| Art. 57 - Passaggio dalla
qualifica di operaio a quella di impiegato.
In caso di passaggio dell'operaio nella stessa azienda alla
qualifica
impiegatizia, questi avrà diritto al trattamento che
come tale gli sarebbe
spettato in caso di licenziamento, con il riconoscimento inoltre,
ai fini
delle ferie, del trattamento di malattia, degli scatti di
anzianità e del
preavviso, dell'anzianità maturata come operaio.
In caso di passaggio dalla qualifica di operaio a quella
di impiegato
l'interessato manterrà la retribuzione di fatto goduta
qualora risulti
superiore a quella della qualifica impiegatizia cui viene
assegnato.
Art. 58 - Passaggio di livello.
Il datore di lavoro, all'atto del passaggio di livello, comunicherà
con
lettera all'impiegato il livello al quale è stato assegnato
e, in modo
sommario, le mansioni alle quali dovrà attendere. Comunicherà
inoltre
all'impiegato il trattamento economico assegnatogli suddiviso
nei suoi
vari elementi costitutivi.
Art. 59 - Orario di lavoro.
La durata dell'orario normale di lavoro, disciplinata dalle
norme di
legge, è di 40 ore settimanali.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa
e custodia,
peraltro, l'orario normale di lavoro non può superare
le 10 ore
giornaliere.
Restano ferme le più favorevoli situazioni aziendali
per gli orari
inferiori eventualmente in atto.
Salvo diverse esigenze aziendali l'orario lavorativo nel
sabato degli
impiegati addetti alle sedi amministrative al di fuori del
cinema
terminerà di norma alle ore 13.
Le retribuzioni degli impiegati sono fissate in relazione
al suddetto
orario normale di lavoro settimanale. Esse saranno proporzionalmente
ridotte nel caso di orari di lavoro settimanali inferiori.
Dichiarazione a verbale.
Fermo restando l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali,
è
concordata una riduzione del monte ore annuo di 8 ore in ragione
d'anno a
decorrere dall'1.1.88, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno
a decorrere
dall'1.1.89, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno dall'1.6.91,
di
ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.6.92,
di ulteriori 6
ore in ragione d'anno a decorrere dall'1.1.95 e di ulteriori
6 ore in
ragione d'anno a decorrere dall'1.7.95. La riduzione di cui
sopra sarà
attuata secondo criteri da concordare in sede aziendale.
Art. 60 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere richiesto
o
autorizzato, salvo casi di urgenza o di forza maggiore, nella
giornata
precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro
straordinario,
notturno e festivo salvo giustificati motivi di impedimento.
Ferme restando le norme di cui all'art. 11 del presente contratto,
si
considera lavoro straordinario quello compiuto oltre le 8
ore giornaliere
o le 40 ore settimanali.
Si considera lavoro supplementare quello compiuto oltre l'orario
pattuito
nelle ipotesi di cui all'art. 14.
Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 21
e le 6 del
mattino. Per gli impiegati che lavorano per lo spettacolo
o il cui lavoro
è connesso con lo spettacolo si considera lavoro notturno
quello compreso
fra le ore 1 e le 7. Straordinario notturno quello compiuto
nelle ore
innanzi precisate in eccedenza alle 8 ore giornaliere o alle
40 ore
settimanali.
Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di
riposo
settimanale e nelle festività di cui all'art. 61. Straordinario
festivo
quello compiuto nelle festività di cui all'art. 61
in eccedenza alle 8 ore
giornaliere o alle 40 ore settimanali e, nel giorno di riposo
settimanale,
in eccedenza alle 8 ore giornaliere.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato
con la
retribuzione maggiorata delle percentuali appresso stabilite:
a) lavoro straordinario diurno: 30%
b) lavoro supplementare: 15%
c) lavoro notturno: 20%
d) lavoro straordinario notturno: 40%
e) lavoro festivo: 80%
f) lavoro straordinario festivo: 100%
g) lavoro festivo effettuato nelle giornate di cui all'art.
61: 55%
h) lavoro straordinario festivo effettuato nelle giornate
di cui
all'art. 61: 65%
Le percentuali suddette non sono cumulabili intendendosi
che la maggiore
assorbe la minore.
Ai limitati fini del computo del compenso del lavoro straordinario
diurno,
del lavoro straordinario notturno, del lavoro festivo e del
lavoro
straordinario festivo, per ottenere la retribuzione oraria
si divide la
retribuzione conglobata mensile per 173.
Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte
di elementi
variabili (provvigioni interessenze, ecc.) si prenderà
per base la parte
fissa, coi minimo, in ogni caso, della retribuzione tabellare
conglobata
di categoria.
Art. 61 - Festività,
Sono giorni festivi:
- 1° giorno dell'anno;
- Epifania;
- lunedì dopo Pasqua;
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), limitatamente al Comune
di Roma;
- Assunzione;
- Ognissanti;
- Immacolata Concezione;
- S. Natale;
- 26 dicembre;
- la ricorrenza del S. Patrono locale.
Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio in tali
giorni anche
se coincidenti con il giorno di riposo settimanale, avrà
diritto alla
retribuzione per le ore di lavoro eseguite, calcolata con
le modalità e le
maggiorazioni previste dall'art. 60.
Per gli impiegati che lavorano nella sala di spettacolo o
il cui lavoro è
connesso con lo spettacolo, vale il calendario dei giorni
festivi adottati
per gli operai addetti allo spettacolo.
Nell'ipotesi che, per la coincidenza di una delle festività
su elencate
con la festa del patrono locale, l'impiegato perda il trattamento
economico a questa relativo, il datore di lavoro, in sostituzione,
prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli.
In riferimento alle legge 5.3.77 n. 54 contenente disposizioni
in materia
di giorni festivi e al DPR 28.12.85 n. 792, al lavoratore
che ha prestato
attività lavorativa nelle giornate di S. Giuseppe,
Ascensione, Corpus
Domini e, per i Comuni diversi da Roma, il 29 giugno (SS.
Pietro e Paolo),
ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà
concesso 1 giorno
aggiuntivo di ferie oppure 1 giorno di riposo compensativo
da stabilire di
comune accordo secondo le esigenze aziendali.
Al lavoratore che ha prestato attività lavorativa
nella prima domenica di
giugno e di novembre, rispettivamente giorni di celebrazione
della Festa
nazionale della Repubblica e della Festa dell'Unità
nazionale, spetterà
oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione
per le ore
di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per
il lavoro
festivo. Al lavoratore che sia stato assente in tali 2 giorni
per riposo
settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione
giornaliera.
Il 2 giugno e il 4 novembre sono da considerare normali giorni
feriali a
tutti gli effetti.
Art. 62 - Indennità di cassa.
All'impiegato (direttore, capo-sala, cassiera), la cui normale
mansione
comporta il maneggio di denaro con responsabilità,
per errori, anche
finanziaria, verrà corrisposta una indennità
nella misura dell'11% del
solo minimo tabellare del livello di appartenenza, esclusa
l'indennità di
contingenza.
Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a
beneficio
dell'impiegato.
Art. 63 - Corresponsione ed elementi della retribuzione.
La retribuzione sarà corrisposta agli impiegati ad
ogni fine mese.
In base alle vigenti disposizioni legislative, il pagamento
della
retribuzione verrà effettuato mediante buste paga o
prospetti equivalenti
in cui dovranno essere distintamente specificati: la ragione
sociale
dell'azienda, il nome, cognome e la qualifica professionale
del
lavoratore, il periodo di paga, cui la retribuzione si riferisce
nonché le
singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione
stessa e
l'elencazione delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata
con quella
indicata sulla busta paga, nonché sulla quantità
della moneta dovrà essere
fatto all'atto del pagamento. In caso di contestazione sullo
stipendio o
sugli altri elementi costitutivi della retribuzione all'impiegato
dovrà
essere comunque corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualora l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento
delle competenze
di cui sopra, decorreranno sulla somma di spettanza del lavoratore
gli
interessi del 2% in più del tasso ufficiale. Inoltre
l'impiegato avrà
facoltà di chiedere la risoluzione del rapporto di
lavoro con diritto
all'indennità di anzianità e di mancato preavviso.
Ai fini del presente contratto per retribuzione s'intende:
a) il minimo tabellare previsto per il livello cui il lavoratore
è
assegnato;
b) gli aumenti periodici d'anzianità;
c) l'indennità di contingenza;
d) gli eventuali aumenti di merito e terzi elementi.
Art. 64 - Trattamento di malattia e infortunio.
L'assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata
dall'impiegato
all'azienda entro la giornata in cui si verifica l'assenza
stessa, in
mancanza della comunicazione salvo il caso di giustificato
impedimento,
l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'impiegato dovrà far pervenire all'azienda, non oltre
il 3° giorno
dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante
la malattia o
l'infortunio.
L'azienda può effettuare il controllo delle assenze
per infermità del
dipendente nel rispetto dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300.
L'azienda ha
inoltre facoltà di far controllare l'idoneità
fisica del dipendente da
parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto
pubblico.
L'impiegato assente per malattia o infortunio è tenuto,
fin dal primo
giorno e per l'intero periodo di assenza, a trovarsi nel proprio
domicilio
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 per consentire
il controllo
della incapacità lavorativa, anche in giornata festiva
o di riposo
settimanale.
L'impiegato che, salvo eventuali e comprovate necessità
di assentarsi dal
proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici
o
per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio
durante
le suddette fasce orarie o quelle diverse eventualmente stabilite
da
disposizioni amministrative, incorre nella perdita del trattamento
economico contrattuale di malattia ai sensi della legge 11.11.83
n. 638.
L'impiegato non presente all'atto della visita di controllo
nelle ore di
reperibilità è considerato assente ingiustificato.
Nel caso d'interruzione del servizio dovuta a malattia od
infortunio
regolarmente accertati e tali da costituire impedimento temporaneo
alla
prestazione del servizio stesso, l'azienda conserverà
il posto
all'impiegato non in prova per:
a) 7 mesi se questi abbia un'anzianità non superiore
a 5 anni;
b) 9 mesi se questi abbia un'anzianità superiore a
5 anni ma non
superiore a 10 anni;
c) 12 mesi se questi abbia un'anzianità superiore a
10 anni compiuti.
Durante l'interruzione l'azienda corrisponderà all'impiegato
l'intera
retribuzione per la prima metà di ciascuno dei periodi
suindicati e la
retribuzione dimezzata per l'altra metà dei periodi
stessi.
Superati i limiti di tempo di cui sopra, l'impiegato potrà
richiedere un
periodo di aspettativa con un massimo di 4 mesi senza decorrenza
di alcuna
retribuzione o anzianità.
Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui ai commi 6 e
7 qualora
l'impiegato raggiunga in complesso, durante 14 mesi il limite
previsto
dalla lett. a), durante 18 mesi il limite previsto dalla lett.
b) e
durante 2 anni il limite previsto dalla lett. c), anche se
trattasi
d'infermità di natura diversa.
Dalla retribuzione corrisposta nella misura suindicata viene
detratto
quanto l'impiegato ha diritto di percepire per atti assicurativi
di
previdenza o assistenziali al riguardo.
Qualora l'assenza per infermità abbia a protrarsi
oltre i periodi indicati
nel comma 6 del presente articolo, l'azienda ha facoltà
di risolvere il
rapporto di lavoro con la corresponsione di tutte le indennità
spettanti
all'impiegato in caso di licenziamento, ivi compresa la indennità
sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della infermità oltre i termini
suddetti non
consenta all'impiegato di riprendere servizio questi può
risolvere il
rapporto di lavoro con diritto al solo TFR.
Qualora non avvenga la risoluzione del rapporto di lavoro
trascorsi i
termini suddetti, il rapporto stesso prosegue con decorrenza
dell'anzianità a tutti gli effetti.
Il trattamento di cui sopra spetta all'impiegato anche nel
periodo di
preavviso, fino alla scadenza del periodo stesso.
Art. 65 - Trasferimenti.
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico
goduto
precedentemente, escluse quelle indennità e competenze
che siano inerenti
alle condizioni locali o alle particolari prestazioni precedenti.
L'impiegato che non accetti il trasferimento avrà
diritto al TFR ed al
preavviso. Qualora per gli impiegati di livello Q, 5°
super, 5° per il
personale dipendente da monosale e multisale e di livello
QA e QB per il
personale dipendente da multiplex e megaplex, all'atto dell'assunzione,
sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di
disporre il
trasferimento, o tale diritto risulti in base alla situazione
di fatto
vigente per gli impiegati in servizio, in tal caso, l'impiegato
che non
accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.
All'impiegato che venga trasferito sarà corrisposto
il rimborso delle
spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone
di famiglia e per
gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni
accordi da
prendersi con l'azienda.
È dovuta inoltre all'impiegato la diaria per giorni
15 nonché una diaria
supplementare di giorni 4 per ogni familiare (considerando
tali quelli
riconosciuti agli effetti degli assegni familiari) che lo
segue nel
trasferimento.
Qualora, per effetto del trasferimento, l'impiegato debba
corrispondere un
indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione,
regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente
alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto
al rimborso di tale
indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 3 mesi di
pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato
per iscritto
tempestivamente all'impiegato.
All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono
le indennità
di cui sopra.
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