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Contratto Collettivo Nazionale - CCNL

Titolo V - MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1) TABELLA RETRIBUTIVA MINIMA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE MONOSALE
E MULTISALE CINEMATOGRAFICHE

Con le decorrenze appresso indicate i minimi retributivi mensili lordi per
i lavoratori dipendenti dalle monosale e multisale cinematografiche i cui
minimi retributivi mensili lordi al 31.12.98 risultavano pari o superiori
a quelli indicati nel punto B, Accordo 11.4.96 sono i seguenti:

dal 1° gennaio 1999

liv. A* B** C***

1° 373.165 84.905 18.868
2° 416.432 95.094 21.132
3° 489.365 111.226 24.717
3°S 507.504 115.471 25.660
4° 593.999 135.000 30.000
4°S 615.722 140.093 31.132
5° 658.398 149.434 33.208
5°S 690.355 157.074 34.906
6° 790.329 179.999 40.000


dal 1° settembre 1999

liv. A* B** C***

1° 373.165 84.905 37.736
2° 416.432 95.094 42.264
3° 489.365 111.226 49.434
3°S 507.504 115.471 51.320
4° 593.999 135.000 60.000
4°S 615.722 140.093 62.264
5° 658.398 149.434 66.416
5°S 690.355 157.074 69.812
Quadro 820.963 186.791 83.020


dal 1° giugno 2000

liv. A* B** C***

1° 373.165 84.905 54.088
2° 416.432 95.094 60.578
3° 489.365 111.226 70.855
3°S 507.504 115.478 73.560
4° 593.999 135.000 86.000
4°S 615.722 140.093 89.245
5° 658.398 149.434 95.196
5°S 690.355 157.074 100.063
Quadro 820.963 186.791 118.994

* Minimi tabellari mensili lordi.

** Importi mensili lordi a titolo di elemento distinto dalla retribuzione
utile ai soli effetti della 13a mensilità, del premio annuale, delle
ferie, del TFR, dell'indennità di preavviso e delle festività nazionali e
infrasettimanali.

*** Importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo del minimo
tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli
aumenti periodici d'anzianità.

Per quanto concerne i lavoratori i cui minimi retributivi mensili lordi al
31.12.98 risultavano inferiori a quelli indicati nel punto B, Accordo
11.4.96, in occasione dei prossimi rinnovi contrattuali formerà oggetto di
esame e discussione la situazione relativa alla riduzione degli scarti
rispetto ai minimi di cui sopra dei minimi retributivi mensili lordi
risultanti a seguito dell'applicazione degli aumenti economici di cui al
successivo punto 4).


2) TABELLA RETRIBUTIVA MINIMA PER I LAVORATORI DIPENDENTI
DAI MULTIPLEX E DAI MEGAPLEX

Con le decorrenze appresso indicate i minimi retributivi mensili lordi per
i lavoratori dipendenti dai multiplex e dai megaplex sono i seguenti:

dal 1° settembre 1999

liv. A* B** C***

A 373.165 84.905 37.736
B 455.261 103.584 46.038
C 522.431 118.867 52.830
D 559.747 127.357 56.604
E 615.722 140.093 62.264
F 690.355 157.074 69.812
QB 820.963 186.791 83.020
QA 895.596 203.772 90.566


dal 1° giugno 2000

liv. A* B** C***

A 373.165 84.905 54.088
B 455.261 103.584 65.987
C 522.431 118.867 75.723
D 559.747 127.357 81.132
E 615.722 140.093 89.245
F 690.355 157.074 100.063
QB 820.963 186.791 118.994
QA 895.596 203.772 129.811

* Minimi tabellari mensili lordi.

** Importi mensili lordi a titolo di elemento distinto dalla retribuzione
utile ai soli effetti della 13a mensilità, del premio annuale, delle
ferie, del TFR, dell'indennità di preavviso e delle festività nazionali e
infrasettimanali.

*** Importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo del minimo
tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli
aumenti periodici d'anzianità.


3) CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costo del lavoro
23.7.93 - come confermati dal Protocollo 22.12.98 - secondo cui:

- la contrattazione di 2° livello è prevista secondo le modalità e
negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto nazionale
di categoria;
- il contratto nazionale di categoria stabilisce la tempistica, secondo
il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci
nelle quali si articola la contrattazione di 2° livello;
- le parti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in
tema di politica dei redditi e il riferimento all'andamento generale e
alla redditività dell'esercizio cinematografico, concordano quanto segue:

A) Il 2° livello di contrattazione si esaurisce con la contrattazione
integrativa aziendale/interaziendale o con la contrattazione integrativa
territoriale, come di seguito disciplinate, restando inteso, ai sensi del
comma 1 degli "Assetti contrattuali" del Protocollo sul costo del lavoro
23.7.93, che la contrattazione integrativa aziendale/interaziendale e la
contrattazione integrativa territoriale devono intendersi tra loro
alternative.

I relativi accordi hanno la durata di 4 anni. Gli effetti economici degli
accordi integrativi non potranno avere decorrenza anteriore all'1.7.00 o,
qualora successiva, alla data di scadenza degli accordi integrativi
definiti in attuazione del CCNL 28.6.94;

B) Il negoziato di 2° livello si svolge a livello aziendale o
interaziendale per i multiplex, per i megaplex, per le aziende facenti
parte di una struttura qualificabile come circuito cinematografico
nazionale nonché per le aziende facenti parte di una struttura
qualificabile come circuito cinematografico che, d'intesa con la RSA,
optino per questo tipo di contrattazione in sostituzione del negoziato a
livello territoriale. Non può avere per oggetto materie già definite a
livello nazionale e può svolgersi sulla materia economica, secondo le
linee del premio di risultato di cui appresso, nonché sulle materie per le
quali nel CCNL è previsto uno specifico rinvio in sede aziendale. Non può
pertanto avere per oggetto istituti di carattere normativo, salvo quanto
previsto all'art. 11 del presente contratto con riferimento
all'utilizzazione delle prestazioni lavorative secondo diversi e più
articolati regimi di flessibilità;

C) il negoziato di 2° livello si svolge a livello territoriale per le
aziende diverse da quelle di cui al punto B).Non può avere per oggetto
materie già definite a livello nazionale e, comunque, istituti di
carattere normativo e può pertanto svolgersi solo sulla materia economica,
nonché su eventuali materie per le quali nel CCNL è previsto uno specifico
rinvio alla sede territoriale (es. formazione e aggiornamento
professionale).


PREMIO DI RISULTATO

Il premio di risultato è correlato ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo
incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, nonché
l'adozione di strumenti che, con l'apporto e la partecipazione dei
lavoratori, risultino preordinati all'ampliamento, alla ulteriore
qualificazione ed alla più estesa articolazione del ruolo e della funzione
della sala.

Ai fini dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la
definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto
economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle
imprese e del lavoro e le relative prospettive tenendo conto
dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali della
redditività.

Una volta individuati gli obiettivi, verranno definiti gli indicatori, i
meccanismi di calcolo e gli importi collegati.

Nell'accordo che definisce il premio di risultato saranno individuate
forme e clausole intese a consentire una adeguata informazione e verifica
degli obiettivi e dei risultati conseguiti.

Il premio di risultato sarà variabile e non predeterminabile e non sarà
utile ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Dovrà altresì avere
caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare regime
contributivo di cui alla legge n. 135/97.

I premi di produzione od istituti analoghi eventualmente esistenti a
livello territoriale od aziendale rimangono fissati nei contenuti e nelle
quantità concordate e non costituiranno più oggetto di contrattazione.
All'atto dell'istituzione del premio di risultato, le parti procederanno
alla loro armonizzazione, restando inteso che da tale operazione non
potranno derivare né oneri per le imprese né perdite per i lavoratori.


4) STRALCIO DELLA PARTE ECONOMICA DELL'ACCORDO 3 novembre 1999

omissis


AUMENTI RETRIBUTIVI

A) Le retribuzioni tabellari in atto dei lavoratori dipendenti dalle
monosale e multisale cinematografiche sono aumentate secondo le gradualità
appresso indicate dei seguenti importi mensili a titolo di elemento
aggiuntivo del minimo tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con
esclusione degli aumenti periodici d'anzianità:

dal 1° gennaio 1999

liv.

1° 18.868
2° 21.132
3° 24.717
4° 30.000
5° 33.208
6° 40.000


dal 1° settembre 1999

liv.

1° 18.868
2° 21.132
3° 24.717
4° 30.000
5° 33.208
Quadro 41.510


dal 1° giugno 2000

liv.

1° 16.352
2° 18.314
3° 21.421
4° 26.000
5° 28.780
Quadro 35.974


Dichiarazione a verbale.

Agli operatori di cabina, alle cassiere ed ai direttori di locali
cinematografici in servizio al 31.7.99 e a tale data inquadrati
rispettivamente, nei livelli 3°b, 3°a e 5° della scala classificatoria di
cui al CCNL 28.6.94, all'atto del raggiungimento dell'anzianità di
servizio prescritta ai fini dell'inquadramento, rispettivamente, nei
livelli 3°b super, 3°a super e 5° super sarà applicato il corrispondente
minimo retributivo mensile di cui al precedente punto 1).

Qualora peraltro il lavoratore percepisca nella categoria di provenienza
una retribuzione tabellare di fatto superiore al minimo retributivo
mensile, all'atto dell'inquadramento nel livello superiore avrà diritto a
percepire un importo pari - per operatori e cassiere - alla differenza tra
i minimi retributivi mensili lordi previsti per il livello 3° super e il
livello 3° al precedente punto 1) e - per i direttori - alla differenza
tra i minimi retributivi mensili lordi previsti per il livello 5° super e
il livello 5° al precedente punto 1).

Al lavoratore in servizio al 31.7.99 e a tale data inquadrato nel 6°
livello della scala classificatoria di cui al CCNL 28.6.94, a decorrere
dall'1.8.99, con reinquadramento nel livello Quadro, sarà corrisposto il
seguente minimo retributivo mensile:

- minimo tabellare: 820.963
- EDR: 186.791
- EAR: 41.510

Qualora peraltro il lavoratore inquadrato nel 6° livello della scala
classificatoria di cui al CCNL 28.6.94 percepisca una retribuzione
tabellare di fatto superiore al minimo retributivo mensile avrà diritto a
percepire un importo pari alla differenza tra il minimo retributivo
mensile di cui al precedente comma e il minimo retributivo mensile del 6°
livello.


Norma transitoria.

In relazione all'aumento retributivo spettante al personale con decorrenza
dall'1.1.99, le parti convengono di escludere la relativa incidenza agli
effetti del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, notturno e
festivo nonché del trattamento per lavoro domenicale nel periodo
1.1.99-31.7.99.

B) Le retribuzioni tabellari in atto dei lavoratori dipendenti dai
multiplex e dai megaplex sono aumentate secondo le gradualità appresso
indicate dei seguenti importi mensili a titolo di elemento aggiuntivo del
minimo tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione
degli aumenti periodici d'anzianità

dal 1° settembre 1999:

liv.

A 18.868
B 23.019
C 26.415
D 28.302
E 31.132
F 34.906
QB 41.510
QA 45.283


dal 1° giugno 2000

liv.

A 16.352
B 19.949
C 22.893
D 24.528
E 26.981
F 30.251
QB 35.974
QA 39.245


Dichiarazione a verbale.

Ai lavoratori in servizio presso i multiplex anteriormente all'1.9.99
saranno corrisposti, a decorrere dall'1.1.99 - o dalla data
dell'assunzione qualora successiva - i seguenti aumenti mensili a titolo
di elemento aggiuntivo del minimo tabellare utile a tutti gli effetti
contrattuali con esclusione degli aumenti periodici d'anzianità
nell'importo corrispondente al livello d'inquadramento di ciascun
lavoratore nella scala classificatoria in vigore dall'1.9.99.

liv.

A 18.868
B 23.019
C 26.415
D 28.302
E 31.132
F 34.906
QB 41.510
QA 45.283


Norma transitoria.

In relazione all'aumento retributivo spettante al personale con decorrenza
dall'1.1.99 - o dalla data dell'assunzione qualora successiva - le parti
convengono di escludere la relativa incidenza agli effetti del compenso
per prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo nonché del
trattamento per lavoro domenicale nel periodo 1.1.99-31.7.99.

omissis

Ai lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente accordo e
già in forza alle aziende all'1.2.98 sarà corrisposto, per il periodo
1.2.98/31.12.98 e a totale e completa copertura di tale periodo, un
importo lordo 'una tantum' di £. 350.000.

Il suddetto importo sarà erogato per £. 200.000 entro il 31.10.99 e per le
residue £. 150.000 entro il 30.11.99.

L'importo sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dopo
l'1.2.98 e in forza alle aziende, non in prova, alla data di stipulazione
del presente accordo.

L'importo sarà altresì proporzionalmente ridotto per i lavoratori che, in
relazione ad un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale,
percepiscano una retribuzione inferiore commisurata a tale minore orario.

Il suddetto importo non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti
contrattuali e della determinazione del TFR.

omissis


PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 3.11.99 IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
NEI LUOGHI DI LAVORO

- Premesso il forte impegno delle parti perché nell'ambito
dell'esercizio cinematografico sia assicurato il rispetto delle vigenti
disposizioni legislative in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei
luoghi di lavoro;
- riaffermata la necessità che ad un'adeguata opera di informazione e
formazione del personale si accompagni l'osservanza da parte dei
lavoratori delle disposizioni loro impartite al fine di eliminare o
contenere i rischi del lavoro,

si conviene quanto segue.

A) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno nelle strutture fino a 15
dipendenti e nell'ambito della RSU nelle strutture con più di 15
dipendenti.

Per le strutture fino a 15 lavoratori occupati può essere alternativamente
previsto un rappresentante per la sicurezza territoriale in ambito
provinciale, interprovinciale e regionale. L'alternativa sarà definita in
sede locale tra ANEC e le OO.SS. dei lavoratori SLC-CGIL, FISTEL-CISL, e
UILSIC-UIL.

Nei circuiti o gruppi con più di 200 dipendenti i RLS devono essere 3.

Il RLS resta in carica 3 anni e ha diritto ad ore di permesso per
l'espletamento della propria funzione nelle seguenti misure:

- strutture fino a 5 dipendenti: 12 ore annue;
- strutture da 6 a 15 dipendenti: 30 ore annue;
- strutture con oltre 15 dipendenti: 40 ore annue.

Non vengono imputate al monte ore di cui sopra le ore utilizzate per gli
adempimenti di cui all'art. 19, lett. b, c, d, g, i, l, D.lgs. n. 626/94.

L'elezione si svolge a suffragio universale ed a scrutinio segreto.

L'utilizzazione dei permessi deve essere richiesta al datore di lavoro per
iscritto e con un anticipo di almeno 48 ore. Analogo termine deve essere
osservato per le visite del RLS ai luoghi di lavoro.

Il RLS espleta i compiti previsti dall'art.19, D.lgs. n. 626/94, come
modificato dal D.lgs. n. 242/96 e, in particolare:

- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione del rischio, all'individuazione, programmazione, realizzazione
e verifica delle attività di prevenzione;
- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso,
all'evacuazione dei lavoratori;
- riceve informazioni e documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza in merito ad
argomenti attinenti alla salute e alla sicurezza;
- può presentare proposte per l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l'integrità fisica dei lavoratori;
- presenta proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione
e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e prevenzione
degli infortuni;
- esamina con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di
manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- partecipa alle riunioni periodiche previste dalle leggi;
- avverte il responsabile dell'Azienda dei rischi individuati nel corso
della sua attività.

Il RLS ha diritto ad una formazione di almeno 32 ore e il programma deve
comprendere:

- conoscenze generali su obblighi e diritti previsti dalla normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure
di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.


B) Riunioni periodiche.

Le riunioni periodiche previste dall'art. 11, D.lgs. n. 626/94, devono
essere comunicate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e con un
ordine del giorno scritto.

Il RLS può chiedere comunque la convocazione di una ulteriore riunione al
presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative
variazioni delle condizioni di lavoro nell'azienda.


C) Organismo paritetico nazionale.

L'Osservatorio nazionale di cui all'art. 31 del vigente CCNL assume anche
i seguenti compiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:

- promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali
e coordinamento della loro attività;
- promozione di attività formative dirette ai componenti degli
organismi paritetici territoriali;
- definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene
e sicurezza sul lavoro - valutando eventuali esperienze e intese già
operanti in ambito settoriale - di riferimento per gli organismi
paritetici territoriali anche in relazione alla definizione dei progetti
formativi di ambito locale;
- promozione dello scambio di informazioni e valutazione degli aspetti
applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche
autorità e di altre istituzioni.


D) Organismi paritetici territoriali.

A livello regionale o interregionale sono costituiti Organismi paritetici
territoriali con i seguenti compiti:

- composizione delle controversie relative all'applicazione delle norme
riguardanti i diritti di rappresentanza informazione e formazione previsti
dalle nonne vigenti. Le parti interessate si impegnano, ad adire OPT per
ogni controversia in materia;
- elaborazione di progetti formativi inerenti le materie della
sicurezza e salute dei lavoratori;
- informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e
sicurezza;
- tenuta di un elenco contenente i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende del
territorio di competenza dell'organismo;
- trasferimento dei dati di cui sopra a OPN.


SCALA PARAMETRALE CCNL 3 novembre 1999

monosale e multisale

1 100
2 112
3 131
3S 136
4 159
4S 165
5 176
5S 185
(6 212)
Q 220

multiplex e megaplex

A 100
B 122
C 140
D 150
E 165
F 185
QB 220
QA 240


CCNL ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO - INDENNITÀ DI CONTINGENZA

IMPORTI INDENNITÀ DI CONTINGENZA PREESISTENTI ALL'ACCORDO 3 NOVEMBRE 1999

liv. par. importo indennità
di contingenza

1 100 976.090
2 112 978.531
3 131 983.235
4 159 988.372
5 176 992.028
6 212 1.000.306


IMPORTI INDENNITÀ DI CONTINGENZA PER MONOSALE E NULTISALE
EX ACCORDO 3 NOVEMBRE 1999

liv. par. importo indennità
di contingenza

1 100 976.090
2 112 978.531
3 131 983.235
3S 136 984.316
4 159 988.372
4S 165 989.669
5 176 992.028
5S 185 993.974
Q 220 1.002.036


IMPORTI INDENNITÀ DI CONTINGENZA PER MULTIPLEX E MEGAPLEX
EX ACCORDO 3 NOVEMBRE 1999

liv. par. importo indennità
di contingenza

A 100 976.090
B 122 980.693
C 140 985.181
D 150 987.343
E 165 989.669
F 185 993.974
QB 220 1.002.036
QA 240 1.006.360


QUOTA CONTRATTO

Le Aziende comunicheranno mediante affissione entro il 15.11.99 ai
lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti che i sindacati medesimi
richiedono una "quota contratto" quale contributo per le spese sostenute
dalle OO.SS. per la preparazione e la trattativa del rinnovo del CCNL pari
a £. 35.000 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di
dicembre 1999.

I lavoratori che non intendono versare la quota in questione devono darne
avviso per iscritto agli uffici dell'azienda entro e non oltre il
30.11.99.

La trattenuta di cui sopra non è applicabile nei confronti dei lavoratori
non iscritti alle OO.SS. stipulanti che non siano presenti in azienda per
qualsiasi motivo (malattia, infortunio, puerperio, servizio militare,
aspettativa) nel periodo intercorrente tra la comunicazione di cui al
comma 1 e il 30.11.99.

Le "quote contratto" verranno versate a cura dell'azienda al c/c n.
1216139 intestato CGIL-CISL-UIL presso Banca di Roma - Agenzia 207 - via
del Viminale 26 - 00186 ROMA.


Roma, 3 novembre 1999

OGGETTO: Rinnovo contrattuale personale dipendente
esercizio cinematografico.

Spett.li

SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILSIC-UIL

Si fa riferimento alle dichiarazioni rese nella riunione intercorsa con
codeste Federazioni il 22 luglio u.s., a conclusione della quale si è
proceduto alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del
CCNL per il personale dipendente dagli esercizi cinematografici.

Avuto riguardo alla classificazione categoriale definita per il personale
dipendente dai multiplex e dai megaplex, se ne conferma l'obbligatorietà
nell'ambito delle strutture come tali identificate nell'accordo di rinnovo
contrattuale (esercizi con numero di schermi pari o superiore ad otto, che
forniscano servizi aggiuntivi rispetto all'attività di esercizio
cinematografico - ristoro, intrattenimento, vendita ecc. - gestiti
direttamente dall'azienda con proprio personale dipendente, come tale
inserito nell'organizzazione del lavoro aziendale).

Ciò peraltro non esclude che strutture cityplex o multiplex con numero di
schermi inferiore ad otto possano liberamente optare, ricorrendo le altre
condizioni, per l'applicazione della suddetta classificazione categoriale
in luogo di quella prevista per le multisale.

Con i migliori saluti.

IL VICEPRESIDENTE
(Alberto Francesconi)


PROTOCOLLI AGGIUNTIVI

Accordo 10 dicembre 1977.

Nella imprescindibile conferma delle prerogative, compiti e poteri del
Sindacato, da una parte, e di ANEC, dall'altra, qualora le imprese
esercenti di sale cinematografiche debbano adottare provvedimenti che
incidano sui livelli occupazionali, ANEC, per il tramite delle proprie
organizzazioni territoriali, ne informerà preventivamente le
corrispondenti OO.SS. stipulanti il CCNL.

Le parti sopra indicate si riuniranno senza alcuna formalità, alla
presenza della impresa interessata, per esperire ogni tentativo teso alla
salvaguardia dei livelli di occupazione, senza che ciò possa portare
nocumento all'autonomia gestionale dell'azienda, ferme restando le
rispettive libertà di azione una volta esperito il tentativo stesso.

Analoghe iniziative potranno essere territorialmente promosse dalle parti
al fine di preservare all'attività cinematografica ed alla collettività
l'intera rete di sale e la sua articolazione.


Accordo 6 dicembre 1980 (stralcio).

omissis

ANEC conferma altresì che la procedura di cui al protocollo aggiuntivo
all'Accordo 10.12.77 si rende applicabile anche nell'ipotesi di cessazione
di attività di locali cinematografici. Conviene infine che, nei casi di
cessione di azienda, alla comunicazione di cui alla nota a verbale
dell'art. 32 del contratto di lavoro possa seguire, a richiesta, un esame
congiunto della situazione da parte delle Organizzazioni territoriali
competenti alla presenza dell'impresa interessata, per esaminare la
possibilità di salvaguardare i livelli di occupazione, ferma restando
l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte
responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori.


STRALCIO ACCORDO 11 novembre 1972

In relazione alle preoccupazioni espresse dalle OO.SS. dei lavoratori
circa le conseguenze che potrebbero derivare, ai fini del mantenimento dei
livelli di occupazione, dalle modifiche apportate dalla circolare del
Ministero degli interni n. 72 del 29.7.71 alle norme di sicurezza per le
sale di pubblico spettacolo - soprattutto per quanto attiene
all'abrogazione dell'art. 182 della Circolare n. 16 del 15.2.51 - la
Presidenza ANEC conferma la dichiarazione del 6.10.71 secondo cui
"l'abrogazione di tale norma non comporterà una riduzione degli attuali
posti di lavoro nelle sale cinematografiche".

Le parti confermano altresì che nessuna modifica è stata apportata
all'art. 117 del Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi P.S.,
approvato con RD 6.5.40 n. 635 e richiamato dall'art. 4 del vigente CCNL
circa l'obbligo di impiegare solamente operatori muniti di patentino.

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