| 1) TABELLA RETRIBUTIVA
MINIMA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE MONOSALE
E MULTISALE CINEMATOGRAFICHE
Con le decorrenze appresso indicate i minimi retributivi
mensili lordi per
i lavoratori dipendenti dalle monosale e multisale cinematografiche
i cui
minimi retributivi mensili lordi al 31.12.98 risultavano pari
o superiori
a quelli indicati nel punto B, Accordo 11.4.96 sono i seguenti:
dal 1° gennaio 1999
liv. A* B** C***
1° 373.165 84.905 18.868
2° 416.432 95.094 21.132
3° 489.365 111.226 24.717
3°S 507.504 115.471 25.660
4° 593.999 135.000 30.000
4°S 615.722 140.093 31.132
5° 658.398 149.434 33.208
5°S 690.355 157.074 34.906
6° 790.329 179.999 40.000
dal 1° settembre 1999
liv. A* B** C***
1° 373.165 84.905 37.736
2° 416.432 95.094 42.264
3° 489.365 111.226 49.434
3°S 507.504 115.471 51.320
4° 593.999 135.000 60.000
4°S 615.722 140.093 62.264
5° 658.398 149.434 66.416
5°S 690.355 157.074 69.812
Quadro 820.963 186.791 83.020
dal 1° giugno 2000
liv. A* B** C***
1° 373.165 84.905 54.088
2° 416.432 95.094 60.578
3° 489.365 111.226 70.855
3°S 507.504 115.478 73.560
4° 593.999 135.000 86.000
4°S 615.722 140.093 89.245
5° 658.398 149.434 95.196
5°S 690.355 157.074 100.063
Quadro 820.963 186.791 118.994
* Minimi tabellari mensili lordi.
** Importi mensili lordi a titolo di elemento distinto dalla
retribuzione
utile ai soli effetti della 13a mensilità, del premio
annuale, delle
ferie, del TFR, dell'indennità di preavviso e delle
festività nazionali e
infrasettimanali.
*** Importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo
del minimo
tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione
degli
aumenti periodici d'anzianità.
Per quanto concerne i lavoratori i cui minimi retributivi
mensili lordi al
31.12.98 risultavano inferiori a quelli indicati nel punto
B, Accordo
11.4.96, in occasione dei prossimi rinnovi contrattuali formerà
oggetto di
esame e discussione la situazione relativa alla riduzione
degli scarti
rispetto ai minimi di cui sopra dei minimi retributivi mensili
lordi
risultanti a seguito dell'applicazione degli aumenti economici
di cui al
successivo punto 4).
2) TABELLA RETRIBUTIVA MINIMA PER I LAVORATORI DIPENDENTI
DAI MULTIPLEX E DAI MEGAPLEX
Con le decorrenze appresso indicate i minimi retributivi
mensili lordi per
i lavoratori dipendenti dai multiplex e dai megaplex sono
i seguenti:
dal 1° settembre 1999
liv. A* B** C***
A 373.165 84.905 37.736
B 455.261 103.584 46.038
C 522.431 118.867 52.830
D 559.747 127.357 56.604
E 615.722 140.093 62.264
F 690.355 157.074 69.812
QB 820.963 186.791 83.020
QA 895.596 203.772 90.566
dal 1° giugno 2000
liv. A* B** C***
A 373.165 84.905 54.088
B 455.261 103.584 65.987
C 522.431 118.867 75.723
D 559.747 127.357 81.132
E 615.722 140.093 89.245
F 690.355 157.074 100.063
QB 820.963 186.791 118.994
QA 895.596 203.772 129.811
* Minimi tabellari mensili lordi.
** Importi mensili lordi a titolo di elemento distinto dalla
retribuzione
utile ai soli effetti della 13a mensilità, del premio
annuale, delle
ferie, del TFR, dell'indennità di preavviso e delle
festività nazionali e
infrasettimanali.
*** Importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo
del minimo
tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione
degli
aumenti periodici d'anzianità.
3) CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costo
del lavoro
23.7.93 - come confermati dal Protocollo 22.12.98 - secondo
cui:
- la contrattazione di 2° livello è prevista secondo
le modalità e
negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto
nazionale
di categoria;
- il contratto nazionale di categoria stabilisce la tempistica,
secondo
il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie
e le voci
nelle quali si articola la contrattazione di 2° livello;
- le parti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive
in
tema di politica dei redditi e il riferimento all'andamento
generale e
alla redditività dell'esercizio cinematografico, concordano
quanto segue:
A) Il 2° livello di contrattazione si esaurisce con la
contrattazione
integrativa aziendale/interaziendale o con la contrattazione
integrativa
territoriale, come di seguito disciplinate, restando inteso,
ai sensi del
comma 1 degli "Assetti contrattuali" del Protocollo
sul costo del lavoro
23.7.93, che la contrattazione integrativa aziendale/interaziendale
e la
contrattazione integrativa territoriale devono intendersi
tra loro
alternative.
I relativi accordi hanno la durata di 4 anni. Gli effetti
economici degli
accordi integrativi non potranno avere decorrenza anteriore
all'1.7.00 o,
qualora successiva, alla data di scadenza degli accordi integrativi
definiti in attuazione del CCNL 28.6.94;
B) Il negoziato di 2° livello si svolge a livello aziendale
o
interaziendale per i multiplex, per i megaplex, per le aziende
facenti
parte di una struttura qualificabile come circuito cinematografico
nazionale nonché per le aziende facenti parte di una
struttura
qualificabile come circuito cinematografico che, d'intesa
con la RSA,
optino per questo tipo di contrattazione in sostituzione del
negoziato a
livello territoriale. Non può avere per oggetto materie
già definite a
livello nazionale e può svolgersi sulla materia economica,
secondo le
linee del premio di risultato di cui appresso, nonché
sulle materie per le
quali nel CCNL è previsto uno specifico rinvio in sede
aziendale. Non può
pertanto avere per oggetto istituti di carattere normativo,
salvo quanto
previsto all'art. 11 del presente contratto con riferimento
all'utilizzazione delle prestazioni lavorative secondo diversi
e più
articolati regimi di flessibilità;
C) il negoziato di 2° livello si svolge a livello territoriale
per le
aziende diverse da quelle di cui al punto B).Non può
avere per oggetto
materie già definite a livello nazionale e, comunque,
istituti di
carattere normativo e può pertanto svolgersi solo sulla
materia economica,
nonché su eventuali materie per le quali nel CCNL è
previsto uno specifico
rinvio alla sede territoriale (es. formazione e aggiornamento
professionale).
PREMIO DI RISULTATO
Il premio di risultato è correlato ai risultati conseguiti
nella
realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi
per obiettivo
incrementi di produttività, competitività, qualità,
redditività, nonché
l'adozione di strumenti che, con l'apporto e la partecipazione
dei
lavoratori, risultino preordinati all'ampliamento, alla ulteriore
qualificazione ed alla più estesa articolazione del
ruolo e della funzione
della sala.
Ai fini dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune
per la
definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa
a contenuto
economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni
delle
imprese e del lavoro e le relative prospettive tenendo conto
dell'andamento della competitività e delle condizioni
essenziali della
redditività.
Una volta individuati gli obiettivi, verranno definiti gli
indicatori, i
meccanismi di calcolo e gli importi collegati.
Nell'accordo che definisce il premio di risultato saranno
individuate
forme e clausole intese a consentire una adeguata informazione
e verifica
degli obiettivi e dei risultati conseguiti.
Il premio di risultato sarà variabile e non predeterminabile
e non sarà
utile ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Dovrà
altresì avere
caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare
regime
contributivo di cui alla legge n. 135/97.
I premi di produzione od istituti analoghi eventualmente
esistenti a
livello territoriale od aziendale rimangono fissati nei contenuti
e nelle
quantità concordate e non costituiranno più
oggetto di contrattazione.
All'atto dell'istituzione del premio di risultato, le parti
procederanno
alla loro armonizzazione, restando inteso che da tale operazione
non
potranno derivare né oneri per le imprese né
perdite per i lavoratori.
4) STRALCIO DELLA PARTE ECONOMICA DELL'ACCORDO 3 novembre
1999
omissis
AUMENTI RETRIBUTIVI
A) Le retribuzioni tabellari in atto dei lavoratori dipendenti
dalle
monosale e multisale cinematografiche sono aumentate secondo
le gradualità
appresso indicate dei seguenti importi mensili a titolo di
elemento
aggiuntivo del minimo tabellare utile a tutti gli effetti
contrattuali con
esclusione degli aumenti periodici d'anzianità:
dal 1° gennaio 1999
liv.
1° 18.868
2° 21.132
3° 24.717
4° 30.000
5° 33.208
6° 40.000
dal 1° settembre 1999
liv.
1° 18.868
2° 21.132
3° 24.717
4° 30.000
5° 33.208
Quadro 41.510
dal 1° giugno 2000
liv.
1° 16.352
2° 18.314
3° 21.421
4° 26.000
5° 28.780
Quadro 35.974
Dichiarazione a verbale.
Agli operatori di cabina, alle cassiere ed ai direttori di
locali
cinematografici in servizio al 31.7.99 e a tale data inquadrati
rispettivamente, nei livelli 3°b, 3°a e 5° della
scala classificatoria di
cui al CCNL 28.6.94, all'atto del raggiungimento dell'anzianità
di
servizio prescritta ai fini dell'inquadramento, rispettivamente,
nei
livelli 3°b super, 3°a super e 5° super sarà
applicato il corrispondente
minimo retributivo mensile di cui al precedente punto 1).
Qualora peraltro il lavoratore percepisca nella categoria
di provenienza
una retribuzione tabellare di fatto superiore al minimo retributivo
mensile, all'atto dell'inquadramento nel livello superiore
avrà diritto a
percepire un importo pari - per operatori e cassiere - alla
differenza tra
i minimi retributivi mensili lordi previsti per il livello
3° super e il
livello 3° al precedente punto 1) e - per i direttori
- alla differenza
tra i minimi retributivi mensili lordi previsti per il livello
5° super e
il livello 5° al precedente punto 1).
Al lavoratore in servizio al 31.7.99 e a tale data inquadrato
nel 6°
livello della scala classificatoria di cui al CCNL 28.6.94,
a decorrere
dall'1.8.99, con reinquadramento nel livello Quadro, sarà
corrisposto il
seguente minimo retributivo mensile:
- minimo tabellare: 820.963
- EDR: 186.791
- EAR: 41.510
Qualora peraltro il lavoratore inquadrato nel 6° livello
della scala
classificatoria di cui al CCNL 28.6.94 percepisca una retribuzione
tabellare di fatto superiore al minimo retributivo mensile
avrà diritto a
percepire un importo pari alla differenza tra il minimo retributivo
mensile di cui al precedente comma e il minimo retributivo
mensile del 6°
livello.
Norma transitoria.
In relazione all'aumento retributivo spettante al personale
con decorrenza
dall'1.1.99, le parti convengono di escludere la relativa
incidenza agli
effetti del compenso per prestazioni di lavoro straordinario,
notturno e
festivo nonché del trattamento per lavoro domenicale
nel periodo
1.1.99-31.7.99.
B) Le retribuzioni tabellari in atto dei lavoratori dipendenti
dai
multiplex e dai megaplex sono aumentate secondo le gradualità
appresso
indicate dei seguenti importi mensili a titolo di elemento
aggiuntivo del
minimo tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con
esclusione
degli aumenti periodici d'anzianità
dal 1° settembre 1999:
liv.
A 18.868
B 23.019
C 26.415
D 28.302
E 31.132
F 34.906
QB 41.510
QA 45.283
dal 1° giugno 2000
liv.
A 16.352
B 19.949
C 22.893
D 24.528
E 26.981
F 30.251
QB 35.974
QA 39.245
Dichiarazione a verbale.
Ai lavoratori in servizio presso i multiplex anteriormente
all'1.9.99
saranno corrisposti, a decorrere dall'1.1.99 - o dalla data
dell'assunzione qualora successiva - i seguenti aumenti mensili
a titolo
di elemento aggiuntivo del minimo tabellare utile a tutti
gli effetti
contrattuali con esclusione degli aumenti periodici d'anzianità
nell'importo corrispondente al livello d'inquadramento di
ciascun
lavoratore nella scala classificatoria in vigore dall'1.9.99.
liv.
A 18.868
B 23.019
C 26.415
D 28.302
E 31.132
F 34.906
QB 41.510
QA 45.283
Norma transitoria.
In relazione all'aumento retributivo spettante al personale
con decorrenza
dall'1.1.99 - o dalla data dell'assunzione qualora successiva
- le parti
convengono di escludere la relativa incidenza agli effetti
del compenso
per prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo
nonché del
trattamento per lavoro domenicale nel periodo 1.1.99-31.7.99.
omissis
Ai lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente
accordo e
già in forza alle aziende all'1.2.98 sarà corrisposto,
per il periodo
1.2.98/31.12.98 e a totale e completa copertura di tale periodo,
un
importo lordo 'una tantum' di £. 350.000.
Il suddetto importo sarà erogato per £. 200.000
entro il 31.10.99 e per le
residue £. 150.000 entro il 30.11.99.
L'importo sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori
assunti dopo
l'1.2.98 e in forza alle aziende, non in prova, alla data
di stipulazione
del presente accordo.
L'importo sarà altresì proporzionalmente ridotto
per i lavoratori che, in
relazione ad un orario normale di lavoro inferiore a quello
contrattuale,
percepiscano una retribuzione inferiore commisurata a tale
minore orario.
Il suddetto importo non sarà considerato utile ai
fini dei vari istituti
contrattuali e della determinazione del TFR.
omissis
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 3.11.99 IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE
DEI LAVORATORI
NEI LUOGHI DI LAVORO
- Premesso il forte impegno delle parti perché nell'ambito
dell'esercizio cinematografico sia assicurato il rispetto
delle vigenti
disposizioni legislative in tema di sicurezza e salute dei
lavoratori nei
luoghi di lavoro;
- riaffermata la necessità che ad un'adeguata opera
di informazione e
formazione del personale si accompagni l'osservanza da parte
dei
lavoratori delle disposizioni loro impartite al fine di eliminare
o
contenere i rischi del lavoro,
si conviene quanto segue.
A) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno nelle
strutture fino a 15
dipendenti e nell'ambito della RSU nelle strutture con più
di 15
dipendenti.
Per le strutture fino a 15 lavoratori occupati può
essere alternativamente
previsto un rappresentante per la sicurezza territoriale in
ambito
provinciale, interprovinciale e regionale. L'alternativa sarà
definita in
sede locale tra ANEC e le OO.SS. dei lavoratori SLC-CGIL,
FISTEL-CISL, e
UILSIC-UIL.
Nei circuiti o gruppi con più di 200 dipendenti i
RLS devono essere 3.
Il RLS resta in carica 3 anni e ha diritto ad ore di permesso
per
l'espletamento della propria funzione nelle seguenti misure:
- strutture fino a 5 dipendenti: 12 ore annue;
- strutture da 6 a 15 dipendenti: 30 ore annue;
- strutture con oltre 15 dipendenti: 40 ore annue.
Non vengono imputate al monte ore di cui sopra le ore utilizzate
per gli
adempimenti di cui all'art. 19, lett. b, c, d, g, i, l, D.lgs.
n. 626/94.
L'elezione si svolge a suffragio universale ed a scrutinio
segreto.
L'utilizzazione dei permessi deve essere richiesta al datore
di lavoro per
iscritto e con un anticipo di almeno 48 ore. Analogo termine
deve essere
osservato per le visite del RLS ai luoghi di lavoro.
Il RLS espleta i compiti previsti dall'art.19, D.lgs. n.
626/94, come
modificato dal D.lgs. n. 242/96 e, in particolare:
- è consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla
valutazione del rischio, all'individuazione, programmazione,
realizzazione
e verifica delle attività di prevenzione;
- è consultato sulla designazione degli addetti al
servizio di
prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al
pronto soccorso,
all'evacuazione dei lavoratori;
- riceve informazioni e documentazione aziendale inerente
alla
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
in merito ad
argomenti attinenti alla salute e alla sicurezza;
- può presentare proposte per l'elaborazione, l'individuazione
e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare
la salute e
l'integrità fisica dei lavoratori;
- presenta proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione
e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza
e prevenzione
degli infortuni;
- esamina con la Direzione aziendale le eventuali esigenze
di
manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- partecipa alle riunioni periodiche previste dalle leggi;
- avverte il responsabile dell'Azienda dei rischi individuati
nel corso
della sua attività.
Il RLS ha diritto ad una formazione di almeno 32 ore e il
programma deve
comprendere:
- conoscenze generali su obblighi e diritti previsti dalla
normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle
relative misure
di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
B) Riunioni periodiche.
Le riunioni periodiche previste dall'art. 11, D.lgs. n. 626/94,
devono
essere comunicate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi
e con un
ordine del giorno scritto.
Il RLS può chiedere comunque la convocazione di una
ulteriore riunione al
presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative
variazioni delle condizioni di lavoro nell'azienda.
C) Organismo paritetico nazionale.
L'Osservatorio nazionale di cui all'art. 31 del vigente CCNL
assume anche
i seguenti compiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:
- promozione della costituzione degli organismi paritetici
territoriali
e coordinamento della loro attività;
- promozione di attività formative dirette ai componenti
degli
organismi paritetici territoriali;
- definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia
di igiene
e sicurezza sul lavoro - valutando eventuali esperienze e
intese già
operanti in ambito settoriale - di riferimento per gli organismi
paritetici territoriali anche in relazione alla definizione
dei progetti
formativi di ambito locale;
- promozione dello scambio di informazioni e valutazione degli
aspetti
applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle
pubbliche
autorità e di altre istituzioni.
D) Organismi paritetici territoriali.
A livello regionale o interregionale sono costituiti Organismi
paritetici
territoriali con i seguenti compiti:
- composizione delle controversie relative all'applicazione
delle norme
riguardanti i diritti di rappresentanza informazione e formazione
previsti
dalle nonne vigenti. Le parti interessate si impegnano, ad
adire OPT per
ogni controversia in materia;
- elaborazione di progetti formativi inerenti le materie della
sicurezza e salute dei lavoratori;
- informazione dei soggetti interessati sui temi della salute
e
sicurezza;
- tenuta di un elenco contenente i nominativi dei rappresentanti
dei
lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende
del
territorio di competenza dell'organismo;
- trasferimento dei dati di cui sopra a OPN.
SCALA PARAMETRALE CCNL 3 novembre 1999
monosale e multisale
1 100
2 112
3 131
3S 136
4 159
4S 165
5 176
5S 185
(6 212)
Q 220
multiplex e megaplex
A 100
B 122
C 140
D 150
E 165
F 185
QB 220
QA 240
CCNL ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO - INDENNITÀ DI CONTINGENZA
IMPORTI INDENNITÀ DI CONTINGENZA PREESISTENTI ALL'ACCORDO
3 NOVEMBRE 1999
liv. par. importo indennità
di contingenza
1 100 976.090
2 112 978.531
3 131 983.235
4 159 988.372
5 176 992.028
6 212 1.000.306
IMPORTI INDENNITÀ DI CONTINGENZA PER MONOSALE E NULTISALE
EX ACCORDO 3 NOVEMBRE 1999
liv. par. importo indennità
di contingenza
1 100 976.090
2 112 978.531
3 131 983.235
3S 136 984.316
4 159 988.372
4S 165 989.669
5 176 992.028
5S 185 993.974
Q 220 1.002.036
IMPORTI INDENNITÀ DI CONTINGENZA PER MULTIPLEX E MEGAPLEX
EX ACCORDO 3 NOVEMBRE 1999
liv. par. importo indennità
di contingenza
A 100 976.090
B 122 980.693
C 140 985.181
D 150 987.343
E 165 989.669
F 185 993.974
QB 220 1.002.036
QA 240 1.006.360
QUOTA CONTRATTO
Le Aziende comunicheranno mediante affissione entro il 15.11.99
ai
lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti che i sindacati
medesimi
richiedono una "quota contratto" quale contributo
per le spese sostenute
dalle OO.SS. per la preparazione e la trattativa del rinnovo
del CCNL pari
a £. 35.000 da trattenere sulla retribuzione corrisposta
nel mese di
dicembre 1999.
I lavoratori che non intendono versare la quota in questione
devono darne
avviso per iscritto agli uffici dell'azienda entro e non oltre
il
30.11.99.
La trattenuta di cui sopra non è applicabile nei confronti
dei lavoratori
non iscritti alle OO.SS. stipulanti che non siano presenti
in azienda per
qualsiasi motivo (malattia, infortunio, puerperio, servizio
militare,
aspettativa) nel periodo intercorrente tra la comunicazione
di cui al
comma 1 e il 30.11.99.
Le "quote contratto" verranno versate a cura dell'azienda
al c/c n.
1216139 intestato CGIL-CISL-UIL presso Banca di Roma - Agenzia
207 - via
del Viminale 26 - 00186 ROMA.
Roma, 3 novembre 1999
OGGETTO: Rinnovo contrattuale personale dipendente
esercizio cinematografico.
Spett.li
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILSIC-UIL
Si fa riferimento alle dichiarazioni rese nella riunione
intercorsa con
codeste Federazioni il 22 luglio u.s., a conclusione della
quale si è
proceduto alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per
il rinnovo del
CCNL per il personale dipendente dagli esercizi cinematografici.
Avuto riguardo alla classificazione categoriale definita
per il personale
dipendente dai multiplex e dai megaplex, se ne conferma l'obbligatorietà
nell'ambito delle strutture come tali identificate nell'accordo
di rinnovo
contrattuale (esercizi con numero di schermi pari o superiore
ad otto, che
forniscano servizi aggiuntivi rispetto all'attività
di esercizio
cinematografico - ristoro, intrattenimento, vendita ecc. -
gestiti
direttamente dall'azienda con proprio personale dipendente,
come tale
inserito nell'organizzazione del lavoro aziendale).
Ciò peraltro non esclude che strutture cityplex o
multiplex con numero di
schermi inferiore ad otto possano liberamente optare, ricorrendo
le altre
condizioni, per l'applicazione della suddetta classificazione
categoriale
in luogo di quella prevista per le multisale.
Con i migliori saluti.
IL VICEPRESIDENTE
(Alberto Francesconi)
PROTOCOLLI AGGIUNTIVI
Accordo 10 dicembre 1977.
Nella imprescindibile conferma delle prerogative, compiti
e poteri del
Sindacato, da una parte, e di ANEC, dall'altra, qualora le
imprese
esercenti di sale cinematografiche debbano adottare provvedimenti
che
incidano sui livelli occupazionali, ANEC, per il tramite delle
proprie
organizzazioni territoriali, ne informerà preventivamente
le
corrispondenti OO.SS. stipulanti il CCNL.
Le parti sopra indicate si riuniranno senza alcuna formalità,
alla
presenza della impresa interessata, per esperire ogni tentativo
teso alla
salvaguardia dei livelli di occupazione, senza che ciò
possa portare
nocumento all'autonomia gestionale dell'azienda, ferme restando
le
rispettive libertà di azione una volta esperito il
tentativo stesso.
Analoghe iniziative potranno essere territorialmente promosse
dalle parti
al fine di preservare all'attività cinematografica
ed alla collettività
l'intera rete di sale e la sua articolazione.
Accordo 6 dicembre 1980 (stralcio).
omissis
ANEC conferma altresì che la procedura di cui al protocollo
aggiuntivo
all'Accordo 10.12.77 si rende applicabile anche nell'ipotesi
di cessazione
di attività di locali cinematografici. Conviene infine
che, nei casi di
cessione di azienda, alla comunicazione di cui alla nota a
verbale
dell'art. 32 del contratto di lavoro possa seguire, a richiesta,
un esame
congiunto della situazione da parte delle Organizzazioni territoriali
competenti alla presenza dell'impresa interessata, per esaminare
la
possibilità di salvaguardare i livelli di occupazione,
ferma restando
l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive
distinte
responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei
lavoratori.
STRALCIO ACCORDO 11 novembre 1972
In relazione alle preoccupazioni espresse dalle OO.SS. dei
lavoratori
circa le conseguenze che potrebbero derivare, ai fini del
mantenimento dei
livelli di occupazione, dalle modifiche apportate dalla circolare
del
Ministero degli interni n. 72 del 29.7.71 alle norme di sicurezza
per le
sale di pubblico spettacolo - soprattutto per quanto attiene
all'abrogazione dell'art. 182 della Circolare n. 16 del 15.2.51
- la
Presidenza ANEC conferma la dichiarazione del 6.10.71 secondo
cui
"l'abrogazione di tale norma non comporterà una
riduzione degli attuali
posti di lavoro nelle sale cinematografiche".
Le parti confermano altresì che nessuna modifica è
stata apportata
all'art. 117 del Regolamento di esecuzione del T.U. delle
leggi P.S.,
approvato con RD 6.5.40 n. 635 e richiamato dall'art. 4 del
vigente CCNL
circa l'obbligo di impiegare solamente operatori muniti di
patentino.
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