate a fattori economici
e
commerciali di segno negativo che determinino la necessità
di attuare
soste stagionali nelle attività aziendali di durata
superiore al periodo
per il quale i lavoratori hanno diritto a percepire la normale
retribuzione ed il trattamento indennitario, le aziende si
incontreranno
in tempo utile con gli organismi rappresentativi aziendali
o, in mancanza
di questi, con le organizzazioni territoriali ANEC e SLC-CGIL,
FISTEL-CISL, UILSIC-UIL allo scopo di esaminare le possibilità
di
procedere all'adozione di meccanismi di flessibilità
degli orari di lavoro
e di ricercare ogni eventuale soluzione alternativa alle soste
stagionali
anche attraverso diretti interventi degli enti locali. Nel
corso dello
stesso incontro le imprese che gestiscono locali facenti parte
di una
struttura qualificabile come circuito cinematografico esamineranno
altresì
le possibilità di utilizzazione del personale in altri
locali del circuito
medesimo.
Il periodo di sosta stagionale sarà computato agli
effetti dei vari
istituti contrattuali.
Art. 52 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nessun lavoratore potrà esimersi dal compiere lavoro
straordinario,
notturno e festivo, salvo giustificati motivi d'impedimento.
Ferme restando le norme di cui all'art. 11 del presente contratto,
si
considera lavoro straordinario quello compiuto oltre le 8
ore giornaliere
o le 40 ore settimanali.
Si considera lavoro supplementare quello compiuto oltre l'orario
pattuito
nelle ipotesi di cui all'art. 14.
Si considera lavoro notturno quello effettuato dalle ore
1 alle ore 7;
straordinario notturno quello compiuto in tali ore in eccedenza
alle 8 ore
giornaliere o alle 40 ore settimanali.
Si considera lavoro festivo quello effettuato nelle giornate
indicate
nell'art. 53 e nel giorno del riposo settimanale; straordinario
festivo
quello compiuto nelle festività di cui all'art. 53
in eccedenza alle 8 ore
giornaliere o alle 40 ore settimanali e, nel giorno di riposo
settimanale,
in eccedenza alle 8 ore giornaliere.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo è retribuito
con le
maggiorazioni appresso stabilite da applicarsi sulle retribuzioni
orarie:
a) lavoro straordinario diurno: 30%
b) lavoro supplementare: 15%
c) lavoro notturno: 20%
d) lavoro straordinario notturno: 40%
e) lavoro festivo: 80%
f) lavoro straordinario festivo: 100%
g) lavoro festivo compiuto nelle giornate di cui all'art.
53: 55%
h) lavoro straordinario festivo compiuto nelle giornate di
cui all'art.
53: 65%
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi
che la maggiore
assorbe la minore.
Art. 53 - Festività.
Ai sensi della legge 27.5.49 n. 260 modificata con la legge
31.3.54 n. 90
e con la legge 5.3.77 n. 54, nonché del DPR 28.12.85
n. 792 nelle seguenti
festività sarà corrisposta agli operai retribuiti
non in misura fissa ma
in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale
retribuzione
globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.
Per retribuzione giornaliera si intende la retribuzione corrispondente
ad
un sesto dell'orario settimanale che, contrattualmente, il
lavoratore è
tenuto ad osservare o, in difetto di pattuizioni, a 1/6 dell'orario
settimanale di legge:
- 1° giorno dell'anno;
- Epifania;
- Pasqua;
- lunedì dopo Pasqua;
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), limitatamente al Comune
di Roma;
- Assunzione;
- Ognissanti;
- Immacolata Concezione;
- S. Natale;
- 26 dicembre;
- ricorrenza del S. Patrono locale;
- altra giornata da determinarsi dalle organizzazioni territoriali.
Il trattamento economico innanzi precisato sarà corrisposto
per intero al
lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti
motivi:
a) ferie, permessi, periodo di assenza facoltativa seguente
al
puerperio, congedo matrimoniale e assenze per giustificati
motivi;
b) riduzione dell'orario giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente
dalla volontà del lavoratore;
d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di
lavoro
domenicale;
e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività
con la
domenica o altro giorno festivo considerato tale dal CCNL.
In caso di assenza dovuta a malattia, infortunio, gravidanza
e puerperio,
nei giorni festivi innanzi elencati l'azienda integrerà
il trattamento
economico corrisposto dagli istituti assistenziali ed assicurativi
fino a
raggiungere l'intera retribuzione giornaliera prevista dal
comma 2 del
presente articolo.
Rimane fermo quanto disposto dall'art. 3, legge 31.3.54 n.
90 per le
domeniche e per i periodi di sospensione dal lavoro in atto
da oltre 2
settimane.
Agli operai di cui al comma 1 del presente articolo che prestino
la loro
opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre
la retribuzione innanzi
prevista, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente
prestate,
calcolata e maggiorata ai sensi dell'art. 52.
Qualora per la coincidenza di una delle festività
su elencate con la festa
del patrono locale il lavoratore perda il trattamento economico
a questa
relativo, il datore di lavoro, in sostituzione, prolungherà
di un giorno
il periodo di ferie spettantegli.
In riferimento alla legge 5.3.77 n. 54 contenente disposizioni
in materia
di giorni festivi e al DPR 28.12.85 n. 792 al lavoratore che
ha Prestato
attività lavorativa nelle giornate di S. Giuseppe,
Ascensione, Corpus
Domini e, per i comuni diversi da Roma, il 29 giugno (SS.
Pietro e Paolo)
ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà
concesso un giorno
aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo
da stabilire
di comune accordo secondo le esigenze aziendali.
Al lavoratore che ha prestato attività lavorativa
nella prima domenica di
giugno e di novembre, rispettivamente giorni di celebrazione
della Festa
nazionale della Repubblica e della festa dell'Unità
nazionale, spetterà,
oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione
per le ore
di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per
il lavoro
festivo.
Al lavoratore che sia stato assente in tali 2 giornate per
riposo
settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione
giornaliera.
Il 2 giugno e il 4 novembre sono da considerare normali giorni
feriali a
tutti gli effetti.
Art. 54 - Corresponsione ed elementi della retribuzione.
Fermo restando che il lavoro prestato dagli operai e dagli
operatori è
compensato in base alle ore effettivamente lavorate, la retribuzione
sarà
agli stessi corrisposta a scadenze mensili.
Ai lavoratori potrà essere corrisposto, alla scadenza
della prima
quindicina, secondo le consuetudini aziendali, un acconto
pari al 90%
della retribuzione globale spettante per tale periodo.
In base alle vigenti disposizioni legislative, il pagamento
della
retribuzione verrà effettuato mediante buste paga o
prospetti equivalenti
in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione
sociale
dell'azienda, il nome, cognome e la qualifica professionale
del
lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce
nonché le
singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione
stessa e
l'elencazione delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata
con quella
indicata sulla busta paga, nonché sulla quantità
della moneta dovrà essere
fatto all'atto del pagamento.
Gli eventuali errori di pura contabilità dovranno
essere contestati
dall'operaio entro 5 giorni da quello della corresponsione
della
retribuzione affinché il datore di lavoro possa provvedere
immediatamente
a regolarizzare le differenze.
Trascorso tale periodo di 5 giorni le differenze segnalate
in ritardo
saranno comprese nella busta del periodo di paga successivo.
In caso di contestazione sulla paga o sugli altri elementi
costitutivi
della retribuzione all'operaio dovrà essere comunque
corrisposta la parte
di retribuzione non contestata.
Qualora l'azienda ritardi di oltre 10 giorni dalla data stabilita
il
pagamento delle competenze di cui sopra, decorreranno suda
somma di
spettanza del lavoratore gli interessi commerciali.
Ai fini del presente contratto per retribuzione si intende:
a) minimo tabellare previsto per il livello cui il lavoratore
è
assegnato;
b) aumenti periodici d'anzianità;
c) indennità di contingenza;
d) eventuali aumenti di merito e terzi elementi.
Dichiarazione a verbale.
Per il personale con qualifica operaia - sia esso occupato
per un orario
normale di lavoro giornaliero e settimanale corrispondente
a quello
normale e contrattuale, sia esso occupato per un orario normale
di lavoro
giornaliero e settimanale inferiore a quello normale contrattuale
-
dipendente da aziende che effettuano attività di durata
non inferiore al
normale orario di lavoro contrattuale la retribuzione oraria
si ottiene
dividendo quella mensile per il coefficiente 173.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile
per 26.
Per il personale con qualifica operaia occupato per un orario
normale di
lavoro giornaliero e settimanale inferiore a quello normale
contrattuale
presso aziende che effettuano attività di durata inferiore
al normale
orario di lavoro contrattuale la retribuzione oraria si ottiene
dividendo
quella mensile per 208. Ai fini del pagamento delle ore di
lavoro
straordinario dallo stesso eventualmente prestate in eccedenza
all'orario
normale contrattuale di cui all'art. 49 la retribuzione oraria
si ottiene
dividendo quella mensile per 173.
Art. 55 - Malattia e infortunio.
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve
essere
comunicata dall'operaio all'azienda entro la giornata in cui
si verifica
l'assenza stessa. In mancanza della comunicazione, salvo il
caso di
giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata
ingiustificata.
L'operaio dovrà far pervenire all'azienda, non oltre
il terzo giorno
dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante
la malattia o
l'infortunio.
L'azienda può effettuare il controllo delle assenze
per infermità del
dipendente nel rispetto dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300.
L'azienda ha
inoltre facoltà di far controllare l'idoneità
fisica del dipendente da
parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto
pubblico.
L'operaio assente per malattia o infortunio è tenuto,
fin dal primo giorno
e per l'intero periodo di assenza, a trovarsi nel proprio
domicilio dalle
ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 per consentire il controllo
della
incapacità lavorativa, anche in giornata festiva o
di riposo settimanale.
L'operaio che, salvo eventuali e comprovate necessità
di assentarsi dal
proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici
o
per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio
durante
le suddette fasce orarie o quelle diverse eventualmente stabilite
da
disposizioni amministrative, incorre nella perdita del trattamento
economico contrattuale di malattia ai sensi della legge 11.11.83
n. 638.
L'operaio non presente all'atto della visita di controllo
nelle ore di
reperibilità è considerato assente ingiustificato.
In caso d'interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio
non sul
lavoro, l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione
del posto
con il riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti
gli effetti per un
periodo di:
a) 7 mesi se questi abbia un'anzianità non superiore
a 5 anni;
b) 9 mesi se questi abbia un'anzianità superiore a
5 anni ma non
superiore a 10 anni;
c) 12 mesi se questi abbia un'anzianità superiore a
10 anni compiuti.
In caso di infortunio sul lavoro, la conservazione del posto
è garantita
fino alla guarigione clinica, ma non può comunque essere
superiore a 18
mesi.
Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui al comma 6 qualora
l'operaio
raggiunga in complesso, durante 14 mesi, il limite previsto
dalla lett.
a), durante 18 mesi il limite previsto dalla lett. b) e durante
2 anni il
limite previsto dalla lett. c), anche se si tratta d'infermità
di natura
diversa.
Trascorsi i termini di cui sopra, qualora l'operaio non sia
in grado di
riprendere il lavoro per il perdurare della infermità
o dei suoi postumi,
il rapporto di lavoro sarà risolto di pieno diritto
con la corresponsione
di tutte le indennità spettanti all'operaio in caso
di licenziamento, ivi
compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
L'operaio in preavviso di licenziamento usufruirà
del trattamento sopra
indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia
e infortunio
valgono le norme generali regolanti la materia.
Tuttavia, in caso di malattia di durata superiore a 3 giorni,
l'azienda
corrisponderà all'operaio una indennità integrativa
il cui importo,
aggiunto al trattamento economico erogato dall'Istituto assicuratore,
consenta di raggiungere il 100% della normale retribuzione
netta dal 1° al
180° giorno.
In caso di malattia di durata pari o inferiore a 3 giorni,
il periodo di
carenza stabilito da INPS è a carico del lavoratore
per il 1° giorno e a
carico dell'azienda per gli altri 2 giorni nella misura del
50% per il 2°
giorno e del 100% per il 3° giorno della normale retribuzione
netta.
In caso di infortunio sul lavoro, l'azienda corrisponderà
all'operaio una
indennità integrativa il cui importo, aggiunto al trattamento
economico
erogato dall'istituto assicuratore, consenta di raggiungere
il 100% della
normale retribuzione netta dal 1° al 270° giorno.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri
trattamenti
aziendali o locali o comunque derivanti da norme generali
in atto o future
con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Il diritto a percepire il suddetto trattamento indennitario
integrativo a
carico dell'azienda è subordinato al riconoscimento
della malattia da
parte dell'Istituto assicuratore nonché alla presentazione
dell'attestazione medica rilasciata al lavoratore ai sensi
delle vigenti
disposizioni legislative in materia.
L'azienda anticiperà all'operaio alle normali scadenze
di pagamento della
retribuzione il trattamento economico complessivo di malattia
e infortunio
di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo.
È diritto dell'azienda rivalersi sulla retribuzione
dell'operaio delle
quote anticipate per conto dell'istituto assicuratore, e correlativamente,
per conto proprio, quando le quote stesse non siano, per qualsiasi
causa,
dovute dall'istituto assicuratore medesimo.
Art. 56 - Trasferimenti.
All'operaio che nell'ambito della stessa azienda sia trasferito
in diversa
località, che comporti come conseguenza l'effettivo
trasferimento del
domicilio, sarà corrisposto l'importo, previamente
concordato con
l'azienda, delle spese di trasporto per sé, per la
famiglia e per le
masserizie ed una speciale indennità di trasferta nella
misura
corrispondente al rimborso delle spese personali di vitto
e alloggio per
la durata di 10 giorni.
L'operaio ha diritto, inoltre, al rimborso delle spese sopportate
per
anticipata risoluzione del contratto di locazione, se dovute,
per un
massimo, comunque, di 3 mesi.
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