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Contratto Collettivo Nazionale - CCNL

Titolo IV - REGOLAMENTAZIONE PER I LAVORATORI CON QUALIFICA IMPIEGATIZIA

Art. 57 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.

In caso di passaggio dell'operaio nella stessa azienda alla qualifica
impiegatizia, questi avrà diritto al trattamento che come tale gli sarebbe
spettato in caso di licenziamento, con il riconoscimento inoltre, ai fini
delle ferie, del trattamento di malattia, degli scatti di anzianità e del
preavviso, dell'anzianità maturata come operaio.

In caso di passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
l'interessato manterrà la retribuzione di fatto goduta qualora risulti
superiore a quella della qualifica impiegatizia cui viene assegnato.


Art. 58 - Passaggio di livello.

Il datore di lavoro, all'atto del passaggio di livello, comunicherà con
lettera all'impiegato il livello al quale è stato assegnato e, in modo
sommario, le mansioni alle quali dovrà attendere. Comunicherà inoltre
all'impiegato il trattamento economico assegnatogli suddiviso nei suoi
vari elementi costitutivi.


Art. 59 - Orario di lavoro.

La durata dell'orario normale di lavoro, disciplinata dalle norme di
legge, è di 40 ore settimanali.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia,
peraltro, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore
giornaliere.

Restano ferme le più favorevoli situazioni aziendali per gli orari
inferiori eventualmente in atto.

Salvo diverse esigenze aziendali l'orario lavorativo nel sabato degli
impiegati addetti alle sedi amministrative al di fuori del cinema
terminerà di norma alle ore 13.

Le retribuzioni degli impiegati sono fissate in relazione al suddetto
orario normale di lavoro settimanale. Esse saranno proporzionalmente
ridotte nel caso di orari di lavoro settimanali inferiori.


Dichiarazione a verbale.

Fermo restando l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, è
concordata una riduzione del monte ore annuo di 8 ore in ragione d'anno a
decorrere dall'1.1.88, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere
dall'1.1.89, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno dall'1.6.91, di
ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.6.92, di ulteriori 6
ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.1.95 e di ulteriori 6 ore in
ragione d'anno a decorrere dall'1.7.95. La riduzione di cui sopra sarà
attuata secondo criteri da concordare in sede aziendale.


Art. 60 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere richiesto o
autorizzato, salvo casi di urgenza o di forza maggiore, nella giornata
precedente a quella nella quale deve essere effettuato.

Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario,
notturno e festivo salvo giustificati motivi di impedimento.

Ferme restando le norme di cui all'art. 11 del presente contratto, si
considera lavoro straordinario quello compiuto oltre le 8 ore giornaliere
o le 40 ore settimanali.

Si considera lavoro supplementare quello compiuto oltre l'orario pattuito
nelle ipotesi di cui all'art. 14.

Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 21 e le 6 del
mattino. Per gli impiegati che lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro
è connesso con lo spettacolo si considera lavoro notturno quello compreso
fra le ore 1 e le 7. Straordinario notturno quello compiuto nelle ore
innanzi precisate in eccedenza alle 8 ore giornaliere o alle 40 ore
settimanali.

Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo
settimanale e nelle festività di cui all'art. 61. Straordinario festivo
quello compiuto nelle festività di cui all'art. 61 in eccedenza alle 8 ore
giornaliere o alle 40 ore settimanali e, nel giorno di riposo settimanale,
in eccedenza alle 8 ore giornaliere.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la
retribuzione maggiorata delle percentuali appresso stabilite:

a) lavoro straordinario diurno: 30%
b) lavoro supplementare: 15%
c) lavoro notturno: 20%
d) lavoro straordinario notturno: 40%
e) lavoro festivo: 80%
f) lavoro straordinario festivo: 100%
g) lavoro festivo effettuato nelle giornate di cui all'art. 61: 55%
h) lavoro straordinario festivo effettuato nelle giornate di cui
all'art. 61: 65%

Le percentuali suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore
assorbe la minore.

Ai limitati fini del computo del compenso del lavoro straordinario diurno,
del lavoro straordinario notturno, del lavoro festivo e del lavoro
straordinario festivo, per ottenere la retribuzione oraria si divide la
retribuzione conglobata mensile per 173.

Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi
variabili (provvigioni interessenze, ecc.) si prenderà per base la parte
fissa, coi minimo, in ogni caso, della retribuzione tabellare conglobata
di categoria.


Art. 61 - Festività,

Sono giorni festivi:

- 1° giorno dell'anno;
- Epifania;
- lunedì dopo Pasqua;
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), limitatamente al Comune di Roma;
- Assunzione;
- Ognissanti;
- Immacolata Concezione;
- S. Natale;
- 26 dicembre;
- la ricorrenza del S. Patrono locale.

Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio in tali giorni anche
se coincidenti con il giorno di riposo settimanale, avrà diritto alla
retribuzione per le ore di lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le
maggiorazioni previste dall'art. 60.

Per gli impiegati che lavorano nella sala di spettacolo o il cui lavoro è
connesso con lo spettacolo, vale il calendario dei giorni festivi adottati
per gli operai addetti allo spettacolo.

Nell'ipotesi che, per la coincidenza di una delle festività su elencate
con la festa del patrono locale, l'impiegato perda il trattamento
economico a questa relativo, il datore di lavoro, in sostituzione,
prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli.

In riferimento alle legge 5.3.77 n. 54 contenente disposizioni in materia
di giorni festivi e al DPR 28.12.85 n. 792, al lavoratore che ha prestato
attività lavorativa nelle giornate di S. Giuseppe, Ascensione, Corpus
Domini e, per i Comuni diversi da Roma, il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo),
ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso 1 giorno
aggiuntivo di ferie oppure 1 giorno di riposo compensativo da stabilire di
comune accordo secondo le esigenze aziendali.

Al lavoratore che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di
giugno e di novembre, rispettivamente giorni di celebrazione della Festa
nazionale della Repubblica e della Festa dell'Unità nazionale, spetterà
oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore
di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro
festivo. Al lavoratore che sia stato assente in tali 2 giorni per riposo
settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera.

Il 2 giugno e il 4 novembre sono da considerare normali giorni feriali a
tutti gli effetti.


Art. 62 - Indennità di cassa.

All'impiegato (direttore, capo-sala, cassiera), la cui normale mansione
comporta il maneggio di denaro con responsabilità, per errori, anche
finanziaria, verrà corrisposta una indennità nella misura dell'11% del
solo minimo tabellare del livello di appartenenza, esclusa l'indennità di
contingenza.

Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio
dell'impiegato.


Art. 63 - Corresponsione ed elementi della retribuzione.

La retribuzione sarà corrisposta agli impiegati ad ogni fine mese.

In base alle vigenti disposizioni legislative, il pagamento della
retribuzione verrà effettuato mediante buste paga o prospetti equivalenti
in cui dovranno essere distintamente specificati: la ragione sociale
dell'azienda, il nome, cognome e la qualifica professionale del
lavoratore, il periodo di paga, cui la retribuzione si riferisce nonché le
singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e
l'elencazione delle trattenute.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella
indicata sulla busta paga, nonché sulla quantità della moneta dovrà essere
fatto all'atto del pagamento. In caso di contestazione sullo stipendio o
sugli altri elementi costitutivi della retribuzione all'impiegato dovrà
essere comunque corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Qualora l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento delle competenze
di cui sopra, decorreranno sulla somma di spettanza del lavoratore gli
interessi del 2% in più del tasso ufficiale. Inoltre l'impiegato avrà
facoltà di chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto
all'indennità di anzianità e di mancato preavviso.

Ai fini del presente contratto per retribuzione s'intende:

a) il minimo tabellare previsto per il livello cui il lavoratore è
assegnato;
b) gli aumenti periodici d'anzianità;
c) l'indennità di contingenza;
d) gli eventuali aumenti di merito e terzi elementi.


Art. 64 - Trattamento di malattia e infortunio.

L'assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata dall'impiegato
all'azienda entro la giornata in cui si verifica l'assenza stessa, in
mancanza della comunicazione salvo il caso di giustificato impedimento,
l'assenza verrà considerata ingiustificata.

L'impiegato dovrà far pervenire all'azienda, non oltre il 3° giorno
dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o
l'infortunio.

L'azienda può effettuare il controllo delle assenze per infermità del
dipendente nel rispetto dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300. L'azienda ha
inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da
parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.

L'impiegato assente per malattia o infortunio è tenuto, fin dal primo
giorno e per l'intero periodo di assenza, a trovarsi nel proprio domicilio
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 per consentire il controllo
della incapacità lavorativa, anche in giornata festiva o di riposo
settimanale.

L'impiegato che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal
proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o
per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio durante
le suddette fasce orarie o quelle diverse eventualmente stabilite da
disposizioni amministrative, incorre nella perdita del trattamento
economico contrattuale di malattia ai sensi della legge 11.11.83 n. 638.
L'impiegato non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di
reperibilità è considerato assente ingiustificato.

Nel caso d'interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio
regolarmente accertati e tali da costituire impedimento temporaneo alla
prestazione del servizio stesso, l'azienda conserverà il posto
all'impiegato non in prova per:

a) 7 mesi se questi abbia un'anzianità non superiore a 5 anni;
b) 9 mesi se questi abbia un'anzianità superiore a 5 anni ma non
superiore a 10 anni;
c) 12 mesi se questi abbia un'anzianità superiore a 10 anni compiuti.

Durante l'interruzione l'azienda corrisponderà all'impiegato l'intera
retribuzione per la prima metà di ciascuno dei periodi suindicati e la
retribuzione dimezzata per l'altra metà dei periodi stessi.

Superati i limiti di tempo di cui sopra, l'impiegato potrà richiedere un
periodo di aspettativa con un massimo di 4 mesi senza decorrenza di alcuna
retribuzione o anzianità.

Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui ai commi 6 e 7 qualora
l'impiegato raggiunga in complesso, durante 14 mesi il limite previsto
dalla lett. a), durante 18 mesi il limite previsto dalla lett. b) e
durante 2 anni il limite previsto dalla lett. c), anche se trattasi
d'infermità di natura diversa.

Dalla retribuzione corrisposta nella misura suindicata viene detratto
quanto l'impiegato ha diritto di percepire per atti assicurativi di
previdenza o assistenziali al riguardo.

Qualora l'assenza per infermità abbia a protrarsi oltre i periodi indicati
nel comma 6 del presente articolo, l'azienda ha facoltà di risolvere il
rapporto di lavoro con la corresponsione di tutte le indennità spettanti
all'impiegato in caso di licenziamento, ivi compresa la indennità
sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della infermità oltre i termini suddetti non
consenta all'impiegato di riprendere servizio questi può risolvere il
rapporto di lavoro con diritto al solo TFR.

Qualora non avvenga la risoluzione del rapporto di lavoro trascorsi i
termini suddetti, il rapporto stesso prosegue con decorrenza
dell'anzianità a tutti gli effetti.

Il trattamento di cui sopra spetta all'impiegato anche nel periodo di
preavviso, fino alla scadenza del periodo stesso.


Art. 65 - Trasferimenti.

L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto
precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti
alle condizioni locali o alle particolari prestazioni precedenti.

L'impiegato che non accetti il trasferimento avrà diritto al TFR ed al
preavviso. Qualora per gli impiegati di livello Q, 5° super, 5° per il
personale dipendente da monosale e multisale e di livello QA e QB per il
personale dipendente da multiplex e megaplex, all'atto dell'assunzione,
sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il
trasferimento, o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto
vigente per gli impiegati in servizio, in tal caso, l'impiegato che non
accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.

All'impiegato che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle
spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per
gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da
prendersi con l'azienda.

È dovuta inoltre all'impiegato la diaria per giorni 15 nonché una diaria
supplementare di giorni 4 per ogni familiare (considerando tali quelli
riconosciuti agli effetti degli assegni familiari) che lo segue nel
trasferimento.

Qualora, per effetto del trasferimento, l'impiegato debba corrispondere un
indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione,
regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente
alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale
indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 3 mesi di pigione.

Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto
tempestivamente all'impiegato.

All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennità
di cui sopra.

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